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Rendiconto non approvato: l'amministratore ha diritto al compenso?

Il credito per compenso dell'amministratore di condominio non può ritenersi provato in mancanza di una regolare contabilità
Avv. Mariano Acquaviva 

Il Tribunale di Napoli Nord, con la sentenza n. 1562 del 14 marzo 2024, è tornato sul problema del diritto al compenso dell'amministratore in caso di mancata approvazione del rendiconto condominiale. Nonostante la cessazione della materia del contendere derivante dall'avvenuta transazione in corso di giudizio, la pronuncia è ugualmente interessante ai fini della tematica de qua. Approfondiamo la vicenda.

Diritto al compenso in caso di bilancio non approvato: fatto e decisione

La controversia nasce dall'opposizione a decreto ingiuntivo promossa dal condominio avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dall'ex amministratore per competenze maturate e non pagate.

A sostegno dell'opposizione, la compagine adduceva l'assoluto inadempimento dell'amministratore il quale aveva dimostrato in più occasioni di essersi disinteressato completamente della gestione dell'edificio, tanto da non aver mai provveduto a far approvare, nel corso del proprio mandato pluriennale, il rendiconto consuntivo.

Il giudice partenopeo, con la sentenza in commento, ha quindi affrontato il problema del diritto al compenso dell'amministratore nel caso di mancata approvazione del rendiconto.

Secondo il Tribunale di Napoli Nord, nell'ipotesi di mandato oneroso - qual è quello dell'amministratore condominiale - il diritto del mandatario al compenso e al rimborso delle anticipazioni e spese sostenute è condizionato alla presentazione del rendiconto del proprio operato (art. 1713 c.c.), che deve necessariamente comprendere la specificazione dei dati contabili delle entrate, delle uscite e del saldo finale.

Ne consegue che il credito per compenso amministratore di condominio (e per le anticipazioni delle spese da lui sostenute) non può ritenersi provato in mancanza di una regolare contabilità che, sebbene non debba redigersi con forme rigorose - analoghe a quelle prescritte per i bilanci delle società - deve, però, essere idonea a rendere intellegibili ai condòmini le voci di entrata e di uscita, con le relative quote di ripartizione, così da rendere possibile l'approvazione da parte dell'assemblea condominiale del rendiconto consuntivo (in questo senso Cass., 14/02/2017, n. 3892).

Orbene, la delibera assembleare di approvazione del rendiconto costituisce, di fatto, approvazione dell'intero operato dell'amministratore e, dunque, di ratifica negoziale, da parte del consesso, dell'operato del mandatario, con la conseguenza che l'inesistenza di siffatta delibera va intesa come disconoscimento e disapprovazione dell'operato del proprio mandatario.

La trasparenza della contabilità è quindi condizione essenziale ai fini del pagamento delle competenze dell'amministratore condominiale; l'assenza di un registro della contabilità, con la consequenziale impossibilità di ricostruire entrate e uscite, impedisce di far valere le proprie ragioni in giudizio ai fini dell'accertamento dell'ammontare dei compensi.

Omesso rendiconto e compenso amministratore: considerazioni conclusive

Quanto statuito dal Tribunale di Napoli Nord con la sentenza n. 1562 del 14 marzo 2024 in commento non significa che l'amministratore non abbia mai diritto al compenso nell'ipotesi in cui il rendiconto non sia approvato: se così fosse, si fornirebbe ai condòmini lo strumento per non remunerare l'operato del professionista.

L'assenza di un rendiconto ha come conseguenza quella di rendere più difficoltosa la prova del proprio operato e, di conseguenza, quella del diritto al compenso.

Secondo la Corte di Cassazione (21 giugno 2023, n. 17713), va rigettata la domanda dell'amministratore tesa ad ottenere il compenso maturato negli anni in cui ha gestito il condominio perché - senza regolare rendiconto approvato - il credito non è munito del necessario requisito di liquidità ed esigibilità.

Dunque, in mancanza di un bilancio approvato, il credito dell'amministratore non può ritenersi né liquido né esigibile (Cass., n. 7874/2021).

Ciò però non significa che non sussista alcun compenso ma che, più semplicemente, sarà maggiormente difficoltoso per l'amministratore provare tale diritto, soprattutto se nessun rendiconto è mai stato redatto oppure se questo, anche se sottoposto all'assemblea, è stato rifiutato perché evidentemente irregolare.

Al contrario, l'amministratore che dimostra di aver redatto e posto all'attenzione del consesso un rendiconto dettagliato della propria attività potrà ottenere - adendo l'autorità giudiziaria - il riconoscimento di quanto gli spetta nonostante l'ingiustificata mancata approvazione dei condòmini.

Sentenza
Scarica Trib. Napoli Nord 14 marzo 2024 n. 1562
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