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Equitalia non può iscrivere ipoteca sull'immobile senza avere prova che il debito sia stato contratto per i bisogni della famiglia

Stop all'ipoteca sull'immobile se i debiti sono estranei ai bisogni familiari.
Avv. Leonarda Colucci 

La sentenza della sezione tributaria della Corte di Cassazione ruota intorno all'interpretazione del principio sancito, in tema di espropriazione dei beni facenti parte del fondo patrimoniale, dall'art. 170 del codice civile che così recita "L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia".

La Cassazione ha stabilito che tale principio può applicarsi anche nel caso di iscrizione ipotecaria non volontaria. (Cass. sez. trib. Civ., 14.10.2016, n. 20799)

Il fatto. Due coniugi costituiscono un fondo patrimoniale del quale fa parte un immobile di loro proprietà, e dopo aver preso atto dell'esistenza di un'ipoteca su tale immobile eseguita dall'Equitalia ricorrono alla Commissione tributaria provinciale ritenendo la stessa illegittima.

La Commissione Tributaria provinciale accoglie il ricorso dichiarando l'illegittimità di tale iscrizione ipotecaria poiché trattavasi di debiti estranei ai bisogni della famiglia.

Equitalia impugna la sentenza di primo grado dinanzi alla Commissione tributaria regionale che, confermando la pronuncia di primo grado, ha stabilito che "il bene immobile in questione diminuito della passività ipotecaria (fondo patrimoniale) assume un valore pari a zero e il concessionario, in ossequio al primo comma dell'art. 76 del Dpr 602/1973 non poteva procedere all'espropriazione essendo l'importo complessivo inferiore ad Euro 8.000".

Il ricorso in Cassazione. L'Equitalia ricorre in Cassazione lamentando che la sentenza della Commissione regionale abbia errato nell'applicazione della disciplina del fondo patrimoniale.

(In tema di mancata cancellazione di ipoteca ed esclusione della responsabilità del notaio vedasi: => Il notaio non risponde della mancata cancellazione dell'ipoteca)

I giudici della sezione tributaria della Cassazione hanno rilevato che le censure mosse dall'ente impositore alla sentenza impugnata sono inammissibili ed infondate nel merito.

Per quanto riguarda l'iscrizione di ipoteca non volontaria eseguita dall'esattore sul bene facente parte del fondo patrimoniale, la Cassazione ha evidenziato che i giudici di merito hanno legittimamente stabilito che il bene immobile in questione non poteva essere interessato da un'iscrizione ipotecaria essendo l'importo del credito di importo inferiore ad ottomila euro.

Per quanto concerne, invece, l'iscrizione ipotecaria su beni facenti parte del fondo patrimoniale gli Ermellini hanno evidenziato che i giudici della Commissione tributaria provinciale e regionale hanno correttamente applicato i principi sanciti dall'articolo 170 del codice civile norma che, nel disciplinare le condizioni di ammissibilità dell'esecuzione sui beni costituiti nel fondo patrimoniale prevede una regola applicabile anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria:

"ivi compresa quella di cui all'art. 77 del Dpr 602/1973 sicché l'esattore può iscrivere ipoteca sui beni appartenenti al coniuge o al terzo, conferiti nel fondo, se il debito sia stato da loro contratto per uno scopo non estraneo ai bisogni familiari, ovvero - nell'ipotesi contraria- purché il titolare del credito, per il quale l'esattore procede alla riscossione, non fosse a conoscenza di tale estraneità, dovendosi ritenere, diversamente, illegittima l'eventuale iscrizione comunque effettuata"

(Cass. sez. III, 29.1.2016 n. 1652; Cass. sez. VI, ord. 23876 del 23.11.2015)
(In tema di ipoteca sproporzionata rispetto al credito si segnala il seguente contributo: => Iscrivere un'ipoteca sproporzionata comporta la responsabilità aggravata del creditore)

La sentenza della sezione tributaria della Cassazione, dello scorso 14 ottobre, muovendo dall'interpretazione del principio sancito dall'articolo 170 del codice civile norma secondo cui l'esecuzione sui beni del fondo non può essere intrapresa dal creditore per i debiti estranei ai bisogni familiari, ha stabilito che tale principio possa essere validamente applicato anche in caso di iscrizione ipotecaria non volontaria puntualizzando che se è vero che l'ipoteca non è un atto di espropriazione forzata o atto esecutivo ma è solo un atto preordinato all'espropriazione immobiliare, d'altra parte è corretto ritenere in via interpretativa che l'ambito di applicazione dell'art.170 c.c. possa essere esteso anche all'iscrizione ipotecaria riportandosi, in tal modo, all'orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha escluso la possibilità di iscrivere ipoteca per debiti estranei ai bisogni familiari.

In base a tale ricostruzione la Cassazione ha confermato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva già stabilito la nullità dell'ipoteca volontaria iscritta su un bene facente parte del fondo patrimoniale.

EQUITALIA: SI ALL'IPOTECA, NO AL PIGNORAMENTO

Sentenza
Scarica Cass. sez. trib. Civ., 14.10.2016, n. 20799
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