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Locare un appartamento ad una prostituta non integra favoreggiamento della prostituzione

La consapevolezza di locare un immobile ad una prostituta è una circostanza che da sola non è sufficiente ad integrare la fattispecie di reato.
Avv. Marcella Ferrari del Foro di Savona 

La vicenda. Un amministratore di società immobiliari veniva condannato per il reato di favoreggiamento della prostituzione aggravato- perché commesso a danno di più persone - per aver concesso in locazione immobili a prostitute, curando direttamente le pratiche amministrative e burocratiche.

Delitto di favoreggiamento della prostituzione. Nel caso di specie, viene in rilievo la legge 75/1958, anche nota come "legge Merlin".

Sino alla sua entrata in vigore, nel nostro ordinamento, la prostituzione era tollerata e lo Stato si limitava ai controlli sanitari per evitare la diffusione delle malattie veneree. [1] La nuova legge, invece, ha abolito le case di prostituzione e vietato qualsiasi attività tesa a favorire o agevolare il meretricio.

In particolare, l'art. 3 n. 2 punisce chiunque, avendo la proprietà o l'amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione; l'art. 3 n. 8 sanziona chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui, punendo il reo con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 10.329.Per integrare il reato è sufficiente un dolo generico, ossia la rappresentazione e la volontà di favorire la prostituzione altrui.

Per giurisprudenza costante, si ritiene che favorisca la prostituzione il soggetto che offra un aiuto concreto all'esercizio del meretricio, non già un favore alla persona della prostituta (Cass. Pen. 44918/2014).

Locazione appartamento a prostituta

Locare un immobile ad una prostituta. Nella fattispecie, il condannato aveva concluso dei regolari contratti di locazione, al prezzo di mercato, e si incaricava di riscuotere personalmente il canone locatizio.

Una simile condotta rientra nel penalmente lecito, infatti, concedere in locazione un appartamento ad una prostituta non costituisce, di per sé, reato.

La giurisprudenza della Corte ha chiarito che locare un immobile ad una prostituta non configura il reato di favoreggiamento della prostituzione, anche laddove il locatore sia consapevole che la conduttrice vi eserciterà la prostituzione (Cass. Pen. 1773/2017). Diverso il caso in cui, oltre al godimento dell'immobile, vengano fornite prestazioni accessorie che esulino dalla stipulazione del contratto e che in concreto agevolino il meretricio, come nel caso di esecuzione di inserzioni pubblicitarie, di fornitura di profilattici, di ricezione di clienti od altro (Cass. Pen. 7795/2015).

Pertanto l'aiuto prestato solo alla prostituta, in quanto persona, non configura il reato di favoreggiamento.

Infatti, un conto è l'aiuto alla persona, altro è l'aiuto all'attività di prostituzione.

Quando dare in locazione un appartamento ad una prostituta è reato. Affinché sia configurabile il reato di favoreggiamento della prostituzione è necessario che la condotta materiale concretizzi oggettivamente un aiuto all'esercizio del meretricio.

La locazione di un appartamento allo scopo specifico di esercitare nell'immobile locato una casa di prostituzione costituisce reato. «Per integrare il concetto di casa di prostituzione, è necessario il contestuale esercizio del meretricio da parte di più persone negli stessi locali e, all'interno dello stesso locale, l'esistenza di una sia pur minima forma di organizzazione» (Cass. Pen. 23657/2004) [2]. Lo stesso dicasi per il comodato.

Costituisce reato dare in comodato d'uso un appartamento sapendo che vi sarà esercitato il meretricio, in quanto la gratuità del contratto sottende la preminente finalità di agevolare l'esercizio della prostituzione e ne rappresenta un ausilio diretto (Cass. Pen. 40328/2016).

Favoreggiamento alla prostituzione; nessun reato se il canone di locazione non è esagerato

Ausilio indiretto al meretricio. La circostanza che la prostituta eserciti la sua attività nell'immobile locato, non comporta che la condotta del soggetto che concede in locazione l'appartamento integri il reato di favoreggiamento della prostituzione.

