La Commissione Tributaria Regionale Lazio, con la recente sentenza n. 262 del 2018, contribuisce ad alimentare i dubbi che negli ultimi anni ha destato lo strumento del redditometro, sempre più corredato da "ombre" che da "luci".
Esso, infatti, voleva essere una sorta di arma definitiva per stanare chi nasconde all'Erario molti più redditi di quanti non disponga, finendo, invece, per assumere un carattere sempre più marginale.
Si ricorda che il redditometro è un accertamento sintetico che risale al reddito analizzando le manifestazioni di capacità contributiva; mediante tale strumento l'amministrazione finanziaria ha la possibilità di ricostruire il reddito della persona fisica, partendo dalle spese effettivamente sostenute, o da elementi certi, indicativi di una determinata capacità di reddito.
Sulla scorta di tale premessa è possibile analizzare la particolare, ma non rara, vicenda sottoposta all'attenzione della CTR del Lazio, che, con la menzionata sentenza, ha stabilito che non si può attribuire alcun indice di disponibilità reddituale al contratto di locazione se una clausola specifica prevede espressamente che le spese di straordinaria e ordinaria manutenzione siano a carico del conduttore.
La vicenda trae origine da una indagine effettuata dalla Autorità Finanziaria, proprio grazie allo strumento del redditometro, a seguito della quale era stato notificato a MF un avviso di accertamento. Avverso tale provvedimento lo stesso aveva proposto ricorso, respinto, però, dalla Commissione Provinciale di Roma.MF decide quindi di impugnare la sentenza della CTP.
Con il primo motivo di appello, il ricorrente afferma che detto giudice non aveva considerato che il richiamato avviso era illegittimo in quanto privo di motivazione indicante gli elementi indiziari aventi i requisiti di gravità, precisione e concordanza.
Infatti, il c.d. redditometro costituisce una presunzione semplice che deve essere corroborata da altri elementi indiziari.
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