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Abbattimento barriere architettoniche condominio del 1964

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Per l'abbattimento delle barriere architettoniche in un androne condominiale, dove sono presenti tre gradini (ciascuno con alzata 16 cm e pedata 32 cm quindi nel complesso bisogna superare l'altezza di 48 cm su uno sviluppo in pianta di 96 cm), facenti parte di un palazzo edificato e dichiarato abitabile nel 1964, con presenza del disabile nel condominio, chiedo di sapere anche alla luce delle modifiche introdotte sul Condominio degli edifici dalla legge n° 220 del 2012 che quorum necessita in prima o in seconda convocazione e, possibilmente, di indicare gli articoli del c.c. e leggi di riferimento.

 

Dico questo perché ogni Condomino ha un suo quorum in funzione di una legge. Ribadisco che il fabbricato, come detto, è stato edificato e dichiarato abitabile nel 1964.

 

Vorrei anche sapere se, nel caso di specie, il condominio è obbligato ad approvare il superamento delle barriere architettoniche per come sopra descritte.

 

Grazie.

non esiste nessun obbligo di approvare detto lavoro .

 

- - - Aggiornato - - -

 

Art. 1120.

Innovazioni.

I condomini, con la maggioranza indicata dal quinto comma dell'articolo 1136, possono disporre tutte le innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo o al maggior rendimento delle cose comuni.

I condomini, con la maggioranza indicata dal secondo comma dell'articolo 1136, possono disporre le innovazioni che, nel rispetto della normativa di settore, hanno ad oggetto:

1) le opere e gli interventi volti a migliorare la sicurezza e la salubrità degli edifici e degli impianti;

2) le opere e gli interventi previsti per eliminare le barriere architettoniche, per il contenimento del consumo energetico degli edifici e per realizzare parcheggi destinati a servizio delle unità immobiliari o dell'edificio, nonché per la produzione di energia mediante l'utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi che conseguano a titolo oneroso un diritto reale o personale di godimento del lastrico solare o di altra idonea superficie comune;

3) l'installazione di impianti centralizzati per la ricezione radiotelevisiva e per l'accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, e i relativi collegamenti fino alla diramazione per le singole utenze, ad esclusione degli impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto. (1)

L'amministratore è tenuto a convocare l'assemblea entro trenta giorni dalla richiesta anche di un solo condomino interessato all'adozione delle deliberazioni di cui al precedente comma. La richiesta deve contenere l'indicazione del contenuto specifico e delle modalità di esecuzione degli interventi proposti. In mancanza, l'amministratore deve invitare senza indugio il condomino proponente a fornire le necessarie integrazioni. (1)

Sono vietate le innovazioni che possano recare pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro architettonico o che rendano talune parti comuni dell'edificio inservibili all'uso o al godimento anche di un solo condomino.

Peppe64 ha riportato correttamente l'articolo completo sulle innovazioni. Se la spesa non venisse approvata, rimane sempre la possibilità per coloro che vogliano comunque eseguirla (ex art. 1102 cc) sostenerne le spese, non impedendo agli altri l'uso.

Vorrei anche sapere se, nel caso di specie, il condominio è obbligato ad approvare il superamento delle barriere architettoniche

Nel caso di un edificio realizzato nel 1964, sussisterebbe l'obbligo di adeguamento delle parti comuni alle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche solo ed unicamente se lo stabile è stato ristrutturato dopo il 14 giugno 1989.

Il suddetto obbligo di garantire l'accessibilità ai disabili nelle parti comuni deriva dall'art. 1 punto 3 e dall'art. 3 punto 3.2 lettera b) del D.M. 14 giugno 1989 n° 236.

 

Ciao

Nel caso di un edificio realizzato nel 1964, sussisterebbe l'obbligo di adeguamento delle parti comuni alle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche solo ed unicamente se lo stabile è stato ristrutturato dopo il 14 giugno 1989.

Il suddetto obbligo di garantire l'accessibilità ai disabili nelle parti comuni deriva dall'art. 1 punto 3 e dall'art. 3 punto 3.2 lettera b) del D.M. 14 giugno 1989 n° 236.

 

Alla luce del D.M. 236 e nonostante le mie indagini, ancora non riesco a comprendere il significato di "ristrutturazione" inteso dalla Norma. Più precisamente intendo parlare dell'interpretazione della linea di confine di lavori nelle parti comuni. Per esempio: tinteggiare con tutti i ripristini preventivi un androne comune penso che non sia da intendere come ristrutturazione.

