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Infiltrazioni dalla fecale condominiale e danni all'attività commerciale

Il proprietario dell'immobile/negozio, se danneggiato da un'infiltrazione proveniente dalla colonna comune, ha diritto al danno emergente ed al lucro cessante.
Avv. Marco Borriello 

Infiltrazioni dalla fecale condominiale e danni all'attività commerciale. Fatto e decisione

In un condominio, nel maggio del 2014, nei locali di una gioielleria posta al pian terreno si infiltrò una copiosa quantità di liquido maleodorante proveniente dalla fecale condominiale.

L'evento fu talmente eclatante e di tale rilevanza che la suddetta attività commerciale restò chiusa sino al successivo mese di settembre. Ovviamente, la reazione del proprietario del negozio non si fece attendere.

Il titolare dell'immobile, infatti, citava il condominio dinanzi al competente Tribunale di Catanzaro per ottenere la condanna del convenuto al risarcimento di tutti i danni provocati nell'occasione. Tra questi spiccavano quello emergente e il lucro cessante.

Secondo la tesi dell'attore, l'ente avrebbe dovuto risarcire il danneggiato non solo degli oneri necessari a riparare e ripristinare i locali invasi dal liquido, ma anche della somma corrispondente al mancato guadagno patito durante i mesi in cui la gioielleria era rimasta, obbligatoriamente, chiusa.

In sede giudiziale, il condominio respingeva ogni addebito e chiamava in causa il comune di Catanzaro, ritenendolo l'unico ed esclusivo responsabile del sinistro accaduto e di tutte le sue conseguenze.

Il Tribunale di Catanzaro, esaurita l'istruttoria, caratterizzata anche dall'imprescindibile CTU, con la sentenza n. 416 del 15 marzo 2023, ha accolto entrambe le domande risarcitorie e ha condannato il condominio a pagare all'attore circa 26.000 euro.

L'ufficio calabrese, ritenuto sufficientemente provato il nesso causale tra la cosa comune, cioè la fecale, e l'evento danno, cioè le infiltrazioni di liquame nei locali dell'attore, ha concluso per l'accoglimento della domanda risarcitoria.

Il condominio convenuto, infatti, custode, ex legem, del bene, non è stato in grado di dimostrare la ricorrenza del cosiddetto caso fortuito che lo avrebbe potuto salvare dalla responsabilità oggettiva di cui all'art. 2051 cod. civ.

Passando, invece, alla domanda risarcitoria, il danno patrimoniale riconosciuto all'attore è stato suddiviso in due voci:

- la prima, più scontata, è consistita nell'importo necessario a riparare il bene danneggiato e a consentire il ripristino dell'immobile allo status quo ante l'evento lesivo. In ciò, le risultanze dell'espletata CTU sono state fondamentali;

- la seconda, consistente nel cosiddetto lucro cessante, è stata indentificata nel mancato guadagno patito dal gioielliere per la chiusura del negozio per 4/5 mesi. Tale importo, però, è stato liquidato in via equitativa poiché non sono emersi elementi certi in base ai quali sarebbe stato possibile quantificare, esattamente, gli incassi perduti.

Considerazioni conclusive

In merito al lucro cessante di cui all'azione in esame, il Tribunale di Catanzaro, in conformità alla giurisprudenza sull'argomento, ha accolto la richiesta dell'attore, poiché in corso di causa, sono emersi degli elementi probatori in grado di sostenere l'invocato pregiudizio economico patito per la chiusura forzata della gioielleria "l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno da lucro cessante o da perdita di "chance" esige, infatti, la prova, anche presuntiva, dell'esistenza di elementi oggettivi e certi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità e non di mera potenzialità, l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15385 del 13/07/2011)".

In particolare, per giustificare la propria decisione, l'ufficio calabrese ha ritenuto sufficienti le scritture contabili prodotte dall'attore e la media degli utili riportati nella detta documentazione e relativi alle annualità antecedenti al sinistro.

Ovviamente, l'esatta quantificazione della perdita patrimoniale non è stata possibile. La liquidazione, pertanto, è avvenuta in forma equitativa considerando, altresì, il periodo estivo in cui il negozio sarebbe stato chiuso ugualmente.

Per tutto ciò, la sentenza appare congrua e adeguatamente motivata.

Sentenza
Scarica Trib. Catanzaro 15 marzo 2023 n. 416
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