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Verbale dell'assemblea di condominio, come redigerlo?

Come redigere il verbale dell'assemblea di condominio.
Avv. Alessandro Gallucci 

Prendiamo spunto da una domanda posta nel nostro forum sulle modalità di redazione del verbale dell'assemblea di condominio per approfondire la tematica.

Questo il quesito:

"Nel condominio in cui vivo, durante lo svolgimento dell'ultima assemblea l'amministratore ci ha comunicato che per nuove disposizioni di legge il verbale non può più essere redatto a penna ma deve essere dattiloscritto e incollato nel registro dei verbali; ci ha pure mostrato il registro del nostro condominio nel quale aveva già fatto questa operazione per le assemblee precedenti".

Il verbale, come si può evincere dagli artt. 1129-1136 c.c. rappresenta in resoconto di quanto accaduto in riunione; in esso devono essere riportati gli esiti delle deliberazioni nonché le brevi dichiarazioni che i condòmini richiedono che siano inserite.

Esso, afferma la Cassazione, "offre una prova presuntiva dei fatti che afferma in essa essersi verificati, e dunque che spetta al condomino il quale impugna la deliberazione assembleare, contestando la rispondenza a verità di quanto riferito nel relativo verbale, di provare il suo assunto" (Cass. 11 novembre 1992, n. 12119).

In pratica, ciò che c'è scritto nel verbale si presume veritiero, salvo prova contraria che dev'essere fornita da parte di chi ne contesta il contenuto. Certo è che con il sostanziale divieto di testimoniare incombente sui condòmini, meglio sull'incapacità per interesse nella controversia, rende la prova indubbiamente impegnativa, ma non impossibile trattandosi di presunzione.

Queste le premesse di carattere generale sul verbale; entriamo nel merito della vicenda sulla quale s'è discusso nel nostro forum.

L'art. 1136, settimo comma, c.c. afferma che "delle riunioni dell'assemblea si redige processo verbale da trascrivere nel registro tenuto dall'amministratore".

Trascrivere vuol dire "scrivere un testo desumendolo da altra scrittura; è voce più tecnica e d'uso più limitato di copiare, indicando di solito un'operazione più attenta e diligente" (Fonte: Dizionario enciclopedico Treccani https://www.treccani.it/vocabolario/trascrivere/).

In buona sostanza una cosa è il verbale, che viene formato in assemblea, altro la sua trascrizione nell'apposito registro, che deve avvenire a cura dell'amministratore.

Stante la funzione del registro dei verbali, nei fatti esistito da sempre (infatti la norma è invariata), che è quella di consentire la ricostruzione nel tempo della volontà assembleare, chiaramente nulla vieta:

a) di scrivere direttamente il verbale nell'apposito registro;

b) di dattiloscriverlo, stamparlo e poi incollarne una copia nel suindicato registro.

In buona sostanza l'amministratore del frequentatore del nostro forum ha detto una cosa non esatta: l'importante è che avvenga la trascrizione del verbale - anche nei modi appena indicati - e ciò non vieta che esso, in sede assembleare possa essere manoscritto.

È utile ricordare che una copia del verbale dev'essere comunicata ai condòmini assenti, ivi compresi i presenti che si siano allontanati nel corso dell'assemblea e che quindi devono essere considerati assenti rispetto alle deliberazioni assunte in seguito al loro allontanamento.

Entro quando va comunicato il verbale assembleare

Corretta indicazione a verbale dell'allontanamento dei condomini

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