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Per la manutenzione straordinaria in condominio è legittima la «commissione ristretta di condomini»

Legittima l'affidamento dei lavori alla ditta individuata da una commissione ristretta di condomini.
Avv. Giuseppe Donato Nuzzo - Foro di Lecce 

Legittima l'affidamento dei lavori alla ditta, che l'assemblea aveva scelto da una lista di imprese, preventivamente esaminate da una commissione ristretta di condomini. Per tali motivi può ritenersi valida la delibera che approva lavori di manutenzione straordinaria relativa a parti dell'edificio di proprietà esclusiva (nella fattispecie, lavori di rifacimento dei frontalini dei balconi), in presenza di quorum deliberativo e costitutivo e con riparto del relativo onere a carico degli interessati. Lo ha stabilito il Tribunale di Roma con la sentenza n. 22540 del2 dicembre 2016.

Il giudice della capitale ha anche confermato la legittimità dell'affidamento dei lavori alla ditta, che l'assemblea aveva scelto da una lista di imprese,preventivamente esaminate da una commissione ristretta di condomini, all'uopo costituita.

Il singolo condomino contestava le modalità di scelta delle ditte offerenti da parte della predetta commissione, lamentando la lesione del proprio diritto di voto. Secondo il Tribunale, tuttavia, non sussiste alcun pregiudizio legato al fatto di non aver partecipato alla commissione, perché comunque la scelta finale della ditta è stata deliberata in assemblea (e, nel caso di specie, all'unanimità).

Non esiste un reciproco diritto ed obbligo di ciascun condomino di far fronte alla manutenzione delle parti comuni.

Il fatto – Un condomino agiva in giudizio per l'annullamento della delibera assembleare, nella parte in cui approvava la spesa per lavori di manutenzione straordinaria relativi ai frontalini dei balconi.

Il Condomino, in particolare, lamentava la nullità della delibera per illiceità dell'oggetto, in quanto l'assemblea aveva approvato lavori relativi a parti non condominiali, ma private (i frontali dei balconi, appunto).

Inoltre, lamentava anche l'affidamento ad una commissione ristretta di condomini della scelta dei preventivi e della ditta cui affidare i lavori in questione, senza dunque consentire all'assemblea di votare sulla scelta delle ditte concorrenti.

Il tribunale di Roma ha tuttavia ritenuto infondata la domanda attorea ed ha confermato la legittimità della delibera impugnata.

L'assemblea non può limitarsi a confermare la precedente delibera già impugnata

 Continua [...]

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Sentenza
Scarica Tribunale di Roma n. 22540 del2 dicembre 2016.
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