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Se la veduta obliqua non costituisce anche veduta diretta si può costruire anche a distanza inferiore di tre metri

In quali casi si può costruire una veduta anche a distanza inferiore di tre metri?
Avv. Alessandro Gallucci 

Le vedute sul fondo del vicino non possono essere impedite da nuove costruzioni poste a distanza inferiore a tre metri di medesimi affacci a meno che gli stessi non rappresentino esclusivamente una veduta obliqua.

Questo il cuore della sentenza n. 79 del 3 gennaio 2013 con cui la Corte Cassazione ha sancito la legittimità di una costruzione edificata a distanza inferiore a quella stabilita dall’art. 907 c.c.

Il tutto in conformità al proprio consolidato orientamento in materia; gli ermellini, infatti, a sostegno della propria presa di posizione hanno citato una propria pronuncia, del 1997 nella quale è stato affermato che “l'obbligo a carico del proprietario del fondo servente di non fabb ricare a distanza inferiore ai tre metri dai lati della finestra da cui si esercita la veduta obliqua sussiste, a norma dell'art. 907 comma 2 cod. civ., solo nel caso in cui la veduta diretta formi anche veduta obliqua sul medesimo fondo e non quando la veduta obliqua guardi su fondo diverso da quello sul quale si esercita la veduta diretta” (Cass. n. 2180/1997).

In questo contesto, per comprendere meglio di che cosa si stia parlando, è utile domandarsi: che cos’è una veduta?

Secondo l’ormai consolidato orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito e di legittimità, “affinché una finestra possa essere qualificata come veduta, la stessa deve, difatti, consentire non soltanto una comoda inspectio sul fondo del vicino, senza l'impiego di mezzi artificiali, ma altresì una comoda perspectio, e cioè la possibilità di affacciarsi con lo sporgere il capo (Cass. civ., sez. II, 17 gennaio 2002, n. 480; Cass. civ., sez.

II, 16 novembre 1983, n. 6820), possibilità che, in astratto, può non essere impedita dall'esistenza di una inferriata, purchè, in relazione all'ampiezza delle maglie di questa possa essere in concreto stabilita la possibilità di affaccio, con la possibilità di protendere il capo (Cass. civ., sez. II, 17 gennaio 2002, n. 480; Cass. civ., sez.

II, 16 novembre 1983, n. 6820) ma che, certamente è impedita dalla sigillatura del vetro, con impossibilità non soltanto del passaggio di aria ma anche di affaccio diretto sul fondo del vicino” (Trib. Monza 23 maggio 2011).

In buona sostanza veduta è la finestra dalla quale il proprietario del fondo ha possibilità di guardare ed affacciarsi sporgendo il capo, in modo tale da poter osservare ciò che ha di fronte (veduta diretta) e sui lati (veduta obliqua).

In questo contesto, se rispetto ad un fondo il proprietario della finestra ha solamente la così detta veduta obliqua, il proprietario del fondo su cui si affaccia potrà costruire anche a distanza inferiore rispetto a quella di tre metri prevista dall’art. 907 c.c.

Inutile dire che certe cose sono più facili a vedersi che a scriversi ma parlarne resta fondamentale per comprendere che cosa si possa fare per non andare incontro a violazioni delle norme.

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