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Anno sbagliato nell'avviso di convocazione? L'assemblea è comunque valida

Data assemblea errata: se l'errore di convocazione è riconoscibile con l'uso di un minimo di buon senso, il condomino che impugna la delibera può essere condannato per lite temeraria.
Avv. Andrea Ferreri - Bari 

Il condomino che impugna la delibera per mero errore nell'indicazione dell'anno di convocazione, rischia la condanna per lite temeraria.

Il principio di non contestazione fissato dall'art.115 cpc, secondo il quale i fatti non specificatamente contestati fanno prova, si applica anche alle cause precedenti la sua entrata in vigore (4.7.2009).

Nella vita del condominio sono pochissimi i casi in cui l'errore nella data di convocazione arriva in un'aula di Tribunale, perché, in genere, una volta accortosi dell'errore l'amministratore provvede a riconvocare la riunione.

Ma cosa succede se l'assemblea si tiene ugualmente? Secondo la Cassazione, l'errore di data non comporta l'annullamento della delibera se si prova "con qualsiasi mezzo, e quindi anche con presunzioni, il possesso del condomino delle informazioni sufficienti a renderlo edotto della riunione ed a metterlo in condizione di parteciparvi.

Pertanto, ove il relativo invito sia stato fatto per iscritto, l'omissione in esso del luogo, giorno od ora dell'assemblea, non è di per se' decisiva ai fini della validità o meno della delibera assembleare, dovendo invece accertarsi dal giudice di merito (con valutazione incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivata) se il condomino ne abbia avuto notizia aliunde ma in tempo utile rispetto alla consegna dell'avviso..." (Cass. civ., sez. II, 15 dicembre 1982, n. 6919).

Se l'errore di convocazione è riconoscibile con l'uso di un minimo di buon senso, il condomino che impugni egualmente la delibera può essere anche condannato per lite temeraria.

Questo è il caso preso in esame dalla sentenza n. 766 del 12.02.14 del Tribunale di Bari, sez. Rutigliano, in cui l'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, recante la data di redazione del 23.03.2009, indicava quale data della riunione il 01-02 aprile 2008, con chiaro errore materiale nell'indicazione dell'anno.

(Chi può fare valere il vizio di omessa convocazione di un condomino all'assemblea condominiale?)

Nel caso di specie, il Tribunale ravvisa un primo elemento a sostegno del Condominio nel deposito di un elenco di firme di ricevimento degli avvisi di convocazione (sottoscritto anche dalla moglie del condomino impugnante) che riportava la corretta data di convocazione. Secondo Cass. civ., sez.

II, 28 gennaio 1995, n. 1033, la comunicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea dei condomini può esser data con qualsiasi forma idonea al raggiungimento dello scopo e può essere provata anche da univoci elementi dai quali risulti che il condomino ha, in concreto, ricevuta la notizia. (Nella specie, si è ritenuta sufficiente la prova desumibile da un foglio nel quale risultava apposta la firma dei condomini per «ricevuta convocazione assemblea condominiale del 25-26 febbraio 1988»).

Un secondo elemento a sostegno del Condominio viene ravvisato nel contegno processuale del condomino, che, in causa, non risultava aver mai specificatamente contestato la circostanza, pur affermata dal Condominio, secondo la quale l'amministratore, all'atto della consegna materiale dell'avviso di convocazione, aveva avvisato espressamente la moglie dell'attore "che l'assemblea si sarebbe tenuta "il prossimo 1-2 aprile" (ovvero il 1-2 aprile 2009), e che la stessa aveva poi apposto la propria firma "dopo aver letto il contenuto della distinta medesima che dichiara molto chiaramente essere convocata l'assemblea per il giorno 1/2-4-09".

Questo punto della sentenza risulta particolarmente interessante, poiché la causa era stata introdotta con citazione del 11.05.2009 ovvero prima dell'entrata in vigore del nuovo art. 115 c.p.c. che prevede, dal 4.7.2009, che i fatti non specificatamente contestati in processo facciano prova.

