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Assegni emessi senza provvista o autorizzazione, quali responsabilità per l'amministratore condominiale?

Assegni a vuoto, cosa rischia l'amministratore.
Avv. Alessandro Gallucci 

Che cosa succede se l'amministratore di un condominio, per conto della compagine amministrata, emette degli assegni senza provvista o senza autorizzazione?

Al riguardo è utile precisare che:

a) gli assegni emessi senza provvista sono quegli assegni che al momento della (prima) presentazione per il pagamento non posso essere pagati perché il conto corrente di riferimento non contiene denaro sufficiente a tale scopo;

b) gli assegni emessi senza autorizzazione sono quegli assegni rispetto ai quali l'amministratore non ha autorizzazione da parte del trattario, leggasi dell'istituto di credito, ad emetterli.

La revoca dell'autorizzazione può essere una conseguenza dell'emissione di assegni senza provvista.

Per comprendere che cosa possa accadere all'amministratore (si va dall'iscrizioni nell'elenco dei protesti cambiari alla sanzione amministrativa della revoca dell'autorizzazione ad emettere assegni), partiamo dal principio, ossia dall'emissione di assegno senza provvista.

La prima legge cui guardare è la legge n. 386 del 1990 e successive modifiche ed integrazioni (che hanno depenalizzato il reato di emissione di assegni senza provvista) e successivamente la legge n. 689 del 1981, relativa alle sanzioni amministrative ed all'opposizione ad esse.

Se l'amministratore emette un assegno senza provvista, l'istituto di credito trattario può:

a) inviare il titolo al pubblico ufficiale affinché sia levato protesto o contestazione equivalente;

b) pagare il titolo se tra la prima e la seconda presentazione per il pagamento si sia creata la provvista.

L'amministratore che emette un assegno scoperto senza dichiarare di essere l'amministratore del condominio si prende un bel protesto.

Se si eleva il protesto, il nome dell'amministratore andrà ad essere iscritto nel relativo registro tenuto dalle Camere di Commercio con la specificazione che tale iscrizione avverrà nella sua qualità di legale rappresentante del condominio se nel titolo vi sarà la spendita di tale qualità.

Anche in caso di mancanza di protesto o contestazione per equivalente, ossia per l'ipotesi di pagamento in seconda presentazione, la legge n. 386/1990 prevede l'invio del così detto preavviso di revoca: si tratta di una sorta di sanatoria dell'illecito (emissione di assegno senza provvista) che consente di un vedere il nome dell'ente che si è speso (cfr. d.m. n. 458/2001) iscritto nella centrale allarmi interbancaria (C.A.I.), registro tenuto presso la Banca d'Italia. (In galera l'amministratore di condominio che falsifica le bollette)

Se non si regolarizza la situazione nei termini indicati nel preavviso di revoca dell'autorizzazione, ossia sessanta giorni dalla ricezione del medesimo (cfr. art. 9-bis legge n. 386/90), l'istituto trattario deve:

a) segnalare il nome del traente al C.A.I. (se l'assegno è firmato per conto del condominio dovrà essere segnalato il nome dell'ente, cfr. d.m. 458/2001);

b) di conseguenza revocare l'autorizzazione per il traente ad emettere assegni per un periodo di sei mesi che decorre dalla scadenza dei 60 giorni di cui sopra (cfr. art. 9-bis legge n. 386/90).

La questione dev'essere segnalata alla Prefettura competente (quella del luogo in cui ha sede la filiale dell'istituto trattario) per le sanzioni amministrative pecuniari (cfr. art. 2 legge n. 386/90).

Più grave la questione riguardante gli assegni emessi senza autorizzazione: in tal caso non v'è possibilità di sanatoria come per l'ipotesi di assegni senza provvista e alla sanzione pecuniaria si unisce quella accessoria del divieto di emettere assegni per un periodo minimo di due anni.

In tal caso la sanzione, secondo la giurisprudenza, ha carattere personale, come dire: se l'amministratore del condominio Alfa emette un assegno senza autorizzazione per conto di questa compagine, la sanzione accessoria del divieto di emettere assegni non riguarderà questa compagine ma l'amministratore personalmente e per tutti i conti ad esso riconducibili.

Insomma la prefettura segnalerà alla C.A.I. il nome dell'amministratore e non la denominazione dell'ente.

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