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I lavori di riparazione ed adeguamento antisimico vengono bloccati. Ci sono reperti archeologici nel sottosuolo.

Interventi edilizi: se si trovano nel sottosuolo reperti archeologici i lavori vanno sospesi.
Avv. Gian Luca Ballabio 

La presenza di reperti archeologici nel sottosuolo del fondo limitrofo a quello in cui si svolgono dei lavori edilizi legittima la sospensione di tali lavori. Pertanto, non è dovuto alcun indennizzo o risarcimento o diritto alla risoluzione del contratto tra l'impresa costruttrice e l'Amministrazione.

Il caso. Nel 1992 una società appaltatrice era stata incaricata dall'Amministrazione di eseguire dei lavori di riparazione ed adeguamento antisimico di un Palazzo storico. Durante i lavori erano stati ritrovati in un cantiere limitrofo dei

reperti archeologici. Pertanto, la Soprintendenza aveva sospeso per due volte i lavori della società per un totale di 398 giorni.

La società, quindi, aveva agito per ottenere la risoluzione del contratto ai sensi della disposizione dell'art. 1453 c.c., nonché, da un lato, la condanna dell'Amministrazione al risarcimento dei danni relativamente alla illegittimità delle sospensioni, dall'altro lato, il pagamento di un equo compenso e degli interessi da ritardato pagamento.

La causa giungeva avanti alla Corte di Appello la quale riteneva le sospensioni dei lavori legittime solo per la durata di 105 giorni, ossia con riferimento alla prima sospensione ("per risultanze archeologiche in cantieri limitrofi) e non a quella successiva ("ragioni di pubblico interesse o necessità").

La Corte, pertanto, accoglieva le domande della società, ad eccezione di quella relativa alla risoluzione contrattuale.

L'amministrazione, quindi, ha proposto ricorso avanti la Corte Suprema di Cassazione avverso tale pronuncia.

La normativa di riferimento. L'art. 30 del D.P.R. 1063/1962 dispone che:

"Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre simili circostanze speciali impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, l'ingegnere capo, d'ufficio o su segnalazioni dell'appaltatore, può ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa quando siano cessate le ragioni che determinarono la sospensione.

Fuori dei casi preveduti nel precedente comma, l'ingegnere capo può, per ragioni di pubblico interesse o necessità, ordinare la sospensione dei lavori per un periodo di tempo che, in una sola volta, o nel complesso se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva preveduta per l'esecuzione dei lavori stessi, e mai per più di sei mesi complessivi.

Qualora la sospensione avesse durata più lunga, l'appaltatore può chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se l'Amministrazione si oppone allo scioglimento l'appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti.

Per la sospensione disposta nei casi, modi e termini indicati nel primo comma e nella prima parte del secondo comma del presente articolo, non spetta all'appaltatore alcun compenso o indennizzo.

In ogni caso la durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori". (Uno spostamento di lieve entità non osta alla applicazione dell'agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie)

L'interpretazione giurisprudenziale della norma. La giurisprudenza di legittimità è pressoché consolidata nell'interpretazione della disposizione dell'art. 30 del D.P.R. 1063/1962, laddove ritiene che:

"La sospensione per forza maggiore ai sensi dell'art. 30, comma 1, D.P.R. 1063/1962 "non può protrarsi illimitatamente nel tempo, ma è giustificata solo sul presupposto della temporaneità dell'ostacolo, e della prospettiva di una ripresa dei lavori entro un termine ragionevole, che giustifichi la mancata risoluzione per impossibilità sopravvenuta e il sacrificio imposto al privato, al quale non è consentito nello stesso periodo di sciogliersi dal vincolo contrattuale.

Il principio appena enunciato è stato già altre volte applicato da questa corte (si veda, tra le altre, Cass. 17 marzo 1982 n. 1728).(Cass. civ., sez. I, sent. 05 giugno 2009, n. 12980).

