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Che cosa fare se l'ex inquilino non cambia residenza?

L'inquilino se ne va ma non cambia la residenza, come comportarsi?
Avv. Alessandro Gallucci 

Residenza, dimora, domicilio, siamo abituati a sentirne parlare spesso e altrettanto spesso riteniamo che siano sinonimi.

Se nel linguaggio comune grosso modo, come si suol dire, non andiamo lontani dalla verità, a livello giuridico le differenze esistono e non solo di poco conto.

Ciò cambia anche in relazione ad eventuali inadempimenti delle parti interessate in relazione a queste tre differenti categorie.

Un esempio chiaro ci viene posto da un nostro lettore con il seguente quesito. Vediamo di cosa si tratta

Che cosa fare se l'ex inquilino non cambia residenza?

Buongiorno amici di Condominioweb; mi trovo in una situazione un po' paradossale.

Vi spiego: qualche mese fa il conduttore di un appartamento di mia proprietà ha cambiato casa. Tutto bene per la consegna delle chiavi e della caparra, ma dopo è avvenuto qualcosa di inaspettato. Facendo delle ricerche presso il Comune ho scoperto che l'ex inquilino non aveva ancora cambiato residenza.

Insomma non abita li ma risulta ufficialmente residente. L'ho chiamato ed ha glissato seccato con un vago: "Me ne occuperò quanto prima!" Che cosa posso fare per ottenere il cambio di residenza d'ufficio?

La questione non è di poco conto e spesso può portare con sé conseguenze sgradevoli. Si pensi ai tentativi di pignoramento (presso la residenza), ma anche semplicemente alle seccature che ne discendono per la consegna della corrispondenza.

Residenza, le norme che la disciplinano

Partiamo dal dato certo che impone ad ogni persona di segnalare al Comune competente il cambio di residenza. Si tratta dell'art. 2, primo comma, legge n. 1228 del 1954 che recita:

È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria potestà o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del Comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento, fermo restando, agli effetti dell'art. 44 del Codice civile, l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe del Comune di precedente residenza.

Residenza anagrafica e dimora abituale: quali differenze?

Il d.p.r. n. 223 del 1989 - che della legge n. 1128 rappresenta regolamento di attuazione - specifica che tra le dichiarazioni che le persone sono tenute ad effettuare all'ufficiale dello stato civile v'è anche quella inerente il cambiamento di abitazione (cfr. art. 13 d.p.r. n. 223/89).

A differenza della residenza, che è ufficiale e soggetta alla procedura indicata dalla legge, dimora e domicilio sono concetti che s'identificano per lo più con situazioni di fatto (la dimora) e meramente limitate a specifiche questioni (es. il domicilio lavorativo).

Residenza, gli obblighi in caso di variazione

Ai sensi del secondo comma del predetto art. 13 le dichiarazioni anagrafiche, tra le quali rientra quella del cambio di residenza, devono essere rese «nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti». Tali dichiarazioni, prosegue la norma«sono rese mediante una modulistica conforme a quella predisposta dal Ministero dell'interno, d'intesa con l'Istituto nazionale di statistica, e pubblicata sul sito istituzionale del Ministero dell'interno».

Questi gli obblighi della parte interessata, nel nostro caso l'ex inquilino.

Che cosa accade se esso non adempie a quanto prescritto dalla legge?

Come si suole dire in casi simili, al proprietario dell'appartamento non resta che rivolgersi alle autorità competenti, nel caso di specie il Comune e più nello specifico l'ufficio anagrafe.

L'Ufficiale di Stato Civile, lo ricorda l'art. 4, secondo e terzo comma, l. n. 1128/54 "può disporre le indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento per la sua esecuzione" ed può invitare "le persone aventi obblighi anagrafici a presentarsi all'ufficio per fornire le notizie ed i chiarimenti necessari alla regolare tenuta dell'anagrafe.

Può interpellare, allo stesso fine, gli enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati".

In relazione alle modalità pratiche, disciplinate dall'art. 15 del d.p.r. n. 223/89 è specificato che:

«Qualora l'ufficiale di anagrafe accerti, a seguito delle indagini di cui all'art. 4 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, che non siano state rese, per fatti che comportino l'istituzione o la mutazione di posizioni anagrafiche, le prescritte dichiarazioni di cui all'art. 13 del presente regolamento, deve invitare gli interessati a renderle.

Nel caso di mancata dichiarazione, l'ufficiale di anagrafe provvede ai conseguenti adempimenti e li notifica agli interessati entro dieci giorni».

Ad oggi, comunque, risultare inadempimenti rispetto ai propri obblighi anagrafici comporta, se il fatto non costituisce reato più grave, la sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 250.000 (cfr. art. 11 l. n. 1128/1954).

Il medesimo articolo prevede un pagamento della sanzione in misura ridotta se è effettuato entro dieci giorni dalla contestazione o notificazione della contravvenzione salvo il caso di dichiarazioni connesse a trasferimenti all'estero.

Al nostro lettore, dunque, vista il ritardo dell'ex conduttore nell'adempimento degli obblighi di legge consigliamo di rivolgersi al comune, ufficio anagrafe, per protocollare una richiesta che consenta l'avvio di un procedimento amministrativo volto al cambio di residenza della persona che aveva occupato l'abitazione.

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