Dice il Tribunale "E' però altresì vero che tale modifica normativa ha costituito nient'altro che un mero recepimento delle posizioni già espresse in precedenza, sul punto dalla Cassazione, e come tali applicabili anche a questo processo: c on sentenza n. 5191 del 2008 la Cassazione ha infatti affermato che l'onere di contestazione tempestiva non è desumibile solo dagli artt. 167 e 416 c.p.c., ma deriva: da tutto il sistema processuale (come risulta dal carattere dispositivo del processo, che comporta una struttura dialettica a catena); dal sistema di preclusioni, che comporta per entrambe le parti l'onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversia; dai principi di lealtà e probità posti a carico delle parti e, soprattutto, dal generale principio di economia che deve informare il processo, avuto riguardo al novellato art. 111 Cost.

Conseguentemente, ogni volta che sia posto a carico di una delle parti (attore o convenuto) un onere di allegazione (e prova), l'altra ha l'onere di contestare il fatto allegato nella prima difesa utile, dovendo, in mancanza, ritenersi tale fatto pacifico e non più gravata la controparte del relativo onere probatorio, senza che rilevi la natura di tale fatto, confermando la sussistenza di un onere, per la parte costituita, di contestare tempestivamente i fatti allegati dalla parte avversaria, che altrimenti è esonerata dal fornirne la prova."

Un terzo elemento a sostegno del Condominio viene infine individuato nella evidente tenuità e riconoscibilità dell'errore che, dice il Tribunale, a prescindere da qualunque altra prova fornita dal Condominio, depone per la conoscenza della data effettiva di convocazione da parte del condomino in base a considerazioni notorie e di comune esperienza.

L'attore, infatti, risulta comunque utilmente avvisato "anche con la convocazione de quo, poiché l'errore materiale nell'indicazione dell'anno di convocazione, in quanto facilmente riconoscibile, non può esser considerato causa di annullamento dell'avviso di convocazione assembleare."

Si tratta di un principio che il Tribunale ha derivato, con interessante analogia, dalla sentenza della Cassazione civile, sezione II - 22 Giugno 2011 - n° 13691, che, riferita all'identico caso di indicazione dell'anno passato invece di quello corrente, dichiara comunque valido e pienamente efficace l'atto di citazione in giudizio: "la nullità della citazione per omessa indicazione dell'udienza di comparizione davanti al giudice adito si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o, per la sua incompletezza, risulti tanto incerta, da non rendere possibile al destinatario dell'atto individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare, con la conseguenza che, ove non ricorra propriamente questa eventualità, la citazione deve essere considerata valida.

E' stato, perciò, in proposito, ulteriormente puntualizzato che l'errata indicazione della data dell'udienza di comparizione (perché, ad esempio, anticipata rispetto a quella della notifica) non integra un'ipotesi di nullità della citazione ogni qual volta l'errore sia riconoscibile con l'uso dell'ordinaria diligenza, di modo che il convenuto (o appellato in sede di gravame) possa facilmente rendersi conto dell'esatta indicazione dell'udienza predetta."

Seguendo lo stesso percorso logico seguito dalla Corte di Cassazione, ma stavolta con riguardo all'avviso di convocazione dell'assemblea condominiale, il Tribunale afferma che "la data di redazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea - il 23 marzo 2009 - e quella della sua consegna - il 24 marzo 2009 - conducono inevitabilmente alla considerazione, notoria e di comune esperienza, che la convocazione non potesse essere che riferita al 01-02 aprile dell'anno in corso; ovvero del 2009.

Ciò anche alla luce del disposto dell'art. 66 disp. att. cod. civ. che impone alla convocazione assembleare un termine preventivo di 5 giorni.

Si può dunque agevolmente presumere che, in base alla comune esperienza, l'attore fosse comunque a conoscenza dell'esatta data di convocazione...".

A tutto questo segue la condanna per lite temeraria: "In definitiva, l'intero comportamento processuale tenuto dall'attore deve, alla stregua delle risultanze processuali, essere valutato ai sensi di quanto disposto dall'art. 96 cpc, per essere risultato improntato a mera volontà defatigatoria."

Attenzione, dunque, ad impugnare una delibera condominiale per una causa risibile, come l'errore nell'indicazione dell'anno di convocazione! (Convocazione dell'assemblea, per l'ora e la data l'amministratore ha ampia facoltà di scelta)

Sentenza
Scarica Tribunale di Bari - Sez. Rutigliano - sent. 766/14
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