Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Il mio balcone non è un posacenere.

Condomina condannata per aver gettato nel balcone dell'appartamento sottostante cenere, cicche di sigarette e detersivi corrosivi.
Daniela Sibilio 

Condomina condannata per aver gettato nel balcone dell'appartamento sottostante cenere, cicche di sigarette e detersivi corrosivi.

La Corte di Cassazione, sez. III Penale, con sentenza n. 16459/2013 ha ritenuto inammissibile il ricorso proposto dalla condomina incivile, la quale si era vista condannare dal Tribunale di Palermo, con sentenza del 2 dicembre 2011, per i reati ci cui agli artt. 81 cpv e 674 cod. pen., avendo arrecato molestia al condomino del piano inferiore.

La condotta della ricorrente è stata qualificata non soltanto "incivile", ma considerata una fattispecie integrante il reato di "getto pericoloso di cose" (art. 674 cod. pen.) secondo cui è punito "chiunque getta o versa in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte ad offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non co nsentiti dalla legge, provoca emissione di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti".

Si ricorda che quello in analisi è un tipico reato contravvenzionale, punibile indifferentemente a titolo di dolo o colpa; pertanto, ne risponde chiunque abbia agito volontariamente ovvero per semplice negligenza o leggerezza.

La pronuncia risulta estremamente utile in materia condominiale, contribuendo a disciplinare i rapporti di buon vicinato ed individuando un limite oltre il quale non si è più tenuti a tollerare le azioni incivili dei propri vicini.

Difatti sarebbe auspicabile, in primis, agire con le buone maniere per risolvere determinate problematiche inerenti i rapporti di vicinato ottenendo, tra l'altro, risultati più rapidi.

Tuttavia, in presenza di questioni irrisolte e non altrimenti risolvibili, quale extrema ratio, non resta che ricorrere all'azione penale al fine di arginare comportamenti risultanti non più tollerabili.

Assolutamente indecorosa e passibile di condanna, pertanto, risulta la condotta di chi utilizza, in ambito condominiale, il piano inferiore come "immondezzaio".

Dello stesso avviso la sentenza della Cassazione Penale, emessa in data 23 giugno 2009 n° 26145, che ha stabilito che è reato gettare nel cortile oggetti acqua sporca e rifiuti, causare rumori fortissimi in ora notturna con rotolamento e collisione sul pavimento di grosse biglie o bocce.

L'omissione del materassino fonoassorbente può considerarsi un grave vizio?

Mentre non è configurabile come reato ex art 674 cod. pen. lo sbattimento di qualche tappeto e lo scuotimento di qualche tovaglia non può integrare condotta penalmente rilevante in quanto si tratta di un comportamento che danneggia solo un soggetto, non la collettività dei condomini e per tali motivi la questione va trattata in sede civile per eventuali risarcimenti morali e materiali. Una condotta, cioè, che non può essere punita in base all'art. 674 Cod. Pen. che persegue con l'incriminazione la prevenzione di pericoli per una pluralità di soggetti.

La sentenza precisa che tappeti e tovaglie scossi non costituiscono pericolo per «una pluralità di soggetti». (Cass. Pen. 27625/2012)

Potrebbe interessarti anche:

  1. in evidenza

Dello stesso argomento