#1 Inviato 1 Aprile, 2015 "Il recente DM 9 marzo 2015 prevede per gli "ascensori in servizio di pubblico trasporto" la nomina del responsabile dell'esercizio e l'effettuazione delle prove di esercizio quotidiane (prima dell'esercizio pubblico)." ........ e viene il dubbio che ci siano dentro anche i condomini ...... sprattutto perchè: " ...... a completamento aggiungo che l'art 2 comma 1 del dpr 162 1999 come modificato dal dpr 214/2010 definisce: o) ascensori e montacarichi in servizio privato: gli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita' di spostamento non supera 0,15 m/s installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico." ROI e capocheyenn ....... cosa ne dite ?? ...... (personalmente penso che chi scrive le Leggi e le Norme ha i piedi saldamente piantati sulle nuvole ...... così non si aggiunge e migliora sicurezza, ma solamente costi e burocrazia inutile e fine a se stessa .... ma la Legge, seppur scritta da ignoranti, ignoranza non la ammette). --link_rimosso--
#2 Inviato 1 Aprile, 2015 Detto dm riguarda impianti in servizio pubblico e non impianti in servizio privato ( quindi sono esclusi ascensori condominiali, immobili privati .ospedali.scuole .edifici comunali .edifici provinciali edifici di enti governativi fabbriche etc etc ) P.s per impianti privati c'e' già colui che si assume la responsabilita' dell'esercizio ( proprietario, amministratore condominiale , dirigente ente pubblico , amministratore delegato della societa' etc etc )
#3 Inviato 1 Aprile, 2015 Ascensori in servizio pubblico sono impianti che fanno parte del trasporto pubblico . Esempio ascensori istallati sulle banchine delle stazioni per permettere il collegamento tra vari piani , ascensori che collegano due parti della' citta' .
#4 Inviato 1 Aprile, 2015 MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DECRETO 9 marzo 2015 Disposizioni relative all'esercizio degli ascensori in servizio pubblico destinati al trasporto di persone. omissis Art. 1 Campo di applicazione 1. Le norme del presente decreto si applicano agli ascensori destinati al trasporto di persone in servizio pubblico.
#5 Inviato 5 Aprile, 2015 Ascensori in servizio pubblico sono impianti che fanno parte del trasporto pubblico . Esempio ascensori istallati sulle banchine delle stazioni per permettere il collegamento tra vari piani , ascensori che collegano due parti della' citta' . Ascensori in servizio pubblico: «gli ascensori destinati ad un servizio pubblico di trasporto, ed in particolare quelli che fanno parte integrante di ferrovie, di tramvie o funivie e quelli destinati a facilitare comunicazioni con centri abitati o stazioni ferroviarie o tramviarie» [L. 1415/1942]. La Legge 1415/1942 è stata abrogata, quindi non è più vigente. Ad adesso non è "normata" una definizione di "ascensore in servizio pubblico" ma solo di "ascensore per uso privato", data dall'art.2 del DPR 162/99 ed emendata dal DPR 2014 del 5/10/10, che modifica la definizione nel modo seguente: o) ascensori e montacarichi in servizio privato: gli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita' di spostamento non supera 0,15 m/s installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico.
#6 Inviato 5 Aprile, 2015 Capocheyenn, sono perfettamente allineato al tuo parere, che condivido. Purtroppo però dobbiamo essere "blindati" dal punto di vista normativo, perchè i Magistrati sono inflessibili (vedasi vetro del --link_rimosso--) e nelle lacune della Legge si crea per "noi" una potenziale area di "rinvvi a giudizio per omicidi colposi". Il DPR che citavo prima non è il 2014/10 ma il --link_rimosso-- ..... chiedo venia.
#7 Inviato 5 Aprile, 2015 eventualmente il problema (visto che la legge 1415/1942 e' stata abrogata , e quindi secondo te sarebbe stata abrogata la definizione di "ascensore in servizio pubblico" ) sarebbe posta a carico di quelli che sono ascensori in servizio pubblico . il dm 9 marzo 2015 riguarda solo impianti in servizio pubblico cosa che sicuramente non sono gli ascensori dei condomini e altri edifici (ospedali,musei,ministeri,scuole ,municipi,etc etc). p.s. comunque nelle varie regolamentazioni inerenti il trasporto pubblico ci sara' come identificare ascensori,tappeti mobili, scale mobili,piattaforme etc in servizio pubblico .
#8 Inviato 5 Aprile, 2015 o) ascensori e montacarichi in servizio privato: gli ascensori, montacarichi e apparecchi di sollevamento rispondenti alla definizione di ascensore la cui velocita' di spostamento non supera 0,15 m/s installati in edifici pubblici o privati, a scopi ed usi privati, anche se accessibili al pubblico. codesti ascensori non rientrano nel campo applicazione dm 9 marzo 2015 . appunto non sono "ascensori in servizio pubblico" ovvero non sono ascensori che svolgono un "servizio di trasporto pubblico ".(sistema ettometrico ).