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Aree destinate a parcheggio, i condomini hanno diritto all'uso del solo spazio di loro pertinenza

Assegnazione dei posti auto in misura maggiore.
Avv. Alessandro Gallucci 

In caso di edificazione di edifici ed in tema di vincolo di destinazione di aree destinate a parcheggio, i proprietari delle unità immobiliari hanno diritto all'uso della zona di parcheggio a loro assegnata e non dell'intera area a ciò destinata, sicché non può essere considerata illegittima la chiusura, con un cancello, di un'area di esclusiva pertinenza di un'altra persona.

Questa, in sintesi, la sentenza n. 1671 resa dalla Corte di Cassazione il 24 luglio 2014.

Il caso. Due comproprietari di una villetta promuovevano una causa contro dei loro vicini; a dire dei primi questi ultimi avevano illegittimamente chiuso con un cancello l'area comune destinata a parcheggio delle autovetture.

La domanda all'inizio veniva rigettata perché secondo il giudice adito il contraddittorio doveva essere esteso a tutti gli interessati.

In seguito all'integrazione del contraddittorio la domanda veniva prima accolta e poi rigettata in appello.

Tutti i condomini hanno diritto di usare i parcheggi condominiali allo stesso modo al di là del numero dei millesimi

Vediamo perché.

Gli stabili e la pertinente zona di parcamento erano stati edificate da una cooperativa tra gli attuali proprietari che aveva poi provveduto all'assegnazione, in proprietà esclusiva, degli edifici e delle zone di parcheggio nel rispetto dei vincoli imposti dalla legge, anzi, come s'è accertato in corso di causa, addirittura in misura maggiore.

Secondo la Corte d'appello, quindi, il cancello era stato apposto dagli originari convenuti in una zona di loro esclusiva proprietà, sicché gli attori non potevano lamentare lesione del diritto d'uso del parcheggio, in quanto l'esercizio del diritto è limitato alla zona di propria pertinenza e non a tutta l'area.

La sentenza di appello (che in sostanza era così motivata) è stata oggetto di ricorso in Cassazione; gli ermellini, però, hanno ritenuto il ricorso infondato.

Si legge in sentenza che “in tema di spazi adibiti a parcheggi la speciale normativa urbanistica (art. 41-sexies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, aggiunto dall'art. 18 della legge 6 agosto 1967, n. 765, e modificato dall'art. 9 della legge 23 aprile 1989, n. 122, ed art. 26, quarto comma, della legge 28 febbraio 1985, n. 47) prescrive un vincolo pubblicistico che viene poi individuato con il provvedimento amministrativo che stabilisce la destinazione di una determinata area a parcheggio in misura proporzionale alla cubatura totale del fabbricato (1 mq per ogni 20 mc di costruzione) con un nesso pertinenziale tra gli spazi asserviti e l'intero edificio.

Il diritto reale di uso spetta nei limiti in cui, secondo il rapporto stabilito dalla legge n. 765 del 1967, l'area sia gravata del vincolo di destinazione posto al servizio del fabbricato (e sia stata in effetti realizzata), non operando per gli spazi eventualmente in eccesso rispetto al suddetto rapporto proporzionale […]” (Cass. 24 luglio 2104 n. 16971).

Come dire: chi ha quanto gli spetta per legge, anzi di più, non può lamentarsi di quanto gli altri fanno nel proprio.

Cosa occorre tener conto per determinare l'area destinata a parcheggio

Sentenza
Scarica Cass. 24 luglio 2104 n. 16971
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