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Il condominio ha libero accesso alle informazioni sull'impianto di depurazione delle acque reflue

Esistenza e funzionalità dell'impianto di depurazione delle acque reflue.
Maria Barletta 

Il Tar Reggio Calabria accoglie il ricorso di un Condominio a cui era stato negato l'accesso alle informazioni sulla funzionalità dell'impianto di depurazione delle acque reflue.

Il fatto. Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza del 3 dicembre 2014, n. 793, si è espressa sul ricorso proposto da un condominio che aveva presentato istanza per ottenere informazioni in merito all'esistenza e funzionalità dell'impianto di depurazione delle acque reflue.

La disciplina dell'accesso all'informazione ambientale.

La disciplina relativa all'accesso all'informazione ambientale è dettata dal d.lgs. 195/2005, emanato in attuazione della Dir. 2003/4/Ce, che, rispetto alla disciplina contenuta nella l. 241/1990, si presenta più ampia sotto il profilo dei soggetti legittimati all'accesso e per il contenuto delle informazioni accessibili (TAR, Lazio Roma, sez. III, 28 giugno 2006, n. 5272).

L'entrata in vigore del d.lgs. 195/2005 ha determinato l'abrogazione del d.lgs. 39/1997; il nuovo decreto ricalca, pedissequamente, le disposizioni della Direttiva a cui dà attuazione, proponendo analogamente ad essa una nozione ampia di informazione ambientale, di autorità pubbliche (sono tali, ai sensi dell'art. 2, c.1, lett. b) le amministrazioni pubbliche statali, regionali, locali, le aziende autonome e speciali, gli enti pubblici ed i concessionari di pubblici servizi, nonché ogni persona fisica o giuridica che svolga funzioni pubbliche connesse alle tematiche ambientali o eserciti responsabilità amministrative sotto il controllo di un organismo pubblico), dell'accesso ambientale della diffusione attiva delle informazioni (v. artt. 8 e 9 del d.lgs. 195, in base ai quali,

"l'autorità pubblica rende disponibile l'informazione ambientale…avvalendosi, ove disponibili, delle tecnologie di telecomunicazione informatica e delle tecnologie elettroniche disponibili";

deve inoltre, predisporre un piano per rendere l'informazione ambientale progressivamente disponibile in banche dati elettroniche facilmente accessibili al pubblico tramite reti di telecomunicazione pubbliche, da aggiornare annualmente; infine, l'informazione ambientale può essere resa disponibile creando collegamenti a sistemi informativi e a banche dati elettroniche, anche gestiti da altre autorità pubbliche, da rendere facilmente accessibili al pubblico; l'art. 9 precisa che

"Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio garantisce, se possibile, che l'informazione ambientale detenuta dall'autorità pubblica sia aggiornata, precisa e confrontabile"; a tal fine l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici elabora, se necessario, apposite specifiche tecniche), a fronte di una interpretazione più restrittiva delle deroghe alla sua operatività.

I casi di esclusione del diritto di accesso sono indicati dall'art. 5 del d.lgs. 195; l'autorità pubblica applica le disposizioni contenute nei primi due comma in modo restrittivo, effettuando, in relazione a ciascuna richiesta di accesso, una valutazione ponderata fra l'interesse pubblico all'informazione ambientale e l'interesse tutelato dall'esclusione dall'accesso; inoltre, nei casi di cui al comma 2, lettere a), d), f), g) e h), la richiesta di accesso non può essere respinta qualora riguardi informazioni su emissioni nell'ambiente. (Inadeguatezza dell'impianto di canalizzazione delle acque meteoriche: chi è responsabile?)

Nei casi di cui al comma 1, lettere d) ed e), ed al comma 2, l'autorità pubblica dispone un accesso parziale, a favore del richiedente, qualora sia possibile espungere dall'informazione richiesta le informazioni escluse dal diritto di accesso ai sensi dei citati commi 1 e 2.

Nei casi in cui il diritto di accesso è rifiutato in tutto o in parte, l'autorità pubblica ne informa il richiedente per iscritto o, se richiesto, in via informatica, precisando i i motivi del rifiuto ed informando il richiedente della procedura di riesame prevista all'articolo 7.

Il decreto prevede, inoltre, un utilizzo più ampio delle nuove tecnologie e degli strumenti informatici, al fine di favorire l'accesso all'informazione ambientale e il riconoscimento del carattere incondizionato dell'accesso all'informazione in materia ambientale (M. Ciammola, il diritto di accesso all'informazione ambientale: dalla legge istitutiva del ministero dell'ambiente al d.lg. N. 195 DEL 2005, in Foro amm. CDS, 2007, 02, pag. 657 ss.)

L'art. 3 stabilisce che l'autorità pubblica debba rendere disponibile l'informazione ambientale, purchè in suo possesso, in quanto da essa prodotta, ricevuta o materialmente detenuta da persona fisica o giuridica per suo conto (art. 2, lett.c), entro il termine di trenta o 60 giorni nei casi di maggiore complessità, informando in tal caso l'interessato non solo dell'avvenuta proroga, ma anche dei suoi motivi, a chiunque, singoli o associazione, ne faccia richiesta, senza che questi debba dichiarare il particolare o qualificato interesse sotteso alla richiesta, purchè l'informazione richiesta sia afferente all'ambiente, (Cons. Stato, sez. VI, 6 giugno 2012, n. 3329; TAR Calabria,Reggio Calabria, 14 gennaio 2009, n. 18; TAR Campania, Salerno, sez. II, 10 dicembre 2008, n. 4082), che si considera in re ipsa (TAR Calabria, Catanzaro, sez. I, 19 settembre 2011, n. 1231).

