Chi monta pannelli solari non deve necessariamente avere l'uso esclusivo del lastrico e quindi non deve pagare un terzo delle spese per il rifacimento. La possibilità di montare pannelli solari sul lastrico è da ricondurre alla facoltà ex articolo 1102 c.c. che consente un miglior godimento della cosa comune.
"In un condominio, non è dubbio che l'apposizione di pannelli fotovoltaici sul lastrico dell'edificio condominiale che funge da copertura ai piani sottostanti sia da ricondurre al miglior godimento della cosa e non sia tale da attribuirne l'uso esclusivo ai proprietari delle unità immobiliari di riferimento: ne consegue che ove sia installato un impianto sul tetto, non per questo il tetto cade in uso esclusivo a chi lo abbia installato e dunque sia tenuto a pagare un terzo delle spese per il rifacimento delle coperture".
Questo è il principio di diritto espresso dal Tribunale di Roma con la sentenza n. 23206 del 17 novembre 2015 in merito alle spese del rifacimento del lastrico solare.
I fatti di causa. Con ricorso, Tizio impugnava la delibera condominiale in quanto, a suo parere, era errata la suddivisione delle spese del rifacimento del lastrico. A suo dire, le dette spese, in relazione al regolamento di condominio, graverebbe per un terzo ai proprietari che avevano installato impianti solari sulla copertura dell'edificio.
Costituendosi in giudizio, il Condominio Convenuto, contestava in toto le pretese dell'attore.
=> Detrazione Iperf del 50% anche per gli impianti fotovoltaici
L'uso della cosa comune. Ai sensi dell'art. 1102 c.c. "Ciascun partecipante può servirsi della cosa comune, purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Continua [...]