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Stipula e disdetta del contratto con l'impresa di pulizie

Stipula e disdetta del contratto di pulizie. Quali sono i poteri dell'amministratore?
Avv. Alessandro Gallucci 

Quali sono i poteri dell'amministratore di condominio e dell'assemblea in merito alla disdetta del contratto di pulizie?

In questo approfondimento ci soffermeremo sull'ipotesi in cui si renda necessario disdire il contratto.

Si badi: la disdetta è cosa differente dalla risoluzione. Con la prima, infatti, si comunicazione l'intenzione di non proseguire un contratto in essere, con la seconda invece si comunica di fermarne l'esecuzione in ragione dell'inadempimento (o per casi particolari di eccessiva onerosità sopravvenuta).

In entrambi i casi, ad avviso di chi scrive, un ruolo centrale è dato all'assemblea. Vediamo perché.

Amministratore e compiti di gestione

L'amministratore di condominio, si desume dall'art. 1129 del codice civile e dalla lettura della giurisprudenza in materia (su tutte Cass. SS.UU. n. 9148/08), è un mandatario con legale rappresentanza in relazione alla gestione delle parti comuni.

Egli, dice la legge, opera nell'ambito delle attribuzioni che gli sono riconosciute dalla legge e/o dalle delibere assembleari.

Che cosa accade se, ad esempio, l'amministratore compie un atto esorbitante dal proprio mandato? Al riguardo la Corte di Cassazione, in generale sul contratto di mandato, ha avuto modo di affermare che “il negozio stipulato dal mandatario eccedendo i limiti del mandato non è annullabile, ma unicamente inefficace nei confronti del mandante, come resta confermato dal rilievo che esso è suscettibile di ratifica (art. 1711 cod. civ.) non già di convalida (art. 1444 cod. civ.).

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