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Accesso civico in materia di condono: un parere sfavorevole del Garante per la privacy

Il Garante per la protezione dei dati personali ha espresso parere sfavorevole ad una richiesta di accesso civico in materia di condono.
Avv. Valentina A. Papanice 

Parere su istanza di accesso civico del 18 gennaio 2018

Il 18 gennaio 2018 il Garante per la Protezione dei dati personali ha espresso parere sfavorevole alla richiesta di accesso civico in materia di condono formulata da alcuni cittadini.

In particolare, la richiesta di accesso era stata già formulata sotto altre forme (ai sensi della L. 241/1990) ed era stata tutte le volte respinta, compresa l'ultima, nel cui procedimento il responsabile aveva richiesto il parere in parola.

Per comprendere la questione premettiamo alcuni cenni alle norme in materia di accesso civico e compiti del Garante più direttamente coinvolte nella questione.

Cos'è l'accesso civico

Il D. Lgs 33/2013 (dal titolo "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni") prevede all'art. 5 che "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis".

La richiesta può essere formulata da chiunque e non richiede motivazione. I "documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli", sebbene il trattamento debba avvenire (anche) nel rispetto dei dati personali (v. artt. 3 e 7 dello stesso decreto).

Accesso civico, cenni sulla procedura

Esclusi i casi in cui la pubblicazione è obbligatoria, l'amministrazione, se è a conoscenza di controinteressati, è tenuta ad informarli dell'avvenuta richiesta e questi possono opporsi alla stessa.

Prendere visione della documentazione condominiale, entro quanto tempo è possibile.

Il procedimento deve concludersi con provvedimento motivato ed espresso entro trenta giorni dalla richiesta e deve essere comunicato ai richiedenti e ai controinteressati

Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso devono essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis.

L'art. 5-bis prevede i limiti dell'accesso civico in relazione agli altri interessi pubblici e privati.

Per quanto qui interessa, al co.2, lett. a prevede, appunto, il pregiudizio concreto alla protezione dei dati personali secondo quando previsto dalla relativa disciplina.

Nei casi di diniego della richiesta di accesso il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni.

Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a), cioè della protezione dei dati personali secondo quanto previsto dalla relativa disciplina, il suddetto responsabile provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta.

Avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, avverso quella del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il richiedente può proporre ricorso al TAR ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo (D.Lgs. 104/2010).

Restano fermi gli obblighi di pubblicazione previsti dal Capo II e le diverse forme di accesso ai degli interessati previste dal Capo V della legge 7 agosto 1990, n. 241 (intitolata "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi").

Il parere negativo del Garante

Nel caso concreto, il Garante ha espresso il parere nell'esercizio del compito previsto dal Codice dei dati personali (art. 154, D. Lgs. 196/2003) e dal cit. D. Lgs. 33, richiestogli dal responsabile della trasparenza del comune, nell'ambito di un procedimento relativo ad una richiesta di riesame sul provvedimento di diniego.

La richiesta di accesso aveva ad oggetto la richiesta di condono edilizio, la documentazione del conteggio del dovuto da parte del comune, delle ricevute di pagamento e delle eventuali richieste di integrazione documentale e della eventuale documentazione fornita in risposta.

I controinteressati avevano proposto opposizione mediante generiche osservazioni circa il pregiudizio che deriverebbe loro dalla conoscibilità generalizzata delle dette informazioni.

Dopo un premessa relativa alla tutela dei dati personali nell'ambito della detta procedura anche alla luce delle Linee guida dell'ANAC in materia di accesso civico, l'Autorità prende altresì atto delle osservazioni dei controinteressati, secondo cui i "richiedenti l'accesso civico sarebbero «autori di una pervicace quanto immotivata e illogica attività persecutoria che ha per oggetto i beni e le proprietà ricevute in eredità dagli scriventi [controinteressati]», i quali ultimi temerebbero quindi «un uso tutt'altro che civile e legittimo di qualsiasi informazione venga divulgata".

Peraltro, la richiesta riguarderebbe una pratica di trent'anni prima, dunque ormai conclusa, ed il titolare è ormai deceduto, mentre il pregiudizio derivante dalla diffusione della detta documentazione potrebbe ripercuotersi sulla sfera di riservatezza degli eredi.

Il Garante conclude dunque affermando di ritenere che "il Comune abbia correttamente respinto l'accesso civico alla documentazione richiesta. Ciò in quanto la relativa ostensione, unita alla generale conoscenza e al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, può arrecare ai soggetti interessati, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali previsto dall'art. 5-bis, comma 2, lett. a), del d. lgs. n. 33/2013".

Qui il link al Parere dell'Autorità:

https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/7688896

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