Niente rimborso all'amministratore che provi di aver anticipato delle somme di danaro in favore del condominio da egli gestito attraverso il “verbale di passaggio delle consegne” con il suo successore, ovvero in funzione di un “rendiconto” che non li annota espressamente, laddove ci sia contestazione.
Il primo, infatti, non può assumere valenza e contenuto confessorio, atteso che l'amministratore in carica rivestendo il ruolo di mero mandatario dell'ente di gestione, non è titolare di potere di disposizione del diritto controverso, che, invece, fa capo all'assemblea dei condòmini.
Il secondo ha valore di riconoscimento di debito in relazione alle sole poste passive specificatamente indicate. In tal caso, un disavanzo tra uscite ed entrate, non implica che, per via deduttiva, possa ritenersi riconosciuto il fatto che la differenza sia stata versata dall'amministratore utilizzando danaro proprio, ovvero che questi sia comunque creditore per l'importo corrispondente, atteso che la ricognizione di debito, sebbene possa essere manifestata anche in forma non espressa, richiede pur sempre un atto di volizione su di un oggetto specificatamente sottoposto all'esame dell'organo collettivo, chiamato a pronunciarsi su di esso.
Tale assunto è stato ribadito dal Tribunale di Roma con Sentenza pubblicata in data 11 gennaio 2017.
Il fatto. Con decreto ingiuntivo un ex amministratore ha ingiunto al condominio il pagamento dell'importo di circa 50 mila euro a titolo di anticipazioni effettuate in costanza del rapporto gestorio.
A sostegno della propria domanda parte ricorrente ha allegato il verbale di passaggio delle consegne sottoscritto dall'amministratore subentrante, i prospetti della situazione contabile per il periodo di riferimento, nonché i verbali assembleari contenenti le delibere che ebbero modo di approvare i rendiconti da egli predisposti.
Il Condominio ha opposto il decreto ingiuntivo e affermato che, invece, nulla è dovuto all'ex amministratore.
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