Cordialmente

Alla luce del D.M. 236 e nonostante le mie indagini, ancora non riesco a comprendere il significato di "ristrutturazione" inteso dalla Norma. Più precisamente intendo parlare dell'interpretazione della linea di confine di lavori nelle parti comuni. Per esempio: tinteggiare con tutti i ripristini preventivi un androne comune penso che non sia da intendere come ristrutturazione.

Con l'emanazione del TU in materia di edilizia DPR 380/2001 si ha l'ultima definizione del termine ristrutturazione. Infatti l'art. 3 comma 1 lettera d) indica che:

 

"d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica."

 

In ogni caso, fin dall'emanazione del citato D.M. 236/89 occorre sempre fare riferimento ai regolamenti edilizi locali attraverso i quali vengono emanati i titoli edilizi. Quindi, se per un edificio è stato ottenuto un titolo edilizio quale "ristrutturazione" occorre che l'edificio sia adeguato, per le parti comuni, alle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche.

 

Ciao

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Ringrazio Meri per il preciso chiarimento

Prego.

Una sola precisazione: affinché sussista l'obbligo di adeguamento al DM 236/89 occorre che il titolo edilizio per "ristrutturazione" riguardi l'edificio anche per quanto riguarda parti comuni. Non necessita infatti adeguamento la ristrutturazione parziale che non interessa parti comuni.

 

Ciao

In buona sostanza la manutenzione ordinaria e straordinaria eseguita nell'intero complesso condominiale quale rifacimento intonaci dei prospetti, i balconi, tinteggiature prospetti, corpi scala, ecc non impongono l'obbligo di abbattimento delle barriere architettoniche cui al mio primo post.

 

La ristrutturazione riguarda interventi più corposi ad esempio la la sostituzione di interi campi di solai che, per abilitare l'abbattimento se non ricordo male, deve come intervento superare il 50 % del palazzo in condominio.

C'è un problema legato con il costo della realizzazione dell'opera. In caso di approvazione della collocazione dello scivolo con delibera di almeno 500,001 millesimi, i restanti condomini hanno l'obbligo di pagare le spese pro-quota occorrenti per la realizzazione dell'opera?

I condomini che voteranno favorevolmente alla realizzazione dell'opera possono dissociarsi dal pagamento? Ovvero sono comunque obbligati?

Non penso che si possa considerare l'utilizzo separato dello scivolo. Non mi ricordo di casi analoghi, sarà uno stimolo per fare delle ricerche. Saluti

Meri dice:

Nel caso di un edificio realizzato nel 1964, sussisterebbe l'obbligo di adeguamento delle parti comuni alle norme sull'abbattimento delle barriere architettoniche solo ed unicamente se lo stabile è stato ristrutturato dopo il 14 giugno 1989.

Il suddetto obbligo di garantire l'accessibilità ai disabili nelle parti comuni deriva dall'art. 1 punto 3 e dall'art. 3 punto 3.2 lettera b) del D.M. 14 giugno 1989 n° 236.

 

Ciao

Ho una parente disabile e non passa dal secondo portone interno di ingresso del condominio. E' di ferro e vetro, la porta con maniglia è di 55 cm. aprendo l'altra porta simmetrica si crea un passaggio privo di barriera di 110. I blocchi sono scomodi e quello alto sta a oltre due metri, quello basso sul pavimento. Un disabile che è in sedia a rotelle non può alzarsi, un assistente o badante di bassa statura non arriva. Due sciocchi condomini del piano terreno sono contrari all'apertura costante delle due porte in modo da risolvere il problema. Dicono che entra in freddo, ma il portone che isola dalla strada è l'altro. Questo, come dicevo, è un secondo inutile portone a metà dell'androne. Mi potete spiegare il punto del 1964, dato che il condominio in questione è del 1960? Grazie a tutti.

David dice:

Mi potete spiegare il punto del 1964, dato che il condominio in questione è del 1960?

Detta in soldoni (l'aspetto normativo l'ha già chiarito l'amico Meri), sino ad una certa data non era presa in considerazione la necessità dell'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici (es. larghezza luce della porta di almeno un bagno per l'accesso di una persona su una sedia a rotelle) e nelle parti comuni degli stessi per persone diversamente abili.

