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Certificazione Unica 2020: nuova scadenza al 30 aprile

Il Decreto liquidità ha stabilito una ulteriore proroga per la trasmissione all'Amministrazione finanziaria e la consegna della CU al lavoratore dipendente da parte del sostituto di imposta.
Avv. Debora Mirarchi - Foro di Milano 

Più tempo per adempiere agli obblighi di invio e consegna relativi alla Certificazione Unica (CU).

È quanto previsto dal tanto atteso Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, (c.d. Decreto Liquidità) recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", pubblicato, in pari data, in Gazzetta Ufficiale.

Come noto, dall'inizio dell'emergenza epidemiologica COVID19, numerosi sono i provvedimenti assunti dal Governo Conte per far fronte alla grave situazione sanitaria venutasi a creare.

In ambito tributario, tali provvedimenti hanno stabilito necessarie proroghe dei termini per gli adempimenti dichiarativi e comunicativi, nonché per gli obblighi di versamento.

Con specifico riferimento all'obbligo di trasmissione e consegna della Certificazione Unica, previsto nei confronti dei sostituti di imposta, il precedente Decreto legge n. 9/2020, emesso per fare fronte alle prime difficili settimane dell'epidemia, aveva rinviato al 31 marzo il termine ultimo per la presentazione e la consegna della Certificazione Unica.

Ora, il Decreto Liquidità fissa la nuova scadenza al 30 aprile, al fine di concedere più tempo per l'esecuzione degli adempimenti fiscali, previsti in materia di CU, a favore di quanti, a causa della difficile situazione, non abbiano potuto provvedervi.

Trasmissione telematica e invio della Certificazione Unica da parte dell'amministratore di condominio.

Come noto, a partire dal 1° gennaio 1998, l'art. 23, D.P.R. n. 600/73, così come modificato dall'art. 21, comma 11, L. n. 449/1997, inserisce il condominio nel novero dei sostituti di imposta.

Uno dei principali adempimenti previsti nei confronti del sostituto di imposta riguarda l'obbligo di comunicare telematicamente e consegnare al lavoratore/collaboratore la Certificazione Unica relativa ai redditi corrisposti, con riferimento al periodo di imposta precedente.

Il vigente art. 23, D.P.R. n. 600/1973, rubricato "ritenute sui redditi da lavoro dipendente" stabilisce che "il condominio quale sostituto d'imposta […] dev[e] operare all'atto del pagamento una ritenuta a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuta dai percipienti, con obbligo di rivalsa".

Pur essendo il condominio ad assumere formalmente la qualifica di sostituto di imposta, da un punto di vista pratico gli adempimenti tributari, fra i quali rientrano certamente gli obblighi connessi all'applicazione delle ritenute, sono generalmente assolti dall'amministratore, in quanto "soggetto normalmente incaricato" ad eseguire in toto le incombenze tributarie per conto del condominio (Circolare 204/E/2007).

Il termine previsto per l'assolvimento di tali adempimenti con riferimento alla CU 2020, relativa al periodo di imposta 2019, come rilevato, è stato oggetto di diverse proroghe in considerazione della situazione di emergenza sanitaria che ha colpito il nostro Paese.

L'originario termine fissato per il 7 marzo 2020, slittato al primo giorno feriale ovverosia al 9 marzo 2020, è stato ulteriormente prorogato al 31 marzo 2020 per effetto del Decreto Legge, 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19".

Cosa prevede il decreto liquidità con riferimento alla CU 2020?

L'ultima proroga, intervenuta in ordine di tempo per l'invio e la consegna al lavoratore dipendente della CU, è prevista dall'art. 22 del Decreto rubricato "Disposizioni relative ai termini di consegna e di trasmissione telematica della Certificazione Unica 2020".

Tale articolo si compone di due commi: il primo stabilisce la proroga del termine al 30 aprile per l'invio e la consegna della CU al lavoratore dipendente, mentre il secondo comma stabilisce che "per l'anno 2020, la sanzione per la tardiva trasmissione delle certificazioni uniche di cui all'art. 4, comma 6 - quinques, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, non si applica se le certificazioni uniche di cui al comma 6 ter del medesimo articolo 4 sono trasmesse in via telematica all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile".

In altri termini, i sostituti di imposta avranno più tempo, fino al 30 aprile, per adempiere agli obblighi comunicativi previsti in materia di Certificazione Unica.

La nuova data riguarda sia l'invio telematico all'Agenzia sia la consegna della CU al collaboratore dipendente.

Rimane (per ora) invariata la scadenza al 31 ottobre per l'invio delle Certificazioni Uniche relative a redditi di lavoro autonomo, redditi esenti o, in ogni caso, non dichiarabili con la dichiarazione dei redditi precompilata.

In relazione a tali diverse tipologie di reddito, il Decreto Liquidità, infatti, non ha infatti previsto alcuna proroga.

Pur riconoscendo al Decreto Liquidità il merito di aver tenuto conto delle difficoltà per il rispetto in generale degli adempimenti di natura tributaria, non si può non sottolineare come, con riferimento agli obblighi in materia di CU, tale proroga sia entrata in vigore circa dieci giorni dopo la scadenza del 31 marzo precedentemente fissata.

E infatti, pur essendo stata anticipata in più occasione dai leader politici, il rinvio del termine per la trasmissione e la consegna della Certificazione Unica, definita da molti "postuma", è stata disposta quando, verosimilmente, in numerosi avevano già adempiuto a tali obblighi, non senza complicazioni.

In considerazione di ciò, il Decreto Liquidità ha, dunque, previsto la non applicazione delle sanzioni nel caso di tardiva trasmissione delle Certificazioni Uniche.

Ciò significa che le Certificazioni Uniche, trasmesse all'Amministrazione finanziaria e consegnate personalmente o a mezzo mail al lavoratore dipendente entro il 30 aprile saranno considerate tempestive, con conseguente inapplicabilità delle sanzioni previste.

È questa, infatti, la più importante e la più attesa previsione introdotta dal Decreto Liquidità.

Al riguardo, per completezza, occorre precisare che salvo possibili future proroghe in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, il mancato rispetto del nuovo termine espone l'amministratore di condominio che non ottempererà a tali adempimenti entro il 30 aprile, al pagamento della sanzione amministrativa fissa pari a euro 100,00 per ogni certificazione oggetto di errore o ritardato invio, fino a un massimo di euro 50.000,00 senza possibilità, in caso di violazioni plurime, di applicare il c.d. "cumulo giuridico" prevista dall'art. 12, DLgs. n. 472/97.

Condominio sostituto d'imposta

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