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Il rendiconto condominiale presentato dall'amministratore di condominio è poco trasparente: cosa succede?

Il rendiconto condominiale deve essere chiaro, intellegibile e improntato al principio della trasparenza.
Avv. Giuseppe Zangari - Foro di Padova 

La vicenda. Un gruppo di condomini impugna una delibera di approvazione del rendiconto lamentando, tra l'altro, una tenuta poco trasparente della contabilità volta ad avallare alcune morosità in cambio del rinnovo all'incarico di amministratore, oltre a una serie di comportamenti ostruzionistici concretatisi nell'impossibilità di visionare i documenti contabili oppure nel limitare a 15 minuti il tempo concesso per intervenire in assemblea.

Si tratta, nel concreto, di episodi ben noti a quei condomini che scontano la medesima situazione di mala gestio, e che la sentenza in esame analizza singolarmente esprimendo un chiaro giudizio di disvalore.

Rendiconto condominiale, partita semplice o partita doppia?

Il valore probatorio della registrazione della riunione. Preliminarmente si ritiene utile esaminare il giudizio del Tribunale felsineo sulla registrazione fonetica dell'assemblea in cui veniva approvato il bilancio, il cui contenuto è contestato dal Condominio poiché asseritamente artefatto.

Se è vero che l'efficacia probatoria delle riproduzioni meccaniche è subordinata alla non contestazione dei fatti della parte contro la quale sono prodotte, "tale disconoscimento, pur non essendo soggetto ai limiti di cui all'art. 214 c.p.c., deve essere chiaro, circostanziato ed esplicito (dovendo concretizzarsi nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta).

In altri termini, il disconoscimento delle riproduzioni meccaniche in merito ai dati riportati non può limitarsi ad affermare la non conformità agli originali, ma deve indicare la non corrispondenza tra la realtà fattuale e la realtà riprodotta".

Il Condominio si è limitato a esprimere mere illazioni sulla possibile manipolazione da parte degli attori, ma senza portare in giudizio nessun elemento concreto; ne consegue che la registrazione può essere utilizzata, al pari di qualsiasi altro strumento, per contestare il verbale che, com'è noto, non ha valore probatorio privilegiato.

Peraltro, conclude il Giudice, il nastro sarebbe stato preso in esame anche nell'ipotesi di un esatto disconoscimento, ancorché alla stregua di mero elemento di prova, come da insegnamento della Suprema Corte: "Avendo le riproduzioni e le rappresentazioni meccaniche efficacia di prova legale della conformità delle medesime rispetto a fatti o alle cose riprodotti o rappresentati, se una parte disconosce la riproduzione, questa non acquista il valore probatorio privilegiato, ma degrada a prova liberamente apprezzabile dal giudice ex art. 116 c.p.c." (Cass. Civ. n. 1033/2013).

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Sentenza
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