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Tettoia con pannelli solari da demolire se lesiva del decoro architettonico

Cosa succede se le tettoia altera l'aspetto architettonico originario dell'edificio?
Avv. Giuseppe Donato Nuzzo - Foro di Lecce 

Troppo grande e “colorata” la tettoia realizzata sul terrazzo esclusivo. Va eliminata la tettoia con pilastri in ferro e copertura sormontata da pannelli solari, realizzata dal singolo condominio sul terrazzo di proprietà esclusiva annesso al suo appartamento, se lesiva del decoro architettonico dell'edificio condominiale. Così dispone la sentenza n. 16718 del 12 settembre 2016 della quinta sezione civile del Tribunale di Roma, che ha accolta la domanda di demolizione della struttura abusiva avanzata dagli altri condomini.Troppo grande e “colorata” la tettoia realizzata sul terrazzo esclusivo, in aperto contrasto con le linee architettoniche dell'edificio. E troppo pesante, tanto da poter compromettere la statica e la sicurezza del fabbricato.

Il giudice romano ha applicato l'art. 1122 c.c., come novellato ai sensi della legge n. 220/2012. Tale norma, applicazione dei più generali principi sanciti dall'art. 1102 c.c., pone il divieto alla realizzazione di opere nella proprietà esclusiva dei partecipanti che rechino danni alle parti comuni o determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o (come nel caso di specie) al decoro architettonico dell'edificio.

Quest'ultimo deve intendersi come l'estetica data dall'insieme delle linee e delle strutture architettoniche che connotano il fabbricato e che gli imprimono una determinata, armonica fisionomia.

E l'alterazione di tale decoro – sottolinea la sentenza – ben può correlarsi alla realizzazione di opere che modifichino l'originario aspetto soltanto di singoli elementi o punti dell'edificio, “tutte le volte che l'immutazione sia suscettibile di riflettersi sull'insieme dell'aspetto del fabbricato”.

Il caso – Un gruppo di condomini citava in giudizio il proprietario del primo piano chiedendo la condanna dello stesso al ripristino dello stato dei luoghi mediante demolizione della tettoia sormontata da pannelli solari, realizzata sul terrazzo di sua proprietà, in quanto lesiva del decoro architettonico, oltre che della stabilità e sicurezza dell'edificio, e realizzata senza informare l'amministratore dell'inizio dei lavori, in violazione dell'art. 1122 c.c.

La tettoia costruita a distanza inferiore di tre metri dalla finestra dev'essere sempre demolita

L'opera in questione, in particolare, era costituita da una struttura tubolare in ferro alta circa cinque metri, che poggiava su vari pilastri in ferro, con copertura in tavolato in legno coperto da guaina ardesiata rossa e sormontata da pannelli solari.

Si tratta – si legge nella sentenza – di un manufatto di non modeste dimensioni e di colori difformi da quelli che connotano l'edificio, a parziale chiusura di un balcone aggettante scoperto sito sul prospetto principale dell'edificio.

Un'opera che, secondo il giudice capitolino, “indubbiamente ha spezzato, avuto riguardo ed un edificio di discreta fattura e di euritmie costanti, il ritmo della facciata in particolare nella parte sporgente che connota i balconi”.

In definitiva, l'opera va ritenuta senz'altro lesiva del decoro architettonico, in quanto la sua realizzazione ha comportato “un effetto peggiorativo” dell'aspetto architettonico originario.

Va ricordato che per potersi configurare una lesione del decoro architettonico non occorre che il fabbricato abbia un particolare pregio artistico (Cass. civ. n. 27551/2009), ma è sufficiente che vengano alterate in modo visibile e significativo la particolare struttura e la complessiva armonia che conferiscono all'edificio una propria specifica identità (Cass civ. n. 1076/2005 e n. 14455/2009).

Né rileva che il decoro sia stato alterato da precedenti interventi sull'immobile (Cass. civ. n. 14455/2009). Tali interventi, ove richiesto al giudice e se ritenuti lesivi, ben possono essere ridotti in pristino senza che sia opponibile un termine di prescrizione estintiva, “involgendo facoltà inerenti il diritto di proprietà (che trovano ilsolo limite nella prescrizione acquisitiva)”.

Inoltre, l'alterazione del decoro architettonico ben può realizzarsi attraverso la realizzazione di opere che modifichino l'originario aspetto soltanto di singoli elementi o punti dell'edificio, “tutte le volte che l'immutazione sia suscettibile di riflettersi sull'insieme dell'aspetto del fabbricato”.

Sula base di tali rilevi, dunque, il Tribunale di Roma ha condannato il condomino alla demolizione della tettoia ed alla riduzione in pristino dei luoghi a sue spese.

Peraltro, l'opera in questione presentava ulteriori elementi di illiceità oltre alla lesione del decoro architettonico, che ne giustificano la demolizione ex art. 1122 c.c. Dalla consulenza tecnica espletata, infatti, è emersa altresì una compromissione della statica dell'edificio alla luce dell'ingente peso della struttura realizzata, che ha determinato un sovraccarico permanente molto prossimo al limite accettabile.

Emergenza, questa, che configura un ulteriore motivo per condannare il convenuto alla demolizione immediata dell'opera.

Senza il consenso degli altri condomini, il comune può negare la sanatoria sulla tettoia abusiva

Sentenza
Scarica Tribunale di Roma, n. 16718 del 12 settembre 2016
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