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Veranda senza autorizzazione paesaggistica. Si rischia la condanna penale.

Condannato l'imputato per avere realizzato due verande e nicchie per alloggiamento di elettrodomestici con sistemazione di pertinenze esterne in assenza di autorizzazione paesaggistica in zona vincolata e dichiarata di notevole interesse pubblico.
Avv. Gian Luca Ballabio 

La Corte Suprema di Cassazione, con sentenza. 8 novembre 2013, n. 45181, ha condannato l'imputato ricorrente per avere "realizzato due verande e nicchie per alloggiamento di elettrodomestici con sistemazione di pertinenze esterne in assenza di autorizzazione paesaggistica in zona vincolata e dichiarata di notevole interesse pubblico".

La normativa applicabile. Il codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42) punisce con le contravvenzioni dell'arresto fino a due anni e dell'ammenda da 15.493 a 51.645 euro "chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni paesaggistici(?)" (art. 181, comma 1, D.Lgs 42/2004).

(Veranda senza concessione edilizia: si rischia l'arresto.)

Inoltre, per quanto qui interessa, prevede la pena della reclusione da uno a quattro anni qualora tali lavori "ricadano su immobili od aree che, per loro caratteristiche paesaggistiche siano stati di notevole interesse pubblico con apposito provvedimento emanato in epoca antecedente alla realizzazione dei lavori" (art. 181, comma 1-bis, D.Lgs 42/2004).

Il reato di "pericolo in astratto". Il nostro sistema penale, talvolta, punisce un soggetto anche unicamente per aver commesso una condotta che la legge ritiene pericolosa (reato di pericolo in astratto), a prescindere dall'effettiva messa in pericolo del bene protetto (reato di pericolo in concreto).

In altre parole, nel reato di pericolo astratto è sufficiente che il giudice accerti che l'imputato abbia compiuto la condotta punita. L'esempio classico era quello del sorpasso in curva: ciò che veniva punito era l'aver effettuato il sorpasso, indipendentemente dalla circostanza che in senso contrario provenisse un autoveicolo.

Gli orientamenti giurisprudenziali. In giurisprudenza la posizione più rigorosa "ritiene che gli illeciti previsti costituiscono reati di pericolo, che si realizzano a seguito della sottrazione delle opere al controllo preventivo delle autorità, senza che debba accertarsi se sussista un'offesa rilevante ai beni paesaggistici; secondo tale indirizzo tale offesa risulta sussistente anche quando dette autorità attestino ex post la compatibilità ambientale dell'intervento" (Cass.pen., Sez. 3, sent. 8 aprile 2004, n. 16713), dell'8/4/2004).

Per altro orientamento il reato paesaggistico, ritenuto concordemente quale reato di pericolo, "si perfeziona quando viene messa in pericolo l'integrità paesaggistico- ambientale, ritenuta esistente quando l'agente abbia fatto un uso del bene diverso da quello cui esso è destinato od abbia posto in essere interventi idonei anche solo astrattamente a mettere in pericolo tale bene" (Cass. pen., sez. 3, sent.22 gennaio 2010, n. 2903 )

In altre decisioni è stato affermato "che il pericolo può dirsi sussistente solo quando si sia realizzata una modificazione apprezzabile dell'assetto ambientale, e quindi un'incidenza in senso fisico ed estetico, rilevante anche sotto il profilo temporale, sulle caratteristiche del luogo sottoposto alla speciale tutela ambientale" (Cass. pen., sez. 3,sent. 11 maggio 2006 n. 16036).

(Costruzione di una veranda in condominio. Quando è necessario il permesso di costruire?)

La sentenza in commento. Nel caso in esame l'imputato, per quanto qui interessa, si era difeso sostenendo che dovesse essere prosciolto poiché:

  • Non si era verificato alcun danno paesaggistico, e, infatti, vi era stato il rilascio in sanatoria della autorizzazione paesaggistica e della concessione edilizia relative ai manufatti per il quale era perseguito penalmente.
  • Al riguardo la Corte di Cassazione ha ritenuto che: "il reato previsto dall'art. 181 del d.lgs 22 gennaio 2004 n. 42, qualificabile come di pericolo astratto, non richiede ai fini della sua configurabilità un effettivo pregiudizio per l'ambiente, essendo sufficiente l'esecuzione di interventi in assenza di preventiva autorizzazione che siano astrattamente idonei ad arrecare nocumento al bene giuridico tutelato (tra le varie, cfr. Sez. 3, Sentenza n. 6299 del 15/01/2013 Ud. dep. 08/02/2013 Rv. 254493)".
  • Gli interventi eseguiti rientravano nell'ipotesi dell'art. 181, comma 1, e non in quello dell'art. 181, comma 1-bis, pertanto, si sarebbe dovuta applicare la non punibilità ex art.181, comma 1-ter.

    (Costruzione delle verande in condominio. Le distanze vanno sempre rispettate.)

    La Corte, dopo aver chiarito che a base della propria decisione poneva le risultanze degli accertamenti effettuati dal giudice di merito in quanto unico competente a tal fine, ha "esclus(o) l'applicabilità dell'art. 181 comma 1-ter che, come è noto, prevede la non punibilità in caso di intervenuto accertamento di compatibilità paesaggistica, limitatamente però al reato contravvenzionale di cui all'art. 181, comma 1, (nel caso di specie non ravvisato affatto dal giudice di merito) ed in determinate ipotesi, tra cui il caso di abusi minori, secondo la specifica previsione legislativa".

    Conclusione. La Corte di Cassazione, quindi, ha rigettato il ricorso aderendo all'interpretazione del reato in oggetto come di "reato di pericolo astratto"; interpretazione che, d'altronde, offre un grado elevato di tutela del bene paesaggio garantito a livello costituzionale (art. 9 Cost.).

    Prima di costruire, quindi, è bene attendere sempre il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica.

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