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Ascensore per eliminazione barriere architettoniche: è necessario un disabile nel fabbricato?

Qualunque persona, disabile o meno, anche solo per andare a trovare un amico, ha il diritto di accedere ad un edificio e deve essere messo nelle condizioni di farlo.
Avv. Marco Borriello 

A proposito dell'installazione di un ascensore in condominio allo scopo di eliminare le cosiddette barriere architettoniche, secondo il dettato normativo in materia, è possibile deliberare l'intervento con un numero di voti che rappresentano la maggioranza degli intervenuti ed almeno la metà del valore dell'edificio "Le deliberazioni che hanno per oggetto le innovazioni da attuare negli edifici privati dirette ad eliminare le barriere architettoniche di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, ed all'articolo 1, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384…, sono approvate dall'assemblea del condominio, in prima o in seconda convocazione, con le maggioranze previste dal secondo comma dell'articolo 1120 del codice civile (art. 2 co. 1 Legge 13/1989)".

La disposizione de quo, inoltre, precisa che tale installazione non può essere mai di carattere voluttuario e che incontra il limite soltanto della sicurezza e della stabilità del fabbricato "Le innovazioni di cui al presente comma non sono considerate in alcun caso di carattere voluttuario ai sensi dell'articolo 1121, primo comma, del codice civile.

Per la loro realizzazione resta fermo unicamente il divieto di innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, di cui al quarto comma dell'articolo 1120 del codice civile".

Pare evidente, quindi, che la norma in esame non faccia alcun riferimento alla presenza di almeno un disabile nel fabbricato allo scopo di giustificare la realizzazione dell'ascensore. Eppure, nella vicenda oggetto della recente sentenza del Tribunale di Genova n. 2570/2023 dell'ottobre scorso, tra le varie eccezioni sollevate in opposizione all'intervento, alcuni proprietari di un fabbricato hanno eccepito proprio questa circostanza.

Perciò, cosa avrà affermato, in merito, l'ufficio ligure? Vediamolo insieme.

Ascensore per eliminazione barriere architettoniche: cosa fa il disabile se non viene realizzato o deliberato?

A proposito dell'installazione di un ascensore per l'eliminazione delle barriere architettoniche, la mancata deliberazione in merito da parte dell'assemblea o l'omessa esecuzione dell'intervento già approvato, legittima il disabile ad agire di sua iniziativa per la realizzazione dell'impianto, accollandosene i relativi costi.

Si tratta di un'affermazione che trova conforto nella giurisprudenza di legittimità, così come conferma il Tribunale di Genova nella sentenza in esame "La giurisprudenza di legittimità ha statuito che l'installazione di un ascensore su corte comune, teso alla rimozione delle barriere architettoniche, rientra nelle opere previste dalla legge 118/1971 (articolo 27, comma 1) e dal Dpr 384/1978 (articolo 1, comma 1). L'opera integra una innovazione che soggiace, secondo quanto dispone la legge 13/1989 (articolo 2, commi 1 e 2), alla approvazione assembleare da assumersi con la maggioranza indicata dall'articolo 1136, commi 2 e 3, Codice civile.

L'eventuale delibera contraria (od omessa) nel termine di tre mesi dalla richiesta scritta, legittima il disabile a poter installare l'ascensore nel rispetto dei limiti prescritti dagli articoli 1120 e 1121 Codice civile accollandosene i relativi costi (art. 2 co. 2 Legge 13/1989)".

A questo punto, considerando l'intero dettato dell'art. 2 della legge 13/1989, pare evidente che la normativa sia stata adottata al preciso scopo di assicurare e favorire la vita di relazione dei soggetti disabili i quali, attraverso l'eliminazione delle barriere architettoniche, possono accedere liberamente ai vari edifici (di nuova o vecchia costruzione) così come avviene per tutte le altre persone.

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Ascensore per eliminazione barriere architettoniche: è possibile senza disabili?

Come ricordato dal Tribunale di Genova nella sentenza in esame, a proposito delle finalità perseguite dalla legge per l'eliminazione delle barriere architettoniche, si è espressa anche la Corte Costituzionale.

Ebbene, i giudici de quo hanno precisato quanto sia importante consentire l'accesso agli edifici di nuova costruzione a tutti, disabili e non, a prescindere dalla appartenenza degli immobili ai portatori di handicap "La Corte Costituzionale, inoltre, nella sentenza n. 167/99 osservò che la legislazione in tema di eliminazione delle barriere architettoniche aveva configurato la possibilità di agevole accesso agli immobili anche da parte di persone con ridotta capacità motoria, come requisito oggettivo quanto essenziale degli edifici privati di nuova costruzione a prescindere dalla concreta appartenenza degli stessi a soggetti portatori di handicap".

Pertanto, per giustificare la realizzazione di un ascensore, che ci sia o meno un disabile nel fabbricato, è del tutto irrilevante. Lo ha confermato, più volte, anche la giurisprudenza della Cassazione "la coesistenza di più unità immobiliari in un unico fabbricato implica di per sé il contemperamento, al fine dell'ordinato svolgersi di quella convivenza che è propria dei rapporti condominiali, di vari interessi, tra i quali deve includersi anche quello delle persone disabili all'eliminazione delle barriere architettoniche, oggetto di un diritto fondamentale che prescinde dall'effettiva utilizzazione, da parte di costoro, degli edifici interessati (ex multis Cass. Sez. 2, Sentenza n. 18334/2012)".

Ecco perché il Tribunale di Genova ha respinto le istanze dei condòmini del fabbricato. Essi contestavano l'approvazione dell'installazione dell'ascensore poiché non era chiaro né certo che nell'edificio vi fosse un disabile che giustificasse tale scelta. Si trattava, però, di una circostanza priva di rilievo.

Sentenza
Scarica Trib. Genova 23 ottobre 2023 n. 2570
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