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Iscrivere un'ipoteca sproporzionata comporta la responsabilità aggravata del creditore

Quando il creditore iscrive un'ipoteca giudiziale sproporzionata. Ecco cosa succede.
Avv. Maurizio Tarantino 

Nel momento in cui si accerta l'inesistenza del diritto per cui è stata iscritta l'ipoteca giudiziale e la normale prudenza del creditore nel procedere all'iscrizione dell'ipoteca stessa, è configurabile in capo al creditore la responsabilità aggravata prevista dall'articolo 96, comma 2 del c.p.c. quando non ha usato la normale diligenza nell'iscrivere ipoteca sui beni per un valore proporzionato rispetto al credito garantito.

Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 6533 del 5 aprile 2016 in merito alla responsabilità del creditore per aver iscritto l'ipoteca su beni di valore sproporzionato rispetto al credito garantito.

I fatti di causa. La banca Alfa, nel maggio del 1997, otteneva un decreto ingiuntivo in danno di Tizio e Caio, quale garante, per l'importo di una somma (100 milioni di lire); contestualmente, iscriveva ipoteca giudiziale, per la somma (150 milioni di lire) sull'intero patrimonio immobiliare, facente parte dell'impresa del debitore finalizzata alla costruzione e vendita di immobili così determinando la cessazione della propria attività imprenditoriale.

Avverso tale procedura, i debitori proponevano opposizione chiedendo l'annullamento del decreto ingiuntivo e il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 96 c.p.c. comma 2 (responsabilità del creditore). La corte di Appello, accoglieva il ricorso (revoca del decreto) ma non la domanda di risarcimento dei danni. Avverso tale pronuncia, le parti proponevano ricorso per cassazione.

L'ipoteca e la responsabilità del creditore. Preliminarmente è opportuno precisare che l'ipoteca (art. 2808 c.c.) è un diritto reale di garanzia che serve a tutelare le ragioni del creditore individuando, nel patrimonio del debitore, uno specifico bene immobile sul quale soddisfarsi in caso di inadempimento.

In altre parole, alla garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 c.c. viene sostituita una garanzia specifica costituita dal bene ipotecato e corredato di diritto: anche in caso di successive alienazioni di tale bene, il creditore ipotecario conserverà il proprio diritto a farsi pagare sul bene ipotecato con preferenza su altri eventuali creditori.

A seconda della sua fonte, questa può essere volontaria, legale o giudiziale. L'ipoteca è giudiziale quando il titolo esecutivo per l'iscrizione del diritto reale di garanzia è costituito da una sentenza di condanna al pagamento di una somma o all'adempimento di un'altra obbligazione o al risarcimento del danno: sono titoli esecutivi in tal senso anche i decreti ingiuntivi dichiarati esecutivi.

Premesso ciò, nella fattispecie in esame, era stata costituita un'ipoteca giudiziale su beni (aziendali) di valore sproporzionato rispetto al credito garantito con conseguente eccedenza del valore dei beni rispetto alla cautela (abuso del diritto della garanzia patrimoniale).

Sul punto, giova ricordare che da un lato l'articolo 2740 c.c., fissa il principio secondo cui il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri; dall'altro l'articolo 2828 c.c. abilita il creditore ad iscrivere ipoteca su qualunque immobile del debitore.

In questa prospettiva, per costante orientamento della giurisprudenza, si evidenzia che il creditore che iscrive ipoteca giudiziale sui beni del debitore il cui valore sia eccedente la cautela, discostandosi dai parametri normativi mediante l'iscrizione per un valore che supera di un terzo, accresciuto dagli accessori, pone in essere un comportamento di abuso dello strumento della cautela rispetto al fine per cui gli è stato conferito (assicurandosi la maggiore garanzia possibile, ma determinando un effetto deviato in danno del debitore).

Il ragionamento della Corte di Cassazione: il nuovo orientamento della responsabilità aggravata del creditore. Secondo gli ermelliniè pacifico nella giurisprudenza di legittimità che l'art. 96 c.p.c. disciplina una responsabilità in capo al soccombente che, all'interno del processo, abbia compiuto un'attività qualificabile quale "illecito processuale", quando il comportamento assume modalità illecite sostanziandosi nell'abuso del diritto di agire o resistere in giudizio.

Una responsabilità speciale rispetto alla generale norma di cui all'art. 2043 c.c. e devoluta al giudice cui spetta conoscere il merito della controversia (Cass. n. 17523 del 2011).

EQUITALIA: SI ALL'IPOTECA, NO AL PIGNORAMENTO

Sicché, per le suesposte considerazioni, non sussiste alcuna ragione per cui le norme sulle responsabilità patrimoniali non possano trovare un limite nell'abuso del diritto; né la norma sul diritto di iscrivere ipoteca giudiziale può essere interpretata come la facoltà di iscrivere ipoteca su tutti gli immobili del debitore.A dire della Cassazione, il novellato art. 111 Costituzione (giusto processo) comporta l'ingiustizia di un processo che sia esito di un abuso del diritto, derivante dall'utilizzo, in modo sproporzionato, dei mezzi di tutela.

Ne discende che Iscrivere un'ipoteca sproporzionata comporta la responsabilità aggravata del creditore. Il mancato utilizzo della «normale prudenza» nell'aggressione dei beni del debitore - prevista dall'articolo 96 c.2 del codice di procedura, - e cioè il superamento di un terzo del valore del credito (articolo 2875 del codice civile), farà scattare d'ora in poi automaticamente le sanzioni processuali.

Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la Suprema corte di Cassazione ha accolto il ricorso dei ricorrenti; per l'effetto ha annullato con rinvio il provvedimento impugnato (la Corte di Appello dovrà valutare le responsabilità del creditore ai sensi dell'art. 96 comma 2 c.p.c.).

Casa. Il pignoramento illegittimo determina il risarcimento del danno da stress.

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione, sez. III Civile, 13 ottobre 2015 - 5 aprile 2016, n. 6533 Pr
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