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Che cosa può fare l'amministratore revocato a sua insaputa?

Quando l'amministratore viene revocato a sua insaputa.
Avv. Alessandro Gallucci 

Nella giornata di ieri un condomino mi ha chiamato dicendomi che a seguito di un'assemblea autoconvocata mi è stato revocato l'incarico per affidarlo ad un collega.

Io non ho mai avuto richiesta di convocazione dell'assemblea, né tanto meno adesso il condomino mi ha fornito verbale; ha detto che mi sarò contattato direttamente dal nuovo amministratore per il passaggio di consegne.

Che cosa dovrò fare in quel caso? Se effettivamente esiste un verbale posso oppormi impugnandolo? Posso chiedere un risarcimento?

Non è la prima volta che leggiamo di amministratori revocati a loro insaputa; la questione va risolta guardando alle norme concernenti la procedura di convocazione, alla facoltà di revoca, ai poteri d'impugnazione ed ai profili risarcitori. Partiamo dalla convocazione dell'assemblea.

Nel caso di condominii la cui gestione delle parti comuni sia affidata ad un amministratore, il potere di convocazione dell'assemblea spetta principalmente ad esso.

Ai condòmini è riconosciuto un potere residuale di convocazione che può essere attivato:

a) quando, ai sensi dell'art. 66 disp. att. c.c., è stata formulata richiesta da parte di almeno due condòmini che rappresentino almeno un sesto del valore millesimale dell'edificio senza che l'amministratore abbia provveduto a convocare (si badi a convocare non a far svolgere) l'assemblea entro dieci giorni dalla richiesta;

b) nel caso di cessazione dall'incarico per perdita dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 71-quater, primo comma, disp. att. c.c.

La convocazione di un'assemblea da parte dei condòmini in spregio a questa procedura e fuori dalla succitata circostanza dev'essere considerata invalida e nello specifico annullabile per violazione delle norme concernenti la procedura di convocazione.

La revoca dell'amministratore, invece, a ricordarlo è l'art. 1129, undicesimo comma, c.c. può essere disposta in ogni tempo dell'assemblea. Ciò vuol dire, nella sostanza, riconoscere al condominio una speciale possibilità di recesso dal contratto di mandato che s'instaura con l'amministratore.

Stessa facoltà è riconosciuta al mandatario; d'altra parte s'è vero com'è vero che il rapporto di mandato è prima d'ogni cosa un rapporto di fiducia, è evidente che sia giusto riconoscere alle parti la possibilità di revocare la propria adesione a quel contratto se ritengono venuta meno tale fiducia.

In termini giuridici, poi, se la revoca (o le dimissioni) non sono fondate su una giusta causa, allora la controparte può domandare un risarcimento.

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Se l'esercizio della facoltà di revoca è illegittimo, ossia se la delibera che l'ha disposta presente profili d'illegittimità, all'amministratore revocato spetta il diritto d'impugnarla se e solo se è anche condomino e solamente in questa sua qualità.

L'amministratore esterno non ha questo diritto e una volta presa visione del verbale deve consegnare la documentazione a chi è stato nominato come suo successore.

Ciò sia nel caso di nullità, quanto nel caso di annullabilità, poiché si tratta in entrambi i casi di vizi che necessitano di un accertamento giudiziale. Solamente se l'amministratore non ha possibilità di vedere il verbale allora non avrà il dovere di procedere alle consegne in quanto senza verbale non v'è obbligo di esecuzione di delibera.

Solamente se l'amministratore non ha possibilità di vedere il verbale allora non avrà il dovere di procedere alle consegne in quanto senza verbale non v'è obbligo di esecuzione di delibera.

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