Legittima l'affidamento dei lavori alla ditta, che l'assemblea aveva scelto da una lista di imprese, preventivamente esaminate da una commissione ristretta di condomini. Per tali motivi può ritenersi valida la delibera che approva lavori di manutenzione straordinaria relativa a parti dell'edificio di proprietà esclusiva (nella fattispecie, lavori di rifacimento dei frontalini dei balconi), in presenza di quorum deliberativo e costitutivo e con riparto del relativo onere a carico degli interessati. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma con la sentenza n. 22540 del2 dicembre 2016.
Il giudice della capitale ha anche confermato la legittimità dell'affidamento dei lavori alla ditta, che l'assemblea aveva scelto da una lista di imprese,preventivamente esaminate da una commissione ristretta di condomini, all'uopo costituita.
Il singolo condomino contestava le modalità di scelta delle ditte offerenti da parte della predetta commissione, lamentando la lesione del proprio diritto di voto. Secondo il Tribunale, tuttavia, non sussiste alcun pregiudizio legato al fatto di non aver partecipato alla commissione, perché comunque la scelta finale della ditta è stata deliberata in assemblea (e, nel caso di specie, all'unanimità).
Il fatto – Un condomino agiva in giudizio per l'annullamento della delibera assembleare, nella parte in cui approvava la spesa per lavori di manutenzione straordinaria relativi ai frontalini dei balconi.
Il Condomino, in particolare, lamentava la nullità della delibera per illiceità dell'oggetto, in quanto l'assemblea aveva approvato lavori relativi a parti non condominiali, ma private (i frontali dei balconi, appunto).
Inoltre, lamentava anche l'affidamento ad una commissione ristretta di condomini della scelta dei preventivi e della ditta cui affidare i lavori in questione, senza dunque consentire all'assemblea di votare sulla scelta delle ditte concorrenti.
Il tribunale di Roma ha tuttavia ritenuto infondata la domanda attorea ed ha confermato la legittimità della delibera impugnata.
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