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Quando prendere il sole in terrazzo diventa una questione di...testamento. Una sentenza singolare.

Il papà lascia in eredità il diritto di accedere al terrazzo solo per “prendere il sole e sciorinare i panni”.
Avv. Giuseppe Donato Nuzzo - Foro di Lecce 

Con la sentenza n. 5337 del 2 marzo 2017 la Corte di Cassazione ha posto fine ad una controversia a dir poco singolare, protrattasi per circa 24 anni fra tre fratelli e tre sorelle. Motivo della lite: la decisione del padre di lasciare in eredità ai figli maschi il solo diritto di accedere al terrazzo per "prendere il sole e sciorinare i panni".

Nelle sue ultime volontà, raccolte in un testamento pubblico, il defunto padre aveva infatti assegnato in proprietà ai figli maschi il piano terreno della casa già di sua proprietà, e il piano elevato alle figlie. Aveva poi riconosciuto ai figli il diritto di servirsi della scala (assegnata alle figlie) al solo fine di "accedere al terrazzo a prendervi il sole e sciorinare i panni".

È probabile che le intenzioni del padre fossero quelle di fare chiarezza sull'utilizzato del lastrico solare ed evitare discussioni tra i figli. L'effetto, però, è stato contrario.

Nel testamento, infatti, da un lato manca un'attribuzione chiara e univoca della proprietà esclusiva del lastrico solare alle figlie del testatore, dall'altro ci si limitava ad attribuire ai figli maschi il diritto di utilizzare la scala che conduce ad esso solo per le finalità predette.

Da qui la controversia, che ha visto da un lato gli uomini rivendicare la comproprietà del lastrico solare, dall'altra le donne negarla.

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I giudici di legittimità, confermando quanto già statuito dalla Corte d'appello, hanno ritenuto che la previsione del testamento che riconosce "il diritto di prendere il sole"non comporta automaticamente l'attribuzione della comproprietà del lastrico solare.

Infatti, anche applicando le norme sul condominio negli edifici, è possibile interpretare il testamento nel senso di ritenere il terrazzo assegnato in proprietà esclusiva alle figlie, proprietarie del piano rialzato.

Per giungere a tali conclusioni, la Cassazione ha innanzitutto ribadito che il lastrico solare, in forza di quanto previsto dall'art. 1117 c.c., è oggetto di proprietà comune dei diversi proprietari dei piani o delle porzioni di piano dell'edificio, a meno che dal titolo non risulti in maniera chiara e univoca il contrario.

Il titolo idoneo a far insorgere la situazione di condominio ed a contenere la eventuali deroghe alla presunzione di condominialità può essere evidentemente costituito anche da un testamento, "allorché il frazionamento della proprietà dell'edificio, a seguito del trasferimento, dall'originario unico proprietario ad altri soggetti, di alcune unità immobiliari, si determina mediante istituzioni ereditarie o attribuzioni in legato aventi ad oggetto le suddette parti del fabbricato".

In presenza di un testamento, dunque, l'esclusione della presunzione di proprietà comune può derivare anche solo dalla circostanza che da questo emergano elementi tali da farlo considerare in contrasto con l'esistenza di un diritto di comunione.

Alla luce del favor testamenti, infatti, se sono possibili più interpretazioni di una clausola testamentaria, deve comunque preferirsi quella che consenta alla volontà del testatore di avere pratica e concreta attuazione.

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Alla luce di tali considerazioni, la Cassazione ha ritenuto esatta la decisione della Corte d'appello, che ha correttamente interpretato il testamento in questione "come espressivo di elementi univoci in contrasto con l'esistenza di un diritto di condominio del terrazzo a livello, al fine di attribuire un effetto concreto alla clausola di esso che riserva ai figli maschi soltanto il diritto di accedere al terrazzo per prendere il sole e sciorinare i panni".

Per gli Ermellini, tale interpretazione è corretta e non sindacabile, perché in linea con i principi di diritto sora ricordati e rispettoso ella volontà del testatore. Per cui il terrazzo rimane di proprietà esclusiva delle figlie, mentre i figli maschi potranno limitarsi ad usufruire dello stesso solo per prendere il sole e sciorinare i panni.

Del resto - si legge della sentenza - la previsione testamentaria che assegna il diritto di prendere il sole ai figli maschi sarebbe stata del tutto superflua se, come sostenuto dai ricorrenti, il loro genitore avesse considerato il lastrico come bene comune di tutti i coeredi.

Tale specificazione, al contrario, dimostra la volontà del de cuius di assicurare comunque ai figli maschi il diritto di utilizzare il terrazzo di proprietà esclusiva delle figlie, seppur soltanto per prendere il sole e asciugare i panni.

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione n. 5337 del 2 marzo 2017
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