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Si può offendere l'amministratore di condominio? Si ma solo se l'offesa...

Missiva offensiva indirizzata all'amministratore di condominio.
Daniela Sibilio 

È legittima la missiva contenente espressioni offensive indirizzata all'amministratore ed inviata per conoscenza a tutti gli altri condomini, qualora costituisca una reazione ad un fatto ingiusto.

È quanto ribadito dalla Corte di Cassazione, sez. V penale, con sentenza del 20 febbraio 2013, n. 8336.

In particolare, la «condomina-imputata» per mezzo di una missiva indirizzata all'amministratrice di condominio, nonché per conoscenza a tutti gli altri condomini dello stabile, accusava la seconda di "leggerezza", "scorrettezza", "mancanza di rispetto" ed "egoismo" per non averle comunicato preventivamente l'inizio dei lavori di ristrutturazione della facciata dello stabile, nonché per essere responsabile, questa volta in qualità di proprietaria, dello sfondamento del soffitto del bagno dell'appartamento della ricorrente, causato dai lavori che si stavano svolgendo nell'appartamento superiore.

Nel 2011 il Tribunale di Lecco confermava la sentenza con la quale il Giudice di Pace di Lecco aveva condannato la condomina, imputata per i reati di cui agli articoli 594 ("Ingiuria") e 595 ("Diffamazione") cod. pen., al pagamento di una multa come pure al risarcimento dei danni derivanti da reato in favore della costituita parte civile.

Avverso la suddetta sentenza veniva proposto ricorso per Cassazione.

I reati di ingiuria e di diffamazione.

Sebbene la Suprema Corte non si sia soffermata nell'analisi dei due reati, le concrete modalità che hanno contraddistinto l'esecuzione del fatto inducono a svolgere a tal riguardo qualche breve considerazione.

Si configura il reato di "ingiuria", ex art. 594 cod. pen., qualora l'offesa all'onore o al decoro sia fatta alla presenza della persona offesa; sussiste il reato di "diffamazione", ex articolo 595 cod. pen., nella circostanza in cui l'offesa sia proferita comunicando con più persone.

Ecco cosa succede se si dà del mentecatto all'amministratore

L'articolo 594 cod. pen. precisa che pur se al momento in cui è arrecata l'offesa la vittima non è materialmente presente, l'uso di un particolare mezzo di comunicazione - quale il telefono, il telegrafo, gli scritti ovvero i disegni - la rende di fatto partecipe.

Pertanto, è di tutta evidenza come l'invio della lettera offensiva anche al diretto destinatario dell'offesa integri gli estremi del reato di ingiuria.

Ed ancora, nell'ipotesi di offesa perpetrata per mezzo di comunicazioni scritte, è possibile ravvisare l'aggravante di cui al quarto comma dell'articolo 594 c.p., in forza di una lettura della locuzione "in presenza di più persone" alla luce dell'equiparazione legislativa di cui al secondo comma del medesimo articolo.

In tale prospettiva è possibile considerare presenti anche coloro che pur non trovandosi nello spazio entro cui può essere percepita l'espressione ingiuriosa, ne abbiano comunque conoscenza mediante l'invio della comunicazione scritta.

La provocazione quale causa speciale di non punibilità.

La Corte di Cassazione ha ravvisato nella fattispecie in analisi la sussistenza dei presupposti della causa di non punibilità della provocazione di cui all'articolo 599, comma secondo, cod. pen., a norma del quale "non è punibile chi ha offeso o diffamato una persona nello stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui e subito dopo di esso".

Il comportamento della ricorrente, difatti, ha costituito una reazione "legittima" posta in essere in uno stato d'ira determinato dal fatto ingiusto dell'amministratrice di condominio, il cui comportamento è stato definito "superficiale" ed "irrispettoso delle regole della civile convivenza".

A tal riguardo si ricorda che, in forza di un consolidato orientamento giurisprudenziale, "la causa di non punibilità della provocazione, prevista nei delitti contro l'onore, dovuta allo stato d'ira determinato dal fatto ingiusto altrui, è ravvisabile ogniqualvolta il soggetto attivo ponga in essere la condotta astrattamente offensiva mosso da uno stato d'animo direttamente riconducibile al fatto altrui che, sebbene non illecito o illegittimo, si delinei quale atteggiamento contrario al vivere civile ovvero lesivo di regole comunemente accettate dalla convivenza civile" (Cass. Pen. n. 39411/2008; n. 21455/2009, n. 9907/2011).

Del pari, gli Ermellini hanno riconosciuto la sussistenza dell'ulteriore requisito della "contiguità temporale" tra il fatto ingiusto e la reazione della ricorrente, che si era verificata in un momento successivo all'inizio dei lavori.

È parso evidente, infatti, come lo stato d'ira abbia accompagnato stabilmente la ricorrente, sostenendone l'azione sino al momento in cui essa si è concretizzata nella stesura e nell'invio della missiva contenente le espressioni offensive summenzionate.

Il requisito della "contiguità temporale" è stato interpretato in modo "elastico"; infatti, come è stato ripetutamente affermato dai giudici di legittimità, "ai fini del riconoscimento dell'esimente della provocazione nei delitti contro l'onore, non è necessario che la reazione venga attuata nello stesso momento in cui sia ricevuta l'offesa, essendo sufficiente che essa abbia luogo finché duri lo stato d'ira suscitato dal fatto provocatorio, a nulla rilevando che sia trascorso del tempo, ove il ritardo nella reazione sia dipeso unicamente dalla natura e dalle esigenze proprie degli strumenti adoperati per ritorcere l'offesa, come, ad esempio, nel caso di ingiuria realizzata a mezzo di una missiva, spedita giorni dopo la commissione del presunto fatto ingiusto" (Cass. Pen. n. 32323/2007).

Il diritto di critica quale causa di giustificazione comune.

La condomina-imputata, a mezzo del suo difensore, nel ricorso alla Suprema Corte lamentava, tra l'altro, l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale in quanto in relazione all'unica espressione ritenuta penalmente rilevante dal Tribunale di Lecco - "scorrettezza" - era configurabile il legittimo esercizio del "diritto di critica", poiché in essa non si ravvisava alcuna gratuita lesione alla sfera morale della persona offesa, ma solo una censura della sua attività sotto il profilo professionale.

Lecito insultare l'amministratore se le offese sono una legittima reazione alle sue provocazioni

Il diritto di critica è concepito nel nostro ordinamento quale forma di manifestazione del pensiero sancito dall'articolo 21 della Costituzione: da ciò consegue che, nel momento in cui l'esercizio di tale diritto implichi anche la realizzazione di una fattispecie penale, come l'ingiuria o la diffamazione, l'autore non potrà essere punito ai sensi dell'articolo 51 c.p.

Tuttavia, nel caso in esame, la fondatezza del secondo motivo del ricorso - riconoscimento dell'esimente di cui all'articolo 599 c.p. - ha reso del tutto superfluo l'esame del primo.

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