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Prescrizione del reato di abuso edilizio

Abuso edilizio, da quando ed entro quanto tempo si prescrive.
Avv. Alessandro Gallucci 

Da quando ed entro quanto tempo si prescrive un reato di abuso edilizio?

Il reato, è bene ricordarlo, è un fatto umano (commissivo o omissivo) sanzionato dal codice penale o da altre disposizioni di legge prevedendo una serie di pene (alternative o concorrenti) a fronte della violazione di precetti posti a tutela di particolari interessi.

Si badi: la legge – nel caso che c'interessa il d.p.r. n. 380/01 – non fa espresso riferimento alla nozione di abuso edilizio.

Con questa locuzione, comunemente, ci si riferisce alla fattispecie di attività edilizia in assenza di permesso o di esplicazione in totale difformità dello stesso.

Il reato di abuso edilizio, così descritto, è previsto e punito dall'art. 44, primo comma, lett. b) del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia (d.p.r. n. 380/01), che recita:

Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:

[...]

b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da 10328 a 103290 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione [...]

Arresto e ammenda sono le pene tipiche e principali previste in relazione ai così detti reati contravvenzionali (art. 17 c.p.).

Il reato contravvenzionale, è utile ricordarlo, è punito sia a titolo di dolo, quanto a titolo di colpa. Ciò vuol dire che per incorrere nel reato di abuso edilizio non è necessario avere edificato con la consapevolezza di commettere un illecito, ma anche di averlo fatto per negligenza (art. 42 c.p.). Tale ultima ipotesi vale soprattutto in relazione alle difformità rispetto a quanto assentito.

Opere abusive senza permesso di costruire. Il Comune può direttamente avviare l'iter di demolizione.

A mente dell'art. 157, primo comma, del codice penale “la prescrizione estingue il reato decorso il tempo corrispondente al massimo della pena edittale stabilita dalla legge e comunque un tempo non inferiore a sei anni se si tratta di delitto e a quattro anni se si tratta di contravvenzione, ancorché puniti con la sola pena pecuniaria”.

Il reato di abuso edilizio (così come sopra specificato) è un reato contravvenzionale e quindi esso si prescrive in quattro anni a far data dal suo compimento. Lo stesso codice penale, tuttavia, prevede una serie di ipotesi interruttive della decorrenza della prescrizione (es. decreto citazione in giudizio, ecc., art. 160 c.p.).

In virtù del combinato disposto di cui agli artt. 160-161 c.p., la prescrizione del reato di abuso edilizio (in quanto contravvenzione) in presenza di atti interruttivi è pari a cinque anni.

Si è detto in precedenza che il termine prescrizionale inizia a decorrere dal compimento del reato. Quando un reato di abuso edilizio può dirsi compiuto?

Al riguardo la giurisprudenza è costante nell'affermare che “il reato contravvenzionale di costruzione abusiva in assenza di permesso a costruire di cui all'art.44 Lett. B) DPR 2011/380 ha natura permanente tale che la prescrizione comincia a decorrere dalla cessazione della permanenza stessa ai sensi dell'art. 158 c.p., che si verifica o con la totale sospensione dei lavori - sia essa volontaria o dovuta a provvedimento autoritativo quale il sequestro, ovvero con il completamento dell'opera o, infine, con la sentenza di condanna in primo grado nel caso di prosecuzione dei lavori successivamente all'accertamento (Cass.pen.sez. VI nr. °9617/92).

La permanenza del reato di edificazione abusiva termina, con conseguente consumazione della fattispecie, o nel momento in cui, per qualsiasi causa volontaria o imposta, cessano o vengono sospesi i lavori abusivi, ovvero, se i lavori sono proseguiti anche dopo l'accertamento e fino alla data del giudizio, in quello della emissione della sentenza di primo grado (cfr. Cass. sez. 3, Sentenza n. 29974 del 06/05/2014 Cc. dep. 09/07/2014 Rv 260498 Massime precedenti Conformi: N. 38136 del 2001 Rv. 220351)” (Trib. Napoli 26 gennaio 2016, n. 1154).

Così, ad esempio, se una persona commette un reato di abuso edilizio e questo viene scoperto dopo quattro anni dall'ultimazione dell'opera, il reato dovrà considerarsi prescritto.

Se, invece, è la sentenza di primo grado o un sequestro a bloccare la realizzazione dell'opera abusiva, la prescrizione di cinque anni (in ragione dell'atto interruttivo) decorrerà dalla data del suddetto provvedimento.

In relazione alle sanzioni amministrative (es. demolizione dell'opera) è opinione diffusa in sede giurisdizionale che la loro comminazione non sia soggetta a termini prescrizionali, data la natura permanente dell'illecito amministrativo (esistenza opera abusiva).

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