Inoltre ha chiarito che "la giurisprudenza di legittimità(?)è poi fermissima nel ritenere (Cass. fin da n. 1728/1982) che l'opzione data all'appaltatore dal citato D.P.R. n. 1063 del 1962, art. 30 di chiedere lo scioglimento del contratto senza indennità in caso di sospensione dei lavori e il conseguente diritto al risarcimento dei danni solo nel caso in cui l'Amministrazione si sia opposta a tale richiesta di scioglimento si riferiscono esclusivamente all'ipotesi di sospensione disposta per ragioni di pubblico interesse o necessità (diversa da quella, contemplata nel primo comma della stessa norma, della sospensione disposta per cause temporanee ostative alla prosecuzione dei lavori a regola d'arte), e limitatamente al caso in cui detto protrarsi sia legittimo, in quanto correlato al perdurare di quelle ragioni, e non a fatto imputabile all'amministrazione committente.

E non già a protrazione illegittima della sospensione quale quella che gli arbitri ed i giudici di appello hanno riscontrato essersi verificata nella specie per fatto colposo imputabile all'Amministrazione committente,e comunque per gli adempimenti alla stessa imposti dalle autorità regionali di controllo (Cass. 14510/2 007; 18224/2002; 4463/2001; nonché sez. un. 1570/1995)".(Cass.civ, sez. I, sent. 16 giugno 2010, n. 14574).

La giurisprudenza richiamata dalla sentenza in esame. Nella sua recente pronuncia la Cassazione ha ribadito i principi sopra esposti per contestare l'eccezione sollevata dalla società appaltatrice, che, nel tentativo di ottenere l'accoglimento delle proprie pretese, aveva dichiarato che la sospensione dei lavori non era obbligatoria, ma discrezionale.

La Corte, infatti, ha ritenuto che "giova in premessa rammentare che questa Corte, con la invocata pronunzia 10133 del 2005 ha affermato essere corretta la valutazione dei giudici di merito che hanno esattamente inquadrato il rinvenimento di reperti archeologici come causa di forza maggiore impeditiva della prosecuzione dei lavori; si tratta con evidenza dell'adempimento di doveri imposti dalla legge (factum principis), per i quali nessuna discrezionalità aveva l'ente locale nella scelta di sospendere l'esecuzione dell'appalto (cfr. Cass, 20 agosto 2003 n. 12235).

Invero solo il n.o. della competente Soprintendenza avrebbe consentito la prosecuzione eventuale dei lavori sulla base dell'originario progetto e quindi nessuna discrezionalità aveva il committente di far proseguire l'esecuzione dell'appalto, con la conseguenza che la fattispecie concreta rientra nella disciplina del 1° e non del 2° comma degli artt. 24 del Capitolato delle opere del Comune di Roma e 30 del D.P.R. n. 1063 del 1962 (per la medesima soluzione, con riferimento alla sorpresa geologica, cfr. Cass. 28 marzo 2001 n. 4463)".

La decisione. Nel caso in esame, quindi, la Corte Suprema di Cassazione ha ritenuto che in un paese come l'Italia è necessario tutelare prima di tutto il grande patrimonio artistico-storico-archeologico del Paese, pertanto, l'emersione di un reperto archeologico costituisce "causa di forza maggiore idonea a consentire una immediata, obbligatoria, temporanea ma non onerosa, sospensione di diverse attività di intervento sui luoghi".

Conclusione. Nel caso di rinvenimento di un reperto archeologico che faccia ritenere probabile la presenza di altri reperti su fondi limitrofi, l'Amministrazione deve sospendere l'eventuale attività di cantiere presente in tali zone al fine di tutelare i beni artistici.

Si tratta di una sospensione legittima e doverosa che, quindi, non può essere fonte di risarcimento dei danni o di risoluzione contrattuale con le ditte esecutrici dei lavori.

Si osserva, infine, che ora la disciplina di riferimento relativa alle questioni in esame è costituita D.P.R. 207/2010: Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

D'altronde, l'attuazione di un tale "principio di precauzione"è conforme alla nostra Costituzione che, all'art. 9 sancisce che la Repubblica "tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione" (Dia e Scia, lavori senza autorizzazione: ecco le eccezioni)

Sentenza
Scarica Cass. civ., sez. I, sent. 17 febbraio 2014, n. 3670
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