Infatti, «l'evento del reato non è la prostituzione ma l'aiuto alla prostituzione, esula il reato ove la condotta dell'agente non abbia cagionato un effettivo ausilio per il meretricio, nel senso che questo sarebbe stato esercitato ugualmente in condizioni sostanzialmente equivalenti».

Casistica di favoreggiamento della prostituzione. Un'ipotesi tipica di favoreggiamento è data dall'accompagnamento della prostituta sul "luogo" di lavoro. Lo stesso dicasi per il tassista.

Recentemente la Cassazione ha statuito che il tassista (non regolarmente autorizzato) [3] che accompagna le prostitute al lavoro commette reato: infatti, il delitto di favoreggiamento della prostituzione consiste in qualsiasi comportamento oggettivamente idoneo a facilitare consapevolmente lo svolgimento dell'attività della prostituta, indipendentemente dal fine di lucro personale dell'agente che può anche mancare (Cass. Pen. 28212/2016). Per la Cassazione «il favoreggiamento si qualifica per due elementi: la posizione di terzietà del favoreggiatore nei confronti dei soggetti necessari (prostituta e cliente) e l'attività di intermediazione tra offerta e domanda, volta a realizzare "in qualsiasi modo" le condizioni (o ad assicurarne la permanenza) per la formazione del futuro accordo, il quale deve rientrare nella prospettiva dell'autore del reato» (Cass. Pen. 28212/2016). Il tassista che accompagni le prostitute migliora le loro condizioni lavorative, nella comune consapevolezza dell'oggettiva agevolazione all'attività da esse svolta.

Non si tratta, dunque, di un aiuto dato alle prostitute in quanto persone, ma alla loro attività e, quindi, integra il reato di favoreggiamento.

Per contro, il cliente che riaccompagni la prostituta dove l'ha prelevata non commette favoreggiamento, in quanto tale condotta è «meramente accessoria al rapporto lecito di meretricio instauratosi tra cliente e prostituta, rapporto che, nel caso della prostituzione da strada, esige una consumazione in un luogo diverso da quello dell'incontro» (Cass. Pen. 44918/2004).

Sfruttamento della prostituzione. Concedere in locazione immobili ad un canone fuori mercato integra il reato di sfruttamento della prostituzione.

In particolare, ricorre il reato in discorso quando oltre al canone locatizio si percepiscono altri guadagni collegati all'esercizio dell'attività di prostituzione (Cass. n. 6353/1995).

Sfrutta la prostituzione chi, sia pure occasionalmente, approfitti dei guadagni che chi si prostituisce si procura con il commercio del proprio corpo [4].

L'immobile in cui si esercita la suddetta attività può essere sottoposto al sequestro preventivo e poi alla confisca (Cass. Pen. 2734/1995).
Conclusioni.

La mera dazione di una casa ad una prostituta non configura il reato di favoreggiamento della prostituzione (Corte Cass., Penale, Sez.

III, 31 gennaio 2018 n. 4571), infatti, non bisogna confondere l'aiuto prestato alla persona con quello fornito al meretrico.

Il fatto che il locatore sia consapevole dell'attività svolta nel bene locato non è per ciò solo sufficiente ad integrare il reato. «La mera stipula del contratto di per sé non integra la fattispecie criminosa, in quanto l'atto negoziale, in assenza di altre prestazioni accessorie […], riguarda la persona e le sue esigenze abitative, e non costituisce diretto ausilio all'attività di prostituzione».

Avvocato del Foro di Savona


[1] Così L. DELPINO, Manuale di diritto penale. Parte speciale, Napoli, Simone, 2014, 708 ss.

[2] Secondo un altro orientamento per aversi casa di prostituzione è sufficiente il meretricio di una sola prostituta, ma svolta in un locale con un minimo di arredo e comodità (Cass. Pen. 6815/1989).

[3] Nel caso esaminato dalla Cassazione, si trattava di un tassista abusivo.

[4] L. DELPINO, Manuale di diritto penale. Parte speciale, cit.

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione, sez. III Penale, 31 gennaio 2018, n. 4571
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