Il vizio di costruzione della cosa in custodia, anche se ascrivibile al costruttore, non esclude la responsabilità del custode nei confronti del danneggiato, in quanto non costituisce caso fortuito.
Questo il principio di diritto espresso dal Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, con la sentenza n. 4701 depositata il 7 novembre 2016.
Sappiano che il condominio, in qualità di custode delle parte comuni, risponde dei danni riconducibili alla mancata custodia delle stesse, salva la possibilità di provare il "caso fortuito" (art. 2051 c.c.).
Ebbene, il giudice salentino, applicando un radicato orientamento della Corte di Cassazione, ha ritenuto che i vizi edificatori dello stabile, riconducibili ad attività o omissioni del costruttore, non possano essere equiparati al caso fortuito e, pertanto, non siano idonei ad escludere la del Condominio-custode ai sensi dell'art. 2051 c.c.
La responsabilità del Condominio nei confronti del terzo non esclude però che il custode possa rivalersi nei confronti del costruttore che ha causato i vizi.
Il caso - Un condomino agiva contro il Condominio per il risarcimento dei danni subiti a causa delle lesioni sulla parete esterna, dalle quali penetrava acqua all'interno del suo appartamento. Il Condominio si costituiva in giudizio sostenendo di non essere responsabile dei danni lamentati, essendo gli stessi riconducibili a vizi originari imputabili alla ditta costruttrice, che citata in giudizio.
Nel corso del giudizio veniva effettivamente accertata causa la responsabilità del costruttore per i vizi lamentati. Tuttavia, il Tribunale di Lecce ha condannato il Condominio al risarcimento dei danni. La responsabilità del "custode" delle parti comuni non può essere esclusa dalla responsabilità del costruttore, contro il quale il Condominio ha comunque il diritto di rivalersi.
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