L'eventuale richiesta all'interessato di documentazione, al fine di verificare l'interesse concreto ed attuale all'istanza e giustificare il diritto di accesso, è stata, infatti, ritenuta in contraddizione con la disposizione contenuta nell'art. 3 (TAR, Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 6 novembre 2012, n. 652).

La richiesta non deve, invece, essere formulata in termini eccessivamente generici, ma deve essere individuata con riferimento alle matrici ambientali ovvero ai fattori o alle misure di cui all'art. 2, punto 3 del d.lgs. 195 (Cons. Stato, sez. V, 18 ottobre 2011, n. 5571; Cons. Stato, sez. VI, 16 febbraio 2011, n. 996; Contra, TAR Lazio, Roma, sez.

III, 16 giugno 2005, n. 4667, che ha invece, ritenuto sufficiente anche una richiesta generica di informazioni).

L'autorità pubblica mette a disposizione le "informazioni ambientali", che implicano anche un'attività elaborativa da parte dell'amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste (Nella nozione di informazione ambientale sono stati, per esempio, ricompresi gli elaborati progettuali e le delibere di approvazione, descrittive di modalità di realizzazione di opere destinate alla gestione di risorse ambientali, mentre ne sono stati esclusi gli atti relativi ad un bando per una gara di opere pubbliche ed i relativi nulla osta. TAR Calabria, Catanzaro, sez.I, 6 febbraio 2009, n. 122; la definizione di informazione ambientale è contenuta nell'art. 2, c.1, lett. a) del d.lgs. 195, ai sensi del quale è informazione ambientale qualsiasi informazione disponibile in forma scritta, visiva, sonora, elettronica od in qualunque altra forma materiale concernente:

  1. lo stato degli elementi dell'ambiente, quali l'aria, l'atmosfera, l'acqua, il suolo, il territorio, i siti naturali, compresi gli igrotopi, le zone costiere e marine, la diversità biologica ed i suoi elementi costitutivi, compresi gli organismi geneticamente modificati, e, inoltre, le interazioni tra questi elementi;
  2. fattori quali le sostanze, l'energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell'ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell'ambiente, individuati al numero 1);
  3. le misure, anche amministrative, quali le politiche, le disposizioni legislative, i piani, i programmi, gli accordi ambientali e ogni altro atto, anche di natura amministrativa, nonché le attività che incidono o possono incidere sugli elementi e sui fattori dell'ambiente di cui ai numeri 1) e 2), e le misure o le attività finalizzate a proteggere i suddetti elementi;
  4. le relazioni sull'attuazione della legislazione ambientale;
  5. le analisi costi-benefici ed altre analisi ed ipotesi economiche, usate nell'ambito delle misure e delle attività di cui al numero 3);
  6. lo stato della salute e della sicurezza umana, compresa la contaminazione della catena alimentare, le condizioni della vita umana, il paesaggio, i siti e gli edifici d'interesse culturale, per quanto influenzabili dallo stato degli elementi dell'ambiente di cui al punto 1) o, attraverso tali elementi, da qualsiasi fattore di cui ai punti 2) e 3).

Questa nozione evidenzia che il concetto di ambiente ha assunto una valenza interdisciplinare e coinvolge anche altri rami della scienza.), in modo che sia sempre garantita la trasparenza in relazione alla situazione ambientale ed un diffuso controllo sulla qualità e venga rimosso ogni ostacolo, soggettivo o oggettivo all'accesso alle informazioni sullo stato ambientale (TAR Calabria, Reggio Calabria, sez., I, 6 novembre 2012, n. 652, cit.)

Qualunque limitazione, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo all'accesso alle informazioni ambientali è, quindi, preclusa dal tenore della norma e dalle sue stesse finalità.

Contro i rifiuti espressi o taciti, gli interessati possono presentare ricorso al tribunale amministrativo regionale ai sensi del comma 5, ovvero chiedere, nello stesso termine e nei confronti degli atti delle amministrazioni comunali, provinciali e regionali, al difensore civico competente per ambito territoriale, ove costituito, che sia riesaminata la suddetta determinazione.

Qualora tale organo non sia stato istituito, la competenza è attribuita al difensore civico competente per l'ambito territoriale immediatamente superiore.

Nei confronti degli atti delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato tale richiesta è inoltrata presso la Commissione per l'accesso di cui all'articolo 27 nonché presso l'amministrazione resistente.

La procedura applicabile è quella prevista dall'art. 25 della l. 241/1990, a cui si rinvia per ulteriori approfondimenti.

La decisione. Nel caso di specie, il Tribunale di Reggio Calabria ha reputato le informazioni richieste ricomprese nel novero di quelle ambientali, come era già accaduto con la sentenza del 29 maggio 2005, n. 378 (TAR Calabria, Reggio Calabria, 29 maggio 2009,n. 378; si veda anche TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 20 maggio 2009, n. 344, in base alla quale rientrano nell'informazione ambientale anche i risultati riferiti ai controlli effettuati sull'acqua destinata al consumo umano (TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 14 gennaio 2009, n. 19) e la richiesta relativa alla valutazione di salubrità dell'acqua destinata al suddetto consumo (TAR Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 20 maggio 2009, n. 343) e non ha ravvisato l'esistenza di impedimenti sotto il profilo della legittimazione, mentre ha ritenuto illegittimo il contegno dell'Amministrazione.

(Mancato deflusso delle acque meteoriche. Il Comune risarcisce il proprietario dell'immobile)

Sentenza
Scarica Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - Reggio Calabria Sentenza 3 dicembre
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