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Ritenuta bonifici per bonus fiscali edilizi: notizie dolorose per i condomini

Da oggi è operativa una delle misure restrittive che la Legge di Bilancio per il 2024 ha inserito in materia di Superbonus e bonus edilizi.
Redazione Condominioweb 

La ritenuta si applica a tutte le tipologie di detrazione per interventi relativi o connessi agli interventi sul patrimonio immobiliare (ad esempio bonus mobili, Superbonus, ecc.).

La ritenuta sul bonifico parlante è stata introdotta, con un'aliquota del 10%, dalla manovra estiva del 2010 per la stabilizzazione finanziaria e la competitività economica (DL 78/2010).

Successivamente la manovra correttiva del 2011 (DL 98/2011) ha abbassato la ritenuta al 4%.

Infine la Legge di Stabilità per il 2015 (Legge 190/2014) ha elevato dal 4% all'8% l'aliquota della ritenuta sui bonifici.

In particolare l'articolo 25 del D.L. n. 78 del 2010, rubricato "Contrasto di interessi" recita che le banche e le Poste Italiane S.p.a. operano una ritenuta del 8% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dai beneficiari, con obbligo di rivalsa, all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d'imposta.

La situazione è rimasta invariata per molto tempo ma da oggi la situazione cambia.

L'articolo 1, al comma 88, della Legge di Bilancio 2024, ha modificato l'articolo 25 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, portando dall'8% all'11% l'aliquota della ritenuta d'acconto sull'imposta sui redditi dovuta dai beneficiari all'atto dell'accredito dei pagamenti relativi ai bonifici per i bonus edilizi.

L'Agenzia delle Entrate ha spiegato che la base imponibile sulla quale effettuare la ritenuta deve essere calcolata forfettariamente scorporando dall'importo del bonifico ricevuto il 22% relativo all'imposta Iva. Indipendentemente dal regime fiscale adottato dal beneficiario del bonifico parlante.

La disposizione si applica a decorrere da oggi 1° marzo 2024.

Le indicazioni precise e dettagliate su come compilare il bonifico parlante sono contenute nella circolare n. 17/E del 26 giugno 2023 dell'Agenzai delle Entrate. All'interno di questo documento viene fatto il punto della situazione sulle regole e sulle modalità di compilazione di questo metodo di pagamento. Ricordiamo che l'operazione può essere effettuata sia in banca che alle Poste.

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