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Realizzazione di una canna fumaria.

Casistica giurisprudenziale applicabile ai casi esclusi dal D.L. 63/13 per la realizzazione di una canna fumaria.
Avv. Gian Luca Ballabio 

Il caso.
Un condomino ha impugnato il diniego comunale al rilascio di una "autorizzazione per la realizzazione, sulla parete esterna dell'edificio, di una piccola canna fumaria".

Il Comune, infatti, aveva subordinato l'efficacia dell'autorizzazione al possesso dell'autorizzazione condominiale". Il TAR ha dichiarato "la fondatezza del gravame, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, nella parte in cui subordina l'efficacia della autorizzazione al conseguimento del previo consenso della compagine condominiale". Stop alla canna fumaria anche se il regolamento comunale che dispone l'altezza minima risulta successivo alla costruzione.

Motivi della decisione.
Il Giudice amministrativo ha ritenuto che il condomino non dovesse richiedere la previa autorizzazione assembleare in quanto alla realizzazione della canna fumaria si applica la disposizione dell'art. 1102 c.c.

È orientamento giurisprudenziale consolidato, infatti, che "l'art.1102 c.c., relativo all'uso della cosa comune, è sempre stato interpretato nel senso che il condomino può apportare al muro perimetrale, senza bisogno del consenso degli altri partecipanti alla comunione, tutte le modificazioni che consentano di trarre dal bene comune una particolare utilità aggiuntiva rispetto a quella goduta dagli altri condomini, ivi compresa l'installazione sul muro di elementi ad esso estranei posti al servizio esclusivo della singola unità immobiliare, purché non precluda agli altri condomini l'uso del muro comune e non ne alteri la normale destinazione con interventi di eccessiva vastità" (TAR Toscana, sentenza 29 aprile 2009, n. 724; ivi, sentenza 27 settembre 2012, n. 1569).

Tale interpretazione è confermata anche dal Consiglio di Stato il quale ritiene che "il singolo condomino ha titolo, anche se il condominio non abbia dato o abbia negato il proprio consenso (decisione 27 settembre 2004 n. 6297 di questa Sezione), ad ottenere la concessione edilizia per un'opera a servizio della sua abitazione e sita sul muro perimetrale comune, che si attenga ai limiti suddetti, com'è già stato stabilito da questa Sezione con decisioni 23 giugno 1997 n. 699 (specificamente per una canna fumaria) e 9 novembre 1998 n. 1583" (Cons. Stato, sez V, sentenza 3 gennaio 2006, n. 11).

La realizzazione della canna fumaria senza la previa autorizzazione dell'assemblea è ritenuta lecita anche dalla recente interpretazione fornita dalla Corte Suprema di Cassazione: "in tema di condominio negli edifici, qualora il proprietario di un'unità immobiliare del piano attico agisca in giudizio per ottenere l'ordine di rimozione di una canna fumaria posta in aderenza al muro condominiale e a ridosso del suo terrazzo, la liceità dell'opera, realizzata da altro condomino, deve essere valutata dal giudice alla stregua di quanto prevede l'art. 1102 cod. civ., secondo cui ciascun partecipante alla comunione può servirsi della cosa comune purché non ne alteri la destinazione e non impedisca agli altri partecipanti di farne parimenti uso" (Cass. civ., sez.

II, Sentenza del 23 febbraio 2012, n. 2741).

Inoltre è stato ritenuto che
"non appare motivata in modo giuridicamente corretto, né sufficiente, l'affermazione, secondo cui l'apposizione della canna fumaria muta la destinazione della parete: per la verità, la modifica della destinazione del muro perimetrale deve essere valutata avuto riguardo alla funzione complessiva del muro perimetrale considerato in astratto, vale a dire avuto riguardo tanto alle sue funzioni principali quanto a quelle accessorie, e non con riferimento alle funzioni assolte di fatto dalla parete in concreto, perché siffatta valutazione impedirebbe a ciascun condomino di apportare qualsivoglia modifica, che invece l'art. 1102 cod. civ. a certe condizioni permette.

Appoggiare al muro perimetrale comune una canna fumaria raffigura una modifica conforme alla destinazione del muro, che ciascun condomino può legittimamente apportare a sue cure e spese, se non impedisce l'altrui pari uso, non reca pregiudizio alla stabilità ed alla sicurezza dell'edificio e non ne altera il decoro architettonico" (Cass. Civ., sez. II, Sentenza n. 6341 del 16 maggio 2000).

La canna fumaria lungo il muro perimetrale e il nuovo D.L. 63/2013.
A seguito della conversione del D.L. 63/2013, convertito in L. 3 agosto 2013, n. 90, gli impianti termici di nuova installazione devono "essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente".

Come è stato osservato (vedi l'articolo "Dal 1° settembre cambiano le regole. Obbligo di scarico dei fumi sul tetto"), pertanto, di regola sarà vietata la realizzazione delle canne fumarie lungo il muro perimetrale.

Tuttavia non sono soggette agli obblighi imposti dalla nuova normativa i seguenti casi:

  • l'adempimento dell'obbligo risulti incompatibile con norme di tutela degli edifici oggetto dell'intervento, adottate a livello nazionale, regionale o comunale;
  • il progettista attesta e assevera l'impossibilita' tecnica a realizzare lo sbocco sopra il colmo del tetto.
Pertanto, ai casi sopra citati, qualora ne ricorrano le condizioni, si deve ritenere tuttora "applicabile" la giurisprudenza richiamata.

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