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Assegno pagato al finto amministratore? La banca risponde dei danni subiti dal debitore

Cosa succede se si paga al finto amministratore?
Avv. Alessandro Gallucci 

In tema di pagamento dei debiti condominiali, l'istituto di credito trattario di un assegno non trasferibile che non abbia compiuto i dovuti accertamenti è responsabile del pagamento effettuato a soggetto diverso dal beneficiario, anche nel caso in cui persona diversa da quest'ultimo si faccia passare per tale.

Questa, in brevissima sintesi, la decisione resa dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 18183 depositata in cancelleria il 25 agosto 2014.

Tutto prende spunto dal ricorso per decreto ingiuntivo depositato da un condominio. A seguito della notifica del ricorso e del pedissequo decreto, il debitore proponeva opposizione: “il mio debito – diceva – è stato onorato con assegno non trasferibile intestato all'amministratore del condominio”.

A scanso d'ogni possibile ripercussione negativa, il debitore chiedeva ed otteneva la chiamata in causa dell'istituto di credito al fine di essere manlevato nell'ipotesi di reiezione dell'opposizione.

Quest'ultimo si difendeva affermando che l'assegno non trasferibile era stato pagato all'effettivo beneficiario identificato con carta d'identità e tesserino del codice fiscale.

In effetti al termine del giudizio di primo grado, l'opposizione e la richiesta di manleva venivano rigettate.

Solamente in appello il debitore vedeva accolte, parzialmente, le proprie ragioni: secondo i giudici di secondo grado l'istituto creditizio doveva manlevare il debitore del condominio.

In buona sostanza per i giudici l'errore nel pagamento era stato commesso dal trattario e questi doveva provvedere a rimediare. L'istituto di credito non accettava di buon grado la decisione e proponeva ricorso per Cassazione.

Oggetto principale della contestazione è stata l'assunta erronea interpretazione dell'art. 43 regio decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 (così detta legge sugli assegni).

A mente di tale norma:

L'assegno bancario emesso con la clausola "non trasferibile" non può essere pagato se non al prenditore o, a richiesta di costui, accreditato nel suo conto corrente. Questi non può girare l'assegno se non ad un banchiere, per l'incasso, il quale non può ulteriormente girarlo. Le girate apposte nonostante il divieto si hanno per non scritte. La cancellazione della clausola si ha per non avvenuta.

Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento.

La clausola "non trasferibile" deve essere apposta anche dal banchiere su richiesta del cliente.

La stessa clausola può essere apposta da un girante con i medesimi effetti.

Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto agli assegni pagabili nel territorio della Repubblica o nei territori soggetti alla sovranità italiana.

Insomma l'istituto di credito sosteneva che avendo pagato a chi appariva essere l'intestatario del titolo non gli si poteva muovere alcun rimprovero.

La Cassazione non s'è mostrata d'accordo. Secondo gli ermellini, infatti, l'art. 43 della legge sugli assegni “disciplina in modo autonomo l'adempimento dell'assegno non trasferibile, derogando sia alla disciplina generale del pagamento dei titoli di credito a legittimazione variabile, sia alla disciplina di diritto comune racchiusa nell'art. 1189 c.c., a norma del quale il debitore che esegue il pagamento a chi appare legittimato a riceverlo in base a circostanze univoche, è liberato se prova di essere stato in buona fede.

E invero la banca, ove paghi a persona diversa dal legittimato, non è liberata dalla propria obbligazione, finchè non ripeta il pagamento al prenditore esattamente individuato (o al banchiere giratario per l'incasso), e tanto a prescindere dalla sussistenza dell'elemento della colpa nell'errore sulla identificazione di chi abbia presentato il titolo […]” (Cass. 25 agosto 2014 n. 18183).

Com'è possibile che non sia stata ritenuta sufficiente l'identificazione a mezzo di carta d'identità e codice fiscale? In effetti l'istituto creditizio aveva proposto un motivo di ricorso anche sotto questo aspetto, ma i giudici di piazza Cavour lo hanno ritenuto inammissibile in quanto esaminarlo avrebbe voluto dire entrare nel merito della vicenda, cosa non consentita alla Corte di Cassazione, la quale valuta la sola legittimità delle sentenze senza poter “metter becco” nelle conclusioni dei giudici di merito laddove queste siano adeguatamente motivate.

L'amministratore che emette un assegno scoperto senza dichiarare di essere l'amministratore del condominio si prende un bel protesto.

Sentenza
Scarica Cass. 25 agosto 2014 n. 18183
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