Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Bollette stratosferiche o ritardi nella fornitura. Dal 2017 è obbligatoria la conciliazione per i consumatori

Prime riflessioni critiche sul Testo Integrato della Conciliazione.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Servizi non richiesti, bollette stratosferiche, ritardi nella fornitura. Come tutelarsi?

"Contratti e servizi non richiesti, bollette stratosferiche, ritardi nella fornitura e tutto ciò che ruota intorno ai problemi tra consumatore e fornitori, dal prossimo anno cambiano le regole per risolvere i contenziosi tra le società e i tanti consumatori di luce e gas che si troveranno in situazioni del genere.

Difatti con la delibera n. 209/2016 l'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico, ha approvato il c.d.

TICO (Testo Integrato Conciliazione) che istituisce il tentativo obbligatorio di conciliazione per le controversie aventi ad oggetto i servizi di fornitura dell'energia elettrica e del gas.

E questo proprio in vista dell'abbandono del mercato tutelato e delle tariffe fissate dall'Autorità per l'energia, che difendono le famiglie dalle impennate dei prezzi e da eventuali comportamenti collusivi fra gli operatori".

In cosa consiste il "TICO"? A partire dal primo gennaio 2017, i clienti di energia elettrica e gas, domestici e non, inclusi i prosumer (cioè coloro che sono allo stesso tempo produttori e consumatori di energia elettrica), dopo il reclamo all'operatore e prima di proporre una domanda giudiziale nei confronti delle rispettive società fornitrici, dovranno preliminarmente e obbligatoriamente esperire un tentativo di risoluzione stragiudiziale della controversia.

In pratica dopo il reclamo all'Operatore, il tentativo di conciliazione - svolto presso il Servizio di Conciliazione dell'Autorità o altri organismi previsti dal TICO quali: Associazioni dei consumatori, Associazioni di categoria, Camere di commercio ecc.- diventerà il primo metodo di risoluzione delle problematiche tra le Parti e dovrà concludersi entro 90 giorni.

In caso di insuccesso del tentativo di conciliazione questo diviene condizione indispensabile per eventualmente rivolgersi al giudice.

Quali sono le caratteristiche di tale obbligo? Al fine di ottemperare a tale "condizione di procedibilità" (art. 3.1 del TICO), la conciliazione si svolgerà a cura di una apposita articolazione dell'Autorità (c.d. Servizio Conciliazione) e non comporterà oneri per il consumatore.

L'istanza introduttiva, non richiederà particolari formalità e, ad ulteriore valorizzazione della semplicità e della celerità della procedura, sarà possibile anche la presentazione della stessa per via telematica.

L'utente (a dire dall'Autorità) non necessiterà nemmeno dell'assistenza di un avvocato o di una associazione di categoria, che resta comunque una facoltà dell'istante.

La domanda introduttiva dovrà rispettare alcuni requisiti essenziali indicati dal TICO (artt. 6.7 e 7.1) in difetto dei quali il Servizio Conciliazione emetterà una declaratoria di inammissibilità della procedura e provvederà alla relativa archiviazione.

In pratica sono escluse dall'ambito di applicazione del presente provvedimento le controversie: attinenti esclusivamente a profili tributari o fiscali; per le quali sia intervenuta la prescrizione ai sensi di legge; promosse ai sensi degli articoli 37, 139, 140 e 140 bis del Codice del consumo.

Una volta attivato, il procedimento proseguirà esclusivamente per il tramite di strumenti telematici nel rispetto dei principi di imparzialità, terzietà, riservatezza delle informazioni, competenza del conciliatore e garanzia del diritto di difesa.

Il tempo massimo entro cui la procedura dovrà essere definita, è fissato in novanta giorni dalla proposizione della domanda, prorogabile alla presenza di specifiche condizioni, per una sola volta e per ulteriori trenta giorni.

In alternativa all'istituto innanzi descritto, l'utente potrà soddisfare la condizione di procedibilità, in presenza di appositi protocolli d'intesa, anche ricorrendo alla media - conciliazione di cui al D. Lgs. 28/2010, nonché a quella espletata dalle C.C.I.A.A. (camera di commercio).

Il tentativo di conciliazione diventa quindi condizione di procedibilità per l'azione giudiziale e il verbale di accordo costituisce titolo esecutivo tra le parti.

Quando le spese condominiali gonfiate diventato delle vere e proprie tasse. Ecco i trucchi utilizzati.

Definiti tutti questi aspetti decisamente operativi, siamo sicuri che tutto sia più semplice?

