Con la sentenza n. 5633/15, depositata il 5 febbraio, i giudici della Corte di Cassazione, sez. V Penale, ritengono che la parola "incompetente", rivolta da una condomina alla propria amministratrice di condominio, nel corso di un'assemblea particolarmente tesa, si deve considerare, dato lo specifico contesto condominiale, alla stessa stregua di una critica piuttosto che di un'offesa.
Al contrario, i giudici di merito mettono in evidenza la lesione provocata al decoro dell'amministratrice di condominio proprio in virtù del contesto. Infatti, l'aver dato dell'incompetente alla professionista in piena assemblea, davanti a tutti i presenti, renderebbe ancor più grave la portata dell'epiteto.
Di conseguenza, la condomina infuriata e indelicata è stata condannata per il delitto di ingiuria. Il Giudice di pace, prima, e i giudici del Tribunale, poi, hanno sancito per lei il pagamento di 800 euro di multa e il risarcimento dei danni in favore dell'amministratrice.
I giudici della Cassazione, accogliendo il ricorso promosso dalla condomina, non solo hanno considerato del tutto pretestuosa la contestazione del reato di ingiuria, ma hanno sottolineato che proprio nell'ambito della discussione condominiale si può legittimamente ricorrere al diritto di critica.
- Si può offendere l'amministratore di condominio?
- All'amministratore di condominio è consentito offendere?