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Ai vicini non piace la pizzeria “fumosa” con la canna fumaria sporca e difettosa.

Il caso di una pizzeria con la canna fumaria che emette fumi fuligginosi nocivi.
Avv. Gian Luca Ballabio 

Qualora le emissioni del forno a legna di una pizzeria risultino nocive per la salute, il Sindaco può ordinare " di sospendere l'utilizzo del forno a legna fino a quando non sia provveduto all'esecuzione delle opere necessarie alla risoluzione dell'inconveniente".

Il fatto. Alcuni cittadini residenti nei pressi di una pizzeria sono risultati vittime dei fumi fuligginosi nocivi che fuoriuscivano continuamente dalla canna fumaria; pertanto, hanno richiesto l'intervento dell'ASL affinché valutasse la situazione.

I tecnici dell'azienda sanitaria, quindi, hanno costatato che "per evidenti difetti di combustione e carenza di pulizia appropriata dal camino della pizzeria, che appare completamente annerito per tutta la sua lunghezza, si sprigiona nelle ore di funzionamento del forno abbondante fumo, ricco di fuliggine, la quale ricade, come abbiamo potuto personalmente accertare, sulle abitazioni circostanti, costringendo gli abitanti a vivere in permanenza a finestre chiuse, poiché si insinua anche attraverso le persiane chiuse sui parapetti delle finestre".

Pertanto, hanno richiesto l'intervento del Sindaco affinché impedisse immediatamente l'uso del forno.

Il Sindaco, quindi, "visti gli artt. 50 e 54 del D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267" e "visto lo Statuto comunale", ordinando pertanto al proprietario dell'immobile in cui ha sede l'esercizio di cui trattasi, "di sospendere l'utilizzo del forno a legna fino a quando non sia provveduto all'esecuzione delle opere necessarie alla risoluzione dell'inconveniente, quali una accurata pulizia della canna fumaria e l'eventuale installazione di dispositivi atti a trattenere le particelle di fuliggine, nonché una periodica manutenzione della stessa.

Gli interventi che il caso richiede dovranno essere eseguiti tempestivamente e comunicati alla scrivente Amministrazione in quanto gli inconvenienti segnalati dall'ASL [?] risultano rilevanti ai fini della tutela dell'igiene pubblica e della pubblica incolumità".

Il proprietario della pizzeria ha impugnato l'ordinanza sindacale che sospesa e annullata, in primo grado, dal T.A.R. è stata ritenuta legittima dal Consiglio di Stato (sez. V, sent. 17 giugno 2014, n. 3081).

Le ordinanze contingibili ed urgenti. Qualora si verifichino situazioni di grave ed eccezionale necessità l'ordinamento (artt. 50 e 54 D.lgs 267/200) riconosce al Sindaco il potere di adottare ordinanze straordinarie per fronte all'emergenza (ad es. sanitaria o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale).

Vista l'idoneità di tali provvedimenti di incidere in maniera rilevante sui diritti e sugli interessi dei cittadini, il Sindaco può ricorrevi, da un lato, solo se il problema che si è creato non possa essere risolto con i mezzi ordinari, dall'altro lato, per un tempo determinato (il persistere dell'emergenza).

Le eccezioni del proprietario della pizzeria accolte dal T.A.R. Il T.A.R. ha accolto il ricorso del proprietario della pizzeria ritenendolo "fondato sul rilievo assorbente della carenza dei presupposti dell'urgenza e della contingibilità, non individuandosi nel caso in esame una situazione di imminente ed improcrastinabile pericolo per la pubblica incolumità; peraltro, l'ordinanza impugnata, imponendo determinati interventi tecnici aventi carattere risolutivo e definitivo dei problemi rilevati, eccede le finalità del momento, poiché la stessa sembra orientata, più che a disciplinare l'asserita situazione contingibile ed urgente, a regolare stabilmente una situazione o un assetto di interessi (in questo senso, Cons. Stato, sez. V, 22 febbraio 2001, n. 998)".

In parole più semplici, il giudice di primo grado ha ritenuto che il Sindaco avesse non si fosse limitato ad imporre al proprietario un comportamento che servisse esclusivamente ad impedire e risolvere l'urgenza, ma avesse gli avesse imposto una condotta da mantenere anche dopo il venir meno dell'emergenza. L'ordinanza straordinaria, quindi, regolava illegittimamente anche situazioni ordinarie.

La sentenza del Consiglio di Stato.

Il giudice di appello ha ritenuto che " l'imposizione delle misure di un' "accurata pulizia della canna fumaria" e di "una periodica manutenzione della stessa" risulta intrinsecamente ragionevole, che scaturisce prima dal buon senso, nonché dalla più elementare esigenza del rispetto non solo degli abitanti dell'area circostante ma della stessa clientela del pubblico esercizio; senza sottacere, poi, che - come è ben noto - la mancata pulizia periodica delle canne fumarie è sovente causa di incendi, posto che le incrostazioni di fuliggine, a prescindere dal materiale con il quale le canne medesime sono realizzate, possono determinare ostruzioni con conseguenti ritorni di fiamma".

Il Consiglio di Stato, inoltre, ha "anche rimarcato che le misure imposte dall'ordinanza sostanziano meri adempimenti materiali, di scarso impatto organizzativo ed economico, e non già la realizzazione di opere tali da comportare "interventi definitivi".

Il Collegio è consapevole che nella medesima ordinanza si dispone pure un' "eventuale installazione di dispositivi atti a trattenere le particelle di fuliggine": ma l'imposizione di tale accorgimento risulta - per l'appunto - soltanto ipotetica, ossia da rendersi necessaria soltanto ove la pulizia e la manutenzione della canna fumaria si rivelassero insufficienti al fine di evitare i sopradescritti inconvenienti".

Infatti il provvedimento impugnato non "dispone l'intervento "definitivo" di cui trattasi, ma si limita ad ipotizzarne l'imposizione, lasciando - all'evidenza - alle autorità verificatrici (Azienda sanitaria, Vigili del fuoco) il compito di accertarne la necessità nelle vie ordinarie e di prescriverlo nelle forme parimenti ordinarie.

Va da sé che in tale evenienza non si determinerebbero comunque rilevanti modifiche all'impianto, essendo il relativo accorgimento del tutto congruente con le necessità igienico-ambientali dell'esercizio e, quindi, da ricondursi a spesa obbligatoria per il corretto svolgimento dell'attività di quest'ultimo".

La tradizione del forno a legna. Il giudice di appello, inoltre, ha sottolineato che anche se l'utilizzo del forno a legna costituisce, comunque, di per sé elemento che qualifica la pizza, garantendone la cottura nella sua forma tradizionale, il metodo di cottura non può avvenire in assenza delle attività di prevenzione e tutela della salute pubblica.

Tutela che deve essere garantita anche se ciò comporta costi economici per l'adeguamento del forno e della relativa canna alle misure a ciò idonee. L'appello, quindi, è stato accolto.

Conclusione. La sentenza esaminata appare, diversamente rispetto alla pronuncia del T.A.R. appellata, più adeguata alla tutela del diritto alla salute delle persone, in applicazione di quei precetti contenuti sia nella nostra Costituzione (" La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività" - art. 32 Cost) sia nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana" - art. 35).

Da non perdere: Intossicazione per omessa manutenzione della canna fumaria. Chi ne risponde?

Sentenza
Scarica Consiglio di Stato, sez. V, sent. 17 giugno 2014, n. 3081
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