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elis56

Animali in condominio - legge e regolamento condominiale

In una risposta ricevuta su un altro argomento da me postato TULLIOTS si esprimeva in questi termini (uso altre parole ma il concetto e' quello) circa la tenuta degli animali in condominio :

 

"se l' RdC contrattuale - per inciso stilato piu' di 23 anni fa - prevede il divieto di tenere animali, la nuova legge 220/2012 non ha prevalenza" per renderlae efficace l'RdC dovrebbe essere modificato con maggioranza 1000/1000"

 

Riporto un parere/commento tratto da I DIRITTI DEL CONDOMINO Pag.64 - FRANCESCO TAVANO - ED. FAG MILANO - 2014 che mi trova pienamente concorde

 

L'art.16 della legge 220/2012 ha, tra l'altro, aggiunto, per ultimo, all'art.1138 c.c il seguente comma :

"Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici"

.....omissis.....

Per quanto riguarda gli eventuali divieti di detenere animali in condominio previsti da vecchi regolamenti condominiali, si ritiene che detti divieti cessano di aver efficacia con l'entrata in vigore della nuova legge, cosi' come previsto da 2° comma dell'art. 155 delle DACC

 

Voi cosa ne pensate ? La legge prevale sul regolamento contrattuale vecchio di cosi' tanti anni ? L'RdC deve o non deve essere modificato ?

Riporto un parere/commento tratto da I DIRITTI DEL CONDOMINO Pag.64 - FRANCESCO TAVANO - ED. FAG MILANO - 2014 che mi trova pienamente concorde

 

L'art.16 della legge 220/2012 ha, tra l'altro, aggiunto, per ultimo, all'art.1138 c.c il seguente comma :

"Le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici"

.....omissis.....

Per quanto riguarda gli eventuali divieti di detenere animali in condominio previsti da vecchi regolamenti condominiali, si ritiene che detti divieti cessano di aver efficacia con l'entrata in vigore della nuova legge, cosi' come previsto da 2° comma dell'art. 155 delle DACC

Ero anch'io di questo parere quando era entrata in vigore la nuova normativa il 18.06.13, ed in un argomento analogo avevo sostenuto tale principio, invece un Moderatore di allora mi aveva detto che se il Regolamento Contrattuale era precedente all'entrata in vigore della nuova norma, il divieto rimaneva valido, invece per i nuovi regolamenti anche se contrattuali non potevano più vietare di detenere animali domestici, da quel momento in poi ho sostenuto la linea guida di questo Forum.
Ero anch'io di questo parere quando era entrata in vigore la nuova normativa il 18.06.13, ed in un argomento analogo avevo sostenuto tale principio, invece un Moderatore di allora mi aveva detto che se il Regolamento Contrattuale era precedente all'entrata in vigore della nuova norma, il divieto rimaneva valido, invece per i nuovi regolamenti anche se contrattuali non potevano più vietare di detenere animali domestici, da quel momento in poi ho sostenuto la linea guida di questo Forum.

 

Salve,

proprio in merito a tale dubbio tempo fa scrissi questa consulenza.

Questo è il link:

 

Animali in condominio, ammessi o no?

 

Spero che la lettura sia utile.

 

Cordiali saluti.

Salve,

proprio in merito a tale dubbio tempo fa scrissi questa consulenza.

Questo è il link:

 

Animali in condominio, ammessi o no?

 

Spero che la lettura sia utile.

 

Cordiali saluti.

Grazie Nicolas, avevo già letto tempo fa questo tuo scritto, però sono parzialmente d'accordo sull'ultimo capoverso, in quanto genera altri dubbi;

 

È mia opinione comunque che l'eventuale regolamento contrattuale che dispone tale divieto vada rimesso ai voti in virtù della legge e solo se approvato nuovamente il divieto si dovrà rispettare in virtù dell'autonomia contrattuale vigente a livello privatistico (art. 1322 c.c.). Solo a seguito di eventuali sentenze avverse alla derogabilità dell'art. 1138, su questo specifico argomento, si potrà di fatto vietare di vietare il possesso o la detenzione di animali qualunque sia il regolamento che lo preveda.

Poniamo il caso che il RdC sia trascritto e registrato, e nel caso l'assemblea a maggioranza decida di non approvare nuovamente il divieto, ovviamente non si potrà modificarlo anche ai Registri Immobiliari, se non con voto unanime confermato con firma davanti ad un notaio.

Per cui quel divieto abrogato a maggioranza rimane valido anche per i futuri acquirenti perchè sarà riportato nei rogiti di compravendita

Per cui direi che, soltanto con voto unanime potrà essere abrogato il divieto di tenere animali in condominio.

Sai Tullio l'esempio da me fatto e' reale siccome nel condominio gli animali, nonostante il divieto, sono almeno 3 (per carita', proprietari attenti a non disturbare, animali tranquilli e educati, niente da dire); nessuno come puoi immaginare si lamenta, ne' degli animali, ne' tanto meno del fatto che il RdC sia disatteso; tutti si fanno forza dicendo appunto che ormai la legge permette.......

 

Il concetto e' che l'RdC e' talmente vecchio che, costruito sullo status