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L'assemblea condominiale autorizza, ma la telecamera orientabile va rimossa. Viola la privacy.

Anche in presenza di autorizzazione dell'assemblea la telecamere dome orientabile va rimossa.
Ivan Meo 

Il Tribunale di Salerno accoglie la domanda di rimozione dell'impianto di videosorveglianza installato da un condomino su parti comuni dell'edificio condominiale in prossimità della propria unità immobiliare.

Se pur preesistente l'autorizzazione dell'assemblea, l'apparecchio, essendo orientabile e dotato della funzione di auto tracciamento, può violare la privacy di altri condomini che vengono ripresi mentre salgono e scendono le scale.

Il Giudice salernitano blocca il condomino curioso disponendo, con provvedimento di urgenza, l'immediata rimozione della telecamera di sicurezza installata, anche se previamente autorizzata dall'assemblea.

Ad inchiodare il condomino, che ha installato l'apparecchio, è stata la relazione tecnica, che analizzando le funzionalità del modello di telecamera, ha evidenziato come lo strumento di videosorveglianza poteva coprire una visuale a centottanta gradi sullo spazio sottostante e l'obiettivo poteva essere spostato autonomamente, senza muovere fisicamente l'impianto che sta sulla porta dell'appartamento.

Quindi: anche se l'impianto era installato su un muro comune dell'edificio, puntandola però solo dalle parti della sua porta d'ingresso, la stessa poteva inquadrare anche le scale del palazzo e verosimilmente filmare tutti i condomini che salivano e scendevano.

Inoltre, l'apparecchio ha la funzione di autotracciamento che comincia a registrare appena qualcuno entra nel campo visivo dell'occhio elettronico.

Non conta che attualmente l'impianto riprenda soltanto l'area antistante lo zerbino di casa sua. Il problema è la facilità di movimento che integra i presupposti di fumus boni iuris e periculum in mora necessari all'ordine di rimozione dell'apparecchio.

Il Tribunale, analizzato le caratteristiche tecniche dell'impianto, ha accolto il reclamo della condomina del quarto piano. A nulla è valsa la difesa del proprietario della telecamera, che forte della autorizzazione dall'assemblea, precisava che l'installazione dell'impianto era dovuta solo a tutela della proprietà privata in base all'articolo 1122 ter cod. civ. che prevede che «le deliberazioni concernenti l'installazione sulle parti comuni dell'edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui al secondo comma dell'articolo 1136». In tal modo si superano, sul piano normativo, i dubbi giurisprudenziali che avevano ostacolato il ricorso alla videosorveglianza per la sicurezza delle parti comuni dei condomini; a fronte di problemi di tutela della riservatezza e di un vero e proprio vuoto legislativo, che rendeva impossibile l'installazione di sistemi di controllo in assenza di un accordo unanime tra tutti i condomini.

Videocamere che riprendono le parti comuni. Cosa farle rimuovere?

Si ricorda che il Tribunale di Varese, con ordinanza del 16 giugno 2011, ha accolto l'orientamento espresso dalla Cassazione sentenza n. 44156/2008, disponendo la rimozione dell'impianto, la cui installazione non era stata decisa dall'organo assembleare, essendo stato lo strumento posizionato da uno dei comproprietari a fini di sicurezza: secondo il giudice, sebbene l'installazione non integri una fattispecie penale, essa è comunque vietata in quanto andando ad incidere su diritti costituzionalmente protetti (come il diritto alla riservatezza), la compressione dei medesimi può avvenire solamente con l'accordo di tutti i comproprietari.

Concludendo, il condominio è un luogo di incontri e di vite in cui i singoli condomini non possono giammai sopportare, senza il loro consenso, una ingerenza nella loro riservatezza seppur per il fine di sicurezza di chi video-riprende.

Né l'assemblea può sottoporre un condomino ad una rinuncia a spazi di riservatezza solo perché abitante del comune immobile, non avendo il condominio alcuna potestà limitativa dei diritti inviolabili della persona.

Peraltro, nell'ottica del cd. “balancing” costituzionale, la videoripresa di sorveglianza può ben essere sostituita da altri sistemi di protezione e tutela che non compromettono i diritti degli altri condomini, offrendo quindi un baricentro in cui i contrapposti interessi possono convivere. (Trib. Varese, ordinanza n. 1273/11).

Quindi, è ammessa l'installazione di telecamere condominiali a condizioni che venga inquadrato solo lo spazio di pertinenza dell'appartamento (porta di accesso della propria abitazione) escludendo dalla visuale ogni parte comune come pianerottolo e scale comuni. (Tribunale di Trani 28 maggio 2013).

Da non perdere:

Sentenza
Scarica Tribunale di Salemo Sezione I civile Ordinanza 30 aprile 2015
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