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Agenzie immobiliari: dovete versare l'imposta sulla pubblicità per i cartelli esposti.

L'agente immobiliare deve pagare l'imposta sulla pubblicità per i cartelli esposti in vetrina.
Dott.ssa Maria Adele Venneri 

L'esposizione di un cartello, raffiguranti case in vendita o in locazione esposti nelle vetrine,contenente la descrizione di un immobile offerto in vendita o in locazione, ha lo scopo di promuoverne la domanda.

Il caso.

Un contribuente ricorreva, dinanzi la CTP, per l'annullamento di un avviso di accertamento emesso dal Comune di Verona al fine di assoggettare ad imposta comunale di pubblicità i cartelli esposti nelle vetrine della sua agenzia immobiliare.

I cartelli pubblicitari, per i quali era stata omessa la dichiarazione e il versamento dell'imposta, raffiguravano le case in vendita o in locazione, con le relative descrizioni, contenenti il logo dell'agenzia immobiliare.

Il Comune soccombente in entrambi i gradi di giudizio, ricorreva in Corte di Cassazione, lamentando la violazione di legge (in relazione all'art. 360, n. 5 c.p.c.), in particolare dell'art. 5 D.Lgs 507/93, nella quale la Commissione Regionale sarebbe incorsa escludendo la soggezione ad imposta dei cartelli in questione, equiparandoli alla esposizione di un prodotto in vetrina.

Per l'Amministrazione "i cartelli pubblicitari "de quibus" sono idonei a far conoscere a tutti i passanti, che vedono e/o leggono i cartelli pubblicitari, l'attività ed il prodotto dell'agenzia che si concretizza nel mettere in contatto le persone che cercano un immobile con quelle che lo vendono o lo pongono in locazione".

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 21966, del 16 ottobre 2014, accoglieva il ricorso del Comune rinviando ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Veneto.

Il principio di diritto posto alla base della decisione. Gli Ermellini nella succitata ordinanza hanno innanzitutto chiarito se l'esposizione nella vetrina dei locali di un'agenzia immobiliare di cartelli contenenti fotografie e descrizioni degli immobile offerti in vendita o in locazione, nonché il logo ed i recapiti dell'agenzia stessa, integri il presupposto impositivo dell'imposta di pubblicità.

Sul punto la Commissione Tributaria Regionale si era espressa negativamente, osservando che "… la vetrina del [contribuente] deve considerarsi alla stregua dello scaffale di un qualsiasi esercizio commerciale, avente lo scopo di contenere i prodotti trattati e la loro mera descrizione; ancorché effettuata su un cartoncino che riporta il logo dell'appellato, non vale ad integrare un vero e proprio messaggio pubblicitario".

Per la Suprema Corte, invece, "l'equiparazione operata dal giudice di merito tra l'esposizione nella vetrina dei locali di un'agenzia immobiliare di cartelli contenenti fotografie e descrizioni degli immobili in vendita o in locazione e l'esposizione di merce nei locali di un negozio di commercio al dettaglio, ancorché suggestiva, è in realtà fuorviante e non può essere condivisa, perché nel caso del dettagliante ciò che viene esposto è il bene offerto in vendita, mentre nel caso in esame ciò che viene esposto non è il bene offerto in vendita, ma una descrizione di tale bene".

All'uopo i Giudici richiamano l'art. 5, del D.Lgs. n.507/93, che dispone: "1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente decreto.

2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato".

Pertanto, gli Ermellini osservano che:

"È innegabile che l'esposizione di un cartello contenente la descrizione di un immobile offerto in vendita o in locazione ha lo scopo di promuoverne la domanda (e, quindi, di promuovere la domanda del servizio di intermediazione necessario per pervenire alla conclusione dell'affare)".

Peculiare, poi, questo passaggio dell'ordinanza, che nel descrivere analiticamente possibili situazioni, rileva: "Se l'agenzia immobiliare operasse in locali privi di vetrine, magari al piano alto di un palazzo, l'agente lavorerebbe ricevendo nel proprio ufficio gli interessati all'acquisto o alla locazione di un immobile, ascoltando le loro esigenze e, quindi, illustrando loro gli immobili che reputa adatti tra quelli affidati alla sua attività di mediazione, eventualmente mostrandone, nel chiuso del proprio ufficio, le fotografie.

Se l'agente non opera in tal modo, ma esercita la propria attività in un fondo al piano terra, munito di vetrina, ed espone in tale vetrina cartelli illustrativi degli immobile di cui cura la mediazione, lo fa, evidentemente, per pubblicizzare quegli immobili, ossia, si ripete, per promuoverne la domanda (e, con la stessa, per promuovere la domanda dei suoi servizi di mediazione)".

Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, "l'esposizione nella vetrina dei locali di un'agenzia immobiliare di cartelli contenenti fotografie e descrizioni degli immobile offerti in vendita o in locazione integra il presupposto impositivo dell'imposta di pubblicità, perché assolve alla funzione di pubblicizzare (anche senza l'adozione di modalità di rappresentazione di carattere reclamistico) tali immobili, ossia di promuoverne la vendita o la locazione e, quindi e contestualmente, di promuovere l'accesso del pubblico ai servizi di mediazione offerti dall'agenzia; e ciò anche a prescindere dalla presenza, su detti cartelli, del logo e dei recapiti dell'agenzia, in quanto la promozione dell'attività di mediazione svolta dall'agenzia costituisce effetto immediato e diretto della promozione dell'affare la cui mediazione sia stata affidata all'agenzia".

Inoltre, per la Suprema Corte occorre capire se i cartelli di un'agenzia immobiliare possano essere considerati " mezzi pubblicitari", per i quali opera l'esenzione dall'imposta, prevista ex art. 17 D.Lgs. n. 507/93.

Gli Ermellini, invero, ritengono che la Commissione Tributaria Regionale ha errato nel negare l'assoggettamento dei cartelli in questione all'imposta di pubblicità senza accertare se in concreto ricorressero i presupposti di esenzione fissati dalla lettera a) dell'articolo succitato.

Il suddetto articolo dispone, difatti: "Sono esenti dall'imposta: a ) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle pareti di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso".

Pertanto i cartelli esposti nelle vetrine delle agenzie immobiliari, contenenti l'immagine fotografica o la scheda descrittiva di immobili, vanno quindi considerati mezzi pubblicitari, perché promuovono la vendita o la locazione gli immobili raffigurati e quindi promuovono l'offerta di servizi dell'agenzia che di tali immobili gestisce la mediazione.

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione, ordinanza n. 21966, del 16 ottobre 2014
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