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Nuovo libretto impianti. Critiche, dubbi e malumori sull'obbligatorietà.

Libretto impianti, ecco le critiche arrivate da diverse associazioni di consumatori.
Angelo Pesce 

La nuova normativa. Come è ben noto da tempo, il D.M. 10 febbraio 2014, di attuazione del D.P.R. 74/2013, ha previsto fra le novità introdotte, l'adozione obbligatoria dei nuovi libretti per gli impianti di riscaldamento e condizionamento a partire dallo scorso 15 ottobre.

Ricordiamo in breve che:

  • i nuovi libretti vanno approntati sia per i tradizionali impianti termici per il riscaldamento degli ambienti (pompe di calore, impianti solari o di teleriscaldamento), sia per quelli adibiti alla climatizzazione estiva;
  • che inquilini o proprietari o responsabili dell'impianto centralizzato (vedi il caso degli amministratori di condominio), dovranno preoccuparsi di registrarvi gli impianti installati nelle unità immobiliari, nonché i livelli di efficienza e i risultati della diagnosi completa che verifica anche i livelli di sicurezza, salubrità e igiene;
  • i controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere obbligatoriamente affidati a personale tecnico qualificato e dotato di adeguati requisiti professionali. il proprietario o l'amministratore delegato in caso di edifici di proprietà di soggetti diversi dalle persone fisiche, può delegare le proprie responsabilità ad un terzo soggetto, il cosiddetto "terzo responsabile" che deve essere in possesso di determinate capacità tecniche, economiche e organizzative e che ha il compito di provvedere alla manutenzione ordinaria e quella straordinaria di un impianto.

Le polemiche. L'obbligatorietà scattata il 15 ottobre u.s. tuttavia, ha suscitato un nuvolo di polemiche, di incomprensioni nella compilazione, di incertezze fra i tecnici, gli installatori e gli stessi proprietari, anche relativamente ai costi previsti e prospettati per il rispetto della normativa.

Da una prima stima si è calcolato un costo di circa 200 euro per famiglia, ben oltre la spesa attuale che variava fra i 70 e i 120 euro, dovendosi ora eseguire verifiche del rendimento di efficienza energetica e della sanificazione; per non parlare delle eventuali sanzioni che variano dai 500 ai 3000 euro per chi non rispetta la normativa (6000 per l'installatore non in regola).

La periodicità. Altra nota dolente e poco chiara è la periodicità dei controlli di efficienza delle caldaie e dei test di sicurezza e salubrità. Per questi ultimi le tempistiche saranno dettate dallo stesso manutentore (cadenza più o meno annuale), per i controlli, invece, secondo il decreto le cadenze dovranno essere stabilite dalle Regioni (attualmente, sono previsti due anni per gli impianti termici a combustibile liquido o solido superiori ai 10 kW e inferiori a 100 kW di potenza, quattro anni invece per gli impianti a gas metano o Gpl superiori ai 10 kW e inferiori a 100 kW di potenza).

I dubbi all'orizzonte. Critiche pesanti sono arrivate da diverse associazioni di consumatori.

  • periodicità dei controlli: la Konsumer Italia che pone forti dubbi sulla periodicità dei controlli che resta a discrezione delle Regioni (non vi sarà indubbiamente omogeneità sul territorio nazionale) e sulla necessità o meno di interventi di manutenzione straordinaria o di aggiornamenti dell'impianto: in questi casi, la decisione compete al tecnico manutentore;
  • Chi controlla i controllori? chi controlla se la verifica dell'efficienza o dei livelli di sicurezza e di salubrità richiedono effettivamente interventi sostanziali e, conseguentemente, costosi? Bisognerebbe prevedere, dopo la verifica del manutentore, un controllo ad opera di enti istituzionali sulla legittimità dell'operato del tecnico e sulle eventuali criticità riscontrate dallo stesso.
  • Regole diverse:Inoltre è bene specificare che per gli impianti di nuova installazione l'annotazione sul libretto impianto compete all'installatore, mentre per quelli già esistenti è incombenza del responsabile dell'impianto (proprietario o inquilino nel caso di impianti autonomi, amministratore nel caso di centralizzati).
  • Soggetti diversi. Vi è poi una ulteriore distinzione fra affittuario e proprietario relativamente alle spese di manutenzione dello stesso impianto: quelle ordinarie competono all'inquilino, mentre quelle straordinarie (che prevedono interventi di un certo rilievo) sono a carico del titolare dell'unità immobiliare.

    Ricordiamo che il tecnico, una volta aggiornato il libretto, deve darne comunicazione al Catasto regionale impianti e in mancanza di questa scatterebbe automaticamente la verifica.

  • Il ruolo delle Regioni. In termini critici si è mosso anche il Consiglio della regione Lombardia.

    Per evitare aggravio dei costi al privato cittadino nella compilazione del libretto impianti (così come stava già accadendo, con richieste di contributi maggiorati da parte di qualche manutentore), il Consiglio regionale ha approvato una mozione che invita la Giunta ad attuare provvedimenti che blocchino all'origine il fenomeno.

    Si chiede che sul sito del CURIT (Catasto Unico Regionale degli Impianti Termici), vengano pubblicate le tariffe di riferimento per le operazioni di controllo delle caldaie e di verifica dell'efficienza, in maniera tale da uniformare i costi e la pubblicazione dell'elenco dei manutentori abilitati che applicano tariffe convenzionate.

Insomma, si intravede un orizzonte molto nuvoloso.

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