Poi hanno capito che il problema era serio e "doveroso" però non ritennero di emanare provvedimenti retroattivi, cioè cogenti anche per edifici "datati", e questo per me fu una vera ignominia.

Cosa si può fare ora? Purtroppo poco a meno che l'edificio non abbia bisogno di ristrutturazioni proprio nella parte di interesse perché, in quella casistica, è obbligatorio il rispetto dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

Fuori dall'ipotesi di ristrutturazione dell'area interessata, c'è poco da fare; purtroppo è una questione fra condomini dove molto spesso per risparmiare pochi denari (in quota) si finge di non vedere il disagio di una persona diversamente abile.

In Germania è diverso forse perché lassù non si va a risparmiare su meschinità ma, purtroppo, in Italia causa anche della pandemia e del conseguente generale impoverimento, resta una spesa che se un condomino la può evitare, cerca di farlo. 

 

Un saluto

Concordando con l'amico Cacallo e aggiungo solo che se si tratta di sostituire l'infisso, potrebbe eseguirlo direttamente la condomina a proprie spese, stante che la porta non è idonea all'uso dei disabili. Sarà sufficiente far ratificare la modifica in sede di assemblea condominiale. Il condominio non può opporsi (vedasi ad es. Corte di Cassazione 31462/2018).

 

Cacallo, salutami Belluno, dove ho lasciato parte del mio cuore...... (Mussoi, villaggio Clizia).

 

Ciao

Lo farò volentieri appena sarà finita l'emergenza covid.

Come saprai la provincia di Belluno ha il record di maggiore incidenza della pandemia ed uscire di casa attualmente ti stringe il cuore ...; il villaggio Clizia è infatti nel Comelico superiore ed in quella zona ci sono stati parecchi problemi al punto che il Comelico è stato, con Ordinanza Regionale, chiuso (zona rossa).

Ho piacere che lo ricordi com'era, credimi si ritornerà a com'era.

cacallo dice:

Lo farò volentieri appena sarà finita l'emergenza covid.

Come saprai la provincia di Belluno ha il record di maggiore incidenza della pandemia ed uscire di casa attualmente ti stringe il cuore ...; il villaggio Clizia è infatti nel Comelico superiore ed in quella zona ci sono stati parecchi problemi al punto che il Comelico è stato, con Ordinanza Regionale, chiuso (zona rossa).

Ho piacere che lo ricordi com'era, credimi si ritornerà a com'era.

Ciao Cacallo

 

Il villaggio Clizia dove ho abitato per diversi anni (dal 1965 al 1971), quando frequentavo le elementari alle Gabelli, è a Mussoi, dopo le ex caserme degli alpini andando verso Agordo. Io abitavo al primo edificio dall'ingresso sulla strada per Bolzano Bellunese. Ci sono passato nel 2019 e mi è preso lo sconforto. Dove prima c'erano solo prati e alberi, adesso è città. Ho deciso di non passarci più, mi fa troppo male.....

 

Buon Anno!

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La doppia porta in ferro e vetro è posta nell'androne ed è doppia. Misura 110cm e una delle due parti è sistematicamente aperta, nessuno la chiude da decenni. Rimane il fatto che 55cm sono pochi per sedie a rotelle, deambulatori e altro. Io ho proposto di aprire e lasciare aperto tutto ottenendo 110cm. Due condomini del piano terreno, stupidi e ignoranti sull'argomento disabili, continuano a chiudere tutto, sono gli unici, dicendo che non bisogna fare entrare il freddo dal portone esterno, posto a ben otre 4 metri. Il freddo non entra, ho constatato che la temperatura nelle due zone, rimane la stessa, sia a portone mediano chiuso che aperto. Orbene, il condominio è stato ristrutturato, terrazzi, cortile, anche dopo il 1989. In assemblea è stato più o meno deciso di cambiare un terzo portone in strada che sta sulla recinzione e di livellare i gradini posti tra lui e il portone d'ingrasso sulla chiusura esterna. Il portone in questione, dentro l'androne che vorrei fosse sempre aperto a 110cm, a questo punto mi fa credere che rientri nel progetto suddetto, quindi suppongo debba essere considerato quello che è, una brutta barriera architettonica. Non occorre sostituirlo con uno di 80cm, bensì occorre che sia aperto a 110cm semplicemente, perchè un portone chiuso, è comunque un grave ostacolo per i disabili, soggetti a umiliazioni morali e concrete. Concordo che la normativa Italiana sull'argomento, sia un bidone, come molte altre.

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