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Elenco dei morosi. Condanna per l'amministratore che si rifiuta di consegnare i nominativi dei condòmini non in regola.

Guai per l'amministratore che non consegna l'elenco dei morosi. Rischia di pagare di tasca propria.
Ivan Meo 

Se l'amministratore non consegna l'elenco dei morosi ai creditori rischia di pagare di tasca propria le conseguenze. Questo è quanto stabilito dall' ordinanza del Tribunale di Palermo.

Il caso. Tutto parte dalla richiesta avanzata da un avvocato che aveva richiesto all'amministratore, che gestiva lo stabile, la lista dei condomini morosi. Quest'ultimo non aveva dato seguito alla richiesta rifiutandosi categoricamente di fornire i nomi adducendo che sarebbe stata violata la privacy. L'avvocato decide di adire le vie legali: scatta il procedimento civile. Il giudice accoglie la richiesta e condanna l'amministratore ad una multa di 2000 Euro.

Approfondendo la vicenda si nota che l'ammenda ha radici lontane in quanto tutto è nato da alcune prestazioni legali non pagate dal condominio all'avvocato che aveva richiesto una parcella di 2500 Euro.

Non essendo mai stato pagato, il legale decide di presentare un decreto ingiuntivo ma diventato esecutivo ci si è resi conto che non c'era fondo cassa per estinguere il debito.

Quindi per poter eseguire il recupero del credito il legale ha chiesto l'elenco dei morosi.

La legge di riforma del condominio, n°220 del 2012, prescrive che il condominio, nella persone del suo amministratore, è tenuto a comunicare ai creditori il nominativo dei condomini morosi. Secondo l'avvocato, se questa comunicazione non arriva, allora si prefigura un danno.

Il giudice ha riconosciuto valida questa tesi condannando direttamente l'amministratore del condominio.

Perché se non arrivano determinate informazioni non si può dare corso al recupero delle somme che spettano ai creditori.

«Queste è una delle prime ordinanze che oltre ad imporre all'amministratore di conoscere i morosi - aggiunge l'avvocato - condanna anche al pagamento del danno per il ritardo nel consegnare le informazioni richieste. Ormai è legge. Non è più una questione di tutela alla privacy, queste informazioni vanno date».

Il limite della privacy affievolita. Questa ordinanza potrebbe rappresentare un precedente per i tanti creditori che attendono soldi dai condomini. Sarà sicuramente più facile recuperare coattivamente le somme direttamente dai proprietari degli appartamenti che non sono in regola con i pagamenti. Un passo avanti contro la morosità dilagante ma a discapito della riservatezza degli stessi condomini.

L'interrogativo sulla tutela dei dati sensibili, limitatamente al trattamento della morosità, è ritorna di attualità vista anche la nuova formulazione dell'articolo 63 disp.att.

Premesso che in relazione all'obbligo per l'amministratore di procurare alle ditte fornitrici i dati dei comproprietari, l'Autorità garante per la protezione dei dati personali si è già occupata della questione (cfr. nota del 26 settembre 2008), precisando che non sussiste alcun vincolo alla comunicazione dei suddetti dati, nella normativa della privacy.

L'autorità garante ha richiamato anche un suo precedente provvedimento generale del 18 maggio 2006, relativo al trattamento dei dati personali connessi all'attività di gestione di condomini: in cui al punto 2.1 veniva precisato che le informazioni trattate, per finalità di gestione e amministrazione del condominio ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettere a), b) o c), del codice privacy, possono essere riferite a ciascun partecipante condominiale in quanto funzionali all'amministrazione comune.

Pertanto, concludeva il garante, non sussiste alcun vincolo nella normativa privacy alla comunicazione di detti dati.

Con la riforma del condominio, si è passati dalla possibilità all'obbligo dell'amministratore di comunicare le informazioni concernenti i condomini morosi ai creditori, l'unica condizione è che questi ultimi ne facciano richiesta.

Possono essere resi noti, dunque, i nominativi dei condomini non in regola con il pagamento della somma dovuta e delle rispettive quote millesimali. Questo significa che se da lato i dati personali richiedono adeguati mezzi di protezione, per altro verso invece, saranno assoggettati ad un regime che impone una ridefinizione di un punto di equilibrio tra le istanze avanzate dal creditore e quelle degli altri individui che costituiscono la compagine condominiale.

In ogni caso rimane sempre fermo il principio della diligenza del buon padre di famiglia, che durante l'attività di gestione, dovrà comunque essere osservato in merito alla adozione di modalità di comunicazione degli atti di natura contabile comunque riservate.

L'amministratore e i rapporti tra morosi e terzi creditori. Come abbiamo poc'anzi accennato ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. cod. civ., l'amministratore, su richiesta dei creditori non ancora soddisfatti, è tenuto a trasmettere i dati dei condomini morosi; il comma 2° precisa che i creditori devono agire preliminarmente nei confronti dei condomini non in regola con i pagamenti e successivamente, dopo una preventiva infruttuosa escussione dei morosi, possono rivalersi nei confronti dei condomini in regola (c.d. beneficio di preventiva escussione).

Tutela della riservatezza e recupero dei crediti. Il ruolo dell'amministratore di condominio

  • L'amministratore è tenuto a comunicare i nominativi dei condomini morosi ai creditori non ancora soddisfatti.
  • Il condomino moroso non può invocare più la privacy in quanto l'amministratore, osservando la legge, non violerà il dovere di riservatezza (cfr. ex art. 24 lett. f del dlgs 196/2003).
  • La comunicazione dei dati dei condomini morosi ha la finalità di favorire la tutela giudiziaria di un diritto.
  • La comunicazione deve essere funzionale alla gestione e all'amministrazione del condominio.
  • L'amministratore deve limitarsi a dare esclusivamente i dati relativi ai condomini morosi.
  • L'eventuale inerzia dell'amministratore, a comunicare i dati, rappresenta un comportamento passibile di sanzione

Per scaricare il testo dell'ordinanza corredato da un ulteriore commento a cura dello Studio Legale Pellegrino, clicca sul seguente link

Elenco condomini morosi - Richiesta del creditore del condominio - Danno da mancata/ritardata consegna - Sussistenza.

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