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Il cane sporca. Condannato il padrone per mancata pulizia del recinto.

Si al risarcimento dei danni per gli odori nauseanti provocati dalla mancata pulizia dei recinti.
Avv. Leonarda Colucci 

La Cassazione conferma la responsabilità del proprietario di alcuni cani che, non provvedendo alla pulizia dei luoghi dove gli animali erano custoditi, ha creato una situazione intollerabile per il vicinato.

Decisiva per l'accertamento della responsabilità è stata la documentazione redatta dalle varie autorità intervenute in seguito alla denuncia di una vicina.

Il fatto. Il Tribunale di Reggio Emilia dichiara colpevole il proprietario di alcuni cani per i reati di cui agli articoli 674 e 659 del codice penale condannando lo stesso al pagamento di complessive 200 euro di ammenda nonché al risarcimento dei danni subiti da parte civile ed al pagamento delle spese processuali.

Per quanto riguarda il primo capo di imputazione, riguardante il reato previsto dall'articolo 674 del codice penale, all'imputato si contesta di non aver provveduto all'adeguata pulizia del luogo in cui custodiva i propri cani nonché dell'area cortiliva circostante, provocando in tal modo esalazioni maleodoranti percepite in modo opprimente dal condominio confinante.

Mentre per quanto riguarda il reato di cui all'articolo 659 del codice penale "Disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone" contestato al proprietario dei cani, il continuo abbaiare degli animali anche durante le ore notturne ha reso impossibile la vita degli inquilini dell'adiacente condominio.

Il proprietario dei cani per ottenere l'annullamento della sentenza impugna la stessa con ricorso alla Corte d'appello convertito in ricorso in Cassazione.

Il giudizio in Cassazione. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. A tal proposito i giudici hanno constatato la completa e dettagliata valutazione dei fatti ad opera della sentenza impugnata in base ai quali si è giunti all'individuazione della responsabilità penale dell'imputato facendo leva anche sulla circostanziate dichiarazioni della condòmina denunciante, suffragata dalla documentazione ufficiale dei vari organi intervenuti.

Quest'ultima, nel corso della sua deposizione, ha dichiarato che la sua abitazione è ubicata nello stabile condominiale adiacente ai luoghi dove l'imputato custodiva i cani, e che a partire dal 2008 si era venuta a verificare una situazione assolutamente intollerabile causata dal continuo abbaiare degli animali anche durante le ore notturne, circostanza che aveva reso necessario per la denunciante il ricorso alle cure di uno psicologo ed all'assunzione di farmaci, e dai cattivi odori che provenivano dal cortile vicino dove le deiezioni degli animali, mai rimosse dall'imputato, provocavano un tanfo insopportabile tanto da indurre la denunciante a tenere costantemente chiuse le finestre della sua abitazione.

La stessa signora, inoltre, precisava che la segnalazione della situazione al proprietario dei cani non sortiva alcun effetto, tanto da indurre la stessa a rivolgersi ai vigili ed ai Carabinieri e successivamente anche al sindaco.

Fra l'altro i sopralluoghi effettuati dal personale dell'Asl avevano più volte rilevato una situazione sgradevole a causa del cattivo odore proveniente dal luogo dove gli animali erano custoditi.

Alla luce di tali circostanze, secondo i giudici della Corte di Cassazione, il Tribunale aveva legittimamente accertato la piena responsabilità penale dell'imputato per il reato di cui all'art. 674 cp.

Per quanto riguardava, invece, il reato di cui all'articolo 659 del codice penale il Tribunale aveva constatato l'esistenza della condotta lesiva, determinato dal continuo latrare dei cani durante ogni ora del giorno e della notte, dal quale scaturiva la responsabilità dell'imputato.

A tal proposito inoltre il Tribunale ha ulteriormente precisato che il fatto che l'assemblea di condominio abbia deciso di non intraprendere azioni giudiziarie nei confronti dell'imputato, al solo fine di non sostenerne i relativi costi, non escludeva l'esistenza del reato in questione.

Valutando tutti questi aspetti, quindi, la Cassazione non ha potuto far altro che constatare l'assoluta completezza della motivazione della sentenza impugnata che non lasciava trapelare alcun rilievo di illogicità.

Dunque in buona sostanza i giudici hanno conferma in toto la sentenza impugnata dall'imputato considerando lo stesso responsabile delle esalazioni maleodoranti provocate dalla mancata pulizia del luogo ove gli animali erano custoditi integrando tale condotta il reato di cui all'articolo 674 del codice penale, mentre il fatto che quest'ultimo non abbia impedito il continuo abbaiare degli animali durante ogni ora del giorno e della notte lo rendeva responsabile del reato previsto dall'articolo 659 del codice penale disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone.

Un ruolo assolutamente decisivo nella individuazione della responsabilità del proprietario dei cani per i reati appena menzionati è attribuibile alla documentazione ufficiale redatta dagli organi competenti (come i vigili dell'ASL) che hanno accertato la presenza di ben cinque cani, nonchè l'odore nauseante provocato dalle loro deiezioni che rendevano ammorbante l'aria dove sorgeva il vicino condominio ove, fra l'altro, viveva la parte offesa.

Quando si verificano circostanze simili, se ci si trova al cospetto di un proprietario di animali poco collaborativo e non attento alla cura dei suoi cari animali, il primo passo da compiere è quello di chiedere l'intervento delle autorità competenti che avranno l'obbligo di prendere atto, anche per iscritto, della situazione.

Tale constatazione sarà utile per gli eventuali sviluppi, anche giudiziari, della vicenda.

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione, sez. III Penale, 3 novembre 2014, n. 45230
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