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Condomino allergico ai peli del cane. Quale azione si può esperire?

Allergia provocata dal cane di proprietà di un condomino. Ne risponde il proprietario?
Avv. Leonarda Colucci - Foro di Brindisi 

La questione della custodia di animali in condominio ha sempre suscitato accese discussioni anche in considerazione del fatto che l'attitudine di molti di condividere il proprio spazio vitale con animali di compagnia spesso si contrappone all'interesse di altri di vivere in un ambiente sicuro, salubre ed igienico.

La norma di riferimento, in tal caso, è quella prevista dall'articolo 2052 del codice civile che obbliga il proprietario al risarcimento degli eventuali danni cagionati dall'animale

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La casistica registra ipotesi particolari e spesso i danni a terzi che i nostri amati animali da compagnia possono cagionare esulando da una loro azione. In questi casi quale norma entra in gioco, e soprattutto quando viene accertato che l'animale è ben custodito dal suo proprietario e rispetta gli obblighi di sicurezza ed igiene che la legge pone a carico di quest'ultimo, il danneggiato quale onere probatorio deve assolvere per ottenere il ristoro degli eventuali danni patiti?

Una sentenza emessa dal Tribunale di Pescara, 2.9.2016 n. 1454, offre risposta a queste domande affrontando una vicenda, tutt'altro che improbabile, e cioè quella di un cane di proprietà di un condomino che, a causa della perdita di pelo, provoca un'allergia ad uno dei condomini.

Animali in condominio, ecco cosa devi sapere

Un condomino cita l'inquilino del piano superiore dinanzi al giudice di pace sostenendo che la perdita di pelo del cane di proprietà di quest'ultimo, invadendo il suo balcone, era stata la causa dell'insorgere di un'allergia.

Il condomino, pertanto, stanco di essere esposto alla caduta di pelo proveniente dal piano superiore al suo, decide di agire in giudizio chiedendo la condanna dei proprietari dell'ignaro animale al risarcimento dei danni patiti ed all' allontanamento dello stesso dalla loro abitazione.

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Sentenza
Scarica Tribunale di Pescara, del 2.9.2016 n. 1454
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