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Maxi bolletta del gas? I consumi non possono essere presunti.

Il prezzo per la fornitura del gas deve essere commisurato in base all'effettivo consumo.
Avv. Leonarda Colucci 

La bolletta che attesta i consumi del gas deve riferirsi ai consumi effettivi e non presunti e gli stessi devono essere correttamente rilevati.

Il fatto. Un utente cita dinanzi al Giudice di Pace l'Enel Energia spa asserendo che, in virtù di un contratto per la fornitura di gas presso la propria abitazione, riceveva una fattura che attestava un consumo esorbitante di gas per il trimestre luglio-settembre 2011, determinato da un errore nel rilevamento dei consumi.

In virtù di tale circostanze ha chiesto il risarcimento dei danni patiti e che la fattura fosse dichiarata illegittima e non dovuto il relativo importo. Da non perdere: Cosa fare se si riceve una bolletta luce o gas esageratamente esosa?

Enel energia spa, ha negato ogni addebito chiedendo di essere autorizzata alla chiamata in causa del terzo Enel Rete Gas in qualità di distributore della rete locale.

La sentenza. Il Giudice di Pace di Potenza accoglie la domanda formulata dall'utente, chiarendo in termini giuridici i vari aspetti della vicenda:

- Esatta qualificazione delle modalità attraverso le quali avviene la fornitura di gas: la somministrazione di tale bene presuppone un contratto di somministrazione intercorso fra l'utente e l'Enel Energia spa.

Analizzando il caso di specie, però, il giudicante ha precisato che tra l'utente ed l'Enel Energia spa) si inserisce un terzo soggetto e cioè il distributore Enel rete gas spa che provvede agli allacci, alla fornitura ed alla misurazione dei consumi utili per la fatturazione.

- Gli obblighi che il distributore assume nei confronti dell'utente vengono fissati dalle delibere amministrative emesse dall'Autorità per l'energia elettrica e per il gas. Riguardo al complicato sistema in questione la giurisprudenza ha osservato che “a fronte del pagamento della tariffa l'utente rileva un complesso di prestazioni consistenti tanto nella somministrazione del gas quanto nella manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di distribuzione (Cass. n. 382/2005; G.d.Pace di Potenza n. 610 del 16.10.2013).

In particolare nella fattispecie decisa dalla sentenza in commento dopo la sostituzione del contatore del gas la fattura attestante i consumi del trimestre luglio-settembre riportava un consumo esorbitante.

In merito a tale aspetto la pronuncia in commento ha sottolineato che nel momento in cui l'utente contesta la fattura per la fornitura del gas, anche se non ha chiesto il controllo della propria utenza, non può essere penalizzato in giudizio in fase di distribuzione dell'onere probatorio.

Questo in altri termini vuol dire, che incombe sul gestore nonché sul fornitore del gas metano l'onere di dimostrare la corrispondenza fra la fornitura erogata, quella riportata in bolletta, e quella fornita dal contatore centrale (Cass.civ. n. 10313 del 28 maggio 2004).

- Aspetti probatori. Analizzando il caso di specie il Giudice ha evidenziato, inoltre, che “la fattura non costituisce prova del contratto ma solo un mero indizio della stipulazione di esso e della esecuzione della prestazione, ma nessun valore, neppure indiziario, può esserle riconosciuto in merito alla rispondenza della prestazione stessa e a quella pattuita e in merito agli altri elementi costitutivi del contratto” (Cass. n. 8549/2008).

Orbene muovendo da tale considerazione la sentenza ha constatato che le convenute non hanno fornito alcuna prova che i consumi alla base delle fattura contestata fossero effettivi e non presunti, dato che se ricorresse quest'ultima ipotesi e le fatture fossero emesse in base a consumi presunti sarebbe “alterato il vincolo con cui le parti si impegnano reciprocamente le une verso le altre”.

Conclusioni. Pertanto considerato che il prezzo per la fornitura del gas deve essere commisurato in base all'effettivo consumo e non può essere calcolato in base a criteri presuntivi, la sentenza accoglie le richieste dell'utente dichiarando illegittima la fattura e non dovuto il relativo importo.

Attenzione, quindi, occorre verificare che i consumi alla base delle fatture per la fornitura di gas siano effettivi e non presunti, in caso contrario occorre procedere alla contestazione di tale documento fiscale.

Voci “segrete” in bolletta: l'utente che non paga non può essere considerato inadempiente

Sentenza
Scarica Giudice di Pace di Potenza, 26 settembre 2014, n. 579
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