Dell'obbligatorietà del tentativo di conciliazione. L'art. 3.1 del TICO precisa che: "Per le controversie … l'esperimento del tentativo di conciliazione presso il Servizio Conciliazione dell'Autorità, nel rispetto del presente provvedimento, ovvero dinanzi agli organismi di risoluzione extragiudiziale delle controversie di cui all'articolo 14, è condizione di procedibilità della domanda giudiziale";mentre all'art. 11 del protocollo del regolamento Eni e associazione dei Consumatori, si legge che "Presso Eni una Commissione di monitoraggio, composta da rappresentanti di Eni e delle Associazioni dei Consumatori, valuterà l'andamento della procedura e proporrà eventuali modifiche o integrazioni al presente Regolamento di attuazione.

Eni indice le riunioni della Commissione e trasmette all'Autorità per l'Energia Elettrica e il gas il report dell'andamento delle conciliazioni, redatto sulla base dei dati forniti dall'Ufficio di Conciliazione".

Orbene, dall'analisi delle norme si evidenzia che l'organismo a cui farà capo tutto il processo è nella sede della società (particolare dettaglio che darà potere e vantaggio all'azienda).

Della presentazione della domanda di conciliazione. L'art. 6.1 del TICO precisa che "Il Cliente o Utente finale che intende attivare la procedura può presentare la domanda di conciliazione, direttamente o mediante un delegato, anche appartenente alle associazioni dei consumatori o di categoria, dal quale decida di farsi rappresentare, solo dopo aver inviato il reclamo all'Operatore o Gestore e questi abbia riscontrato con una risposta ritenuta insoddisfacente o siano decorsi 50 giorni dall'invio del predetto reclamo".

Nell'accordo di Edison, all'art. 4 comma 2, si legge che: "la domanda di conciliazione può essere inviata per fax a un numero verde dedicato o posta elettronica dedicata".

Quindi un numero unicamente della società, (senza nessun contatto invece delle associazioni dei consumatori).

Riscaldamento, scarica le guide contro il caro bollette

Della gratuità della procedura. Nei vari protocolli (come ad. esempio l'art. 3 comma 2 del regolamento Eni e associazione dei Consumatori) si legge che la procedura della conciliazione è gratuita.

In realtà spesso non è così: dinanzi ai diversi tecnicismi di una materia così complessa, se il consumatore vuole essere realmente tutelato, sarebbe opportuno una tutela, con una quota annuale, tramite l'associazione dei consumatori oppure che si faccia assistere da un professionista del settore. Ovviamente il consumatore può sempre scegliere di andare dall'Autorità e dall'Acquirente Unico, soggetti terzi indipendenti.

Sempre però che il consumatore lo sappia, perché va da sé che una società privata ha sicuramente più risorse (e interesse) per pubblicizzare il suo servizio.

Tant'è che tra i punti dei vari protocolli c'è anche una parte che parla di "promuovere la conoscenza e la diffusione del servizio".

Discrasie nel principio di uguaglianza. La procedura introdotta con il TICO risponde alla più generale esigenza di diminuire il numero del contenzioso giudiziario mediante la devoluzione di alcune controversie verso strumenti alternativi al processo (come ad. esempio la mediazione prevista D. Lgs. 28/2010).

Proprio in riferimento ai sistemi esistenti di risoluzione alternativa che si rivengono discriminazioni di trattamento che appaiono difficilmente conciliabili con l'art. 3 della nostra Carta Costituzionale.

Difatti, mentre con la mediazione è esplicitamente previsto che quando la domanda giudiziale non sia preceduta dal tentativo di conciliazione, il Giudice non potrà definire il giudizio, ma anzi dovrà concedere alle parti un congruo termine affinché queste provvedano all'esperimento del procedimento; per le conciliazioni devolute alla cognizione dall'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Servizio idrico (come quelle espletate dai Co.Re.Com in materia di telecomunicazione), non si rinviene una norma del medesimo tenore.

Per tali casi, non sono infatti ancora chiare le conseguenze derivanti dal mancato esperimento della procedura stragiudiziale (che si tradurrebbe in un ulteriore pregiudizio nei confronti del consumatore finale).

In conclusione, in attesa di ulteriori approfondimenti sulla delicata tematica affrontata, stante i punti poco chiari sulla nuova procedura, sarebbe opportuna una rivisitazione sugli istituti di risoluzione delle controversie alternativi al giudizio con l'intento di fissare i principi fondamentali ivi compreso il rapporto che dovranno avere con la funzione giurisdizionale. In particolare, una protezione (ulteriore) per il consumatore dinanzi allo strapotere delle grandi società

  1. in evidenza

Dello stesso argomento