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Sicurezza ascensori. Salta la norma sugli adeguamenti obbligatori prevista dalla Raccomandazione UE

Approvato in via preliminare il nuovo regolamento sulla sicurezza degli ascensori.
Angelo Pesce - Consulente Tecnico 

Novità in materia di sicurezza ed esercizio degli ascensori. È stato approvato in via preliminare un regolamento che modifica il D.P.R. 162/1999, di attuazione della Direttiva Comunitaria 2014/33/UE.

La Camera aveva già approvato nell'ottobre 2014 uno schema di D.P.R. che modificava il D.P.R. 162/1999 per chiudere la procedura di infrazione avviata contro l'Italia dalla Commissione Europea, per il non corretto recepimento della Direttiva 95/16/CE e per sollecitare il Governo a provvedere, in tempi brevi, all'aggiornamento dei requisiti di sicurezza degli ascensori installati precedentemente all'entrata in vigore del D.P.R. 162/1999 e privi quindi della marcatura europea.

Si auspicava, tra l'altro, il ripristino di una Commissione Prefettizia o organo competente che facesse da garante per il rilascio delle abilitazioni alla manutenzione di ascensori e montacarichi, indispensabili per lo svolgimento della relativa attività, in sede di recepimento della Direttiva 2014/33/UE in materia di sicurezza degli impianti ascensoristici.

Questa Direttiva comunitaria prevedeva l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza degli stessi apparecchi e dunque che gli stessi aspetti tecnici e i requisiti prestazionali dei vari componenti, dovessero adeguarsi e uniformarsi agli standard previsti; lo stesso dicasi per le certificazioni e documentazioni varie rilasciate dai produttori.

Ascensori privati e pubblici. La nuova disciplina

Con l'approvazione del 20 giugno u.s., su proposta della Presidenza del Consiglio, del MISE, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione, si punta dunque ad un innalzamento dei livelli di sicurezza degli ascensori, sia di quelli installati permanentemente negli edifici, che dei componenti di sicurezza per quelli nuovi prodotti da un fabbricante nell'Unione o dei componenti nuovi o usati importati da un paese terzo.

In tal senso la responsabilità per la conformità degli impianti e dei relativi componenti di sicurezza ricade sia sugli installatori e sui verificatori (viene rimesso in vigore il "certificato di abilitazione" rilasciato dalle Prefetture, dopo una prova teorico-pratica, ai manutentori), che sui produttori, sui distributori e sugli operatori economici che dovranno adeguarsi agli standard previsti dalla Direttiva 2014/33/UE, al fine di garantire assoluta protezione della salute e della sicurezza delle persone e dei beni, corretto funzionamento, efficienza dell'impianto e dei vari componenti nonché una concorrenza leale sul mercato comunitario; le nuove norme prevedono una serie di obblighi per i quali, in caso di mancato rispetto, vi potrebbe essere il ritiro dal mercato del prodotto commercializzato.

Il provvedimento appena approvato tiene conto, però, delle innovazioni in materia di accreditamento degli organismi di valutazione della conformità, di vigilanza e controllo del mercato relativamente alla commercializzazione dei prodotti e alla marcatura CE; in ragione di ciò chiarisce che, nell'interesse della competitività, tutte le procedure di valutazione della conformità non debbano comportare ulteriori aggravi di spesa per gli operatori economici.

Ricordiamo, in tal senso, che il primo schema di regolamento presentato nell'ottobre 2014 stabiliva che per gli ascensori già in servizio anteriormente al 1999 e conformi alle norme vigenti a tale data, i soggetti verificatori (i tecnici abilitati, la ASL competente per territorio, o l'ARPA, gli organismi certificati) avrebbero dovuto provvedere, in occasione della prima verifica periodica, al controllo degli ulteriori requisiti minimi di sicurezza, nel rispetto delle prescrizioni del D.Lgs. 17/2010 (Attuazione della Direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori); l'elenco delle verifiche da effettuarsi e i relativi interventi di adeguamento in caso di non conformità, avrebbero comportato esborsi piuttosto esosi per i proprietari degli impianti ascensore anteriori al 1999.

In quell'occasione Confedilizia aveva fortemente contestato la disposizione chiedendone l'eliminazione e, in sede di approvazione preliminare del regolamento, preso atto del ravvedimento degli organi di Governo in tal senso, ringrazia pubblicamente la Presidenza del Consiglio e il MISE dichiarando di "aver varato un provvedimento attento alla sicurezza dei cittadini, ma privo di inutili e costosi adempimenti aggiuntivi per la proprietà, già pesantemente provata dalla congiuntura economica e dall'imposizione fiscale".

Forti critiche, invece, sono state espressa dalle associazioni di categoria. Roberto Zappa (Assoaascensori) e Michele Mazzarda (Anacam) hanno dichiarato che si tratta di "una polemica montata ad arte in nome di vantaggi economici per pochi grandi proprietari di case e a svantaggio della sicurezza di milioni di persone che ogni giorno utilizzano più di 700mila ascensori non in linea con gli attuali standard europei».

In Italia il 60% degli ascensori è fuori norma il 40% ha più di 30 anni che ogni giorno effettuano quasi 100milioni di corse, sono stati installati prima del 1999, perciò non montano i dispositivi che garantiscono il livello di sicurezza minimo prescritto dagli standard europei".

Anche il CNA si è inserito in questo contesto di critiche. Guido Pesaro, Responsabile Nazionale Cna Installazione Impianti - ha fatto notare come "il Governo sia stato sensibile alle convenienze di alcune specifiche lobby e non agli interessi di chi utilizza giornalmente gli impianti di elevazione.

Inoltre, se i proprietari facessero diligentemente eseguire le verifiche previste dalla legge - conclude il Responsabile degli impiantisti CNA - è del tutto evidente che, in fase di verifica, i requisiti di sicurezza previsti risulteranno rispettati e non vi sarà alcun bisogno di ulteriori lavori di messa a norma dell'impianto di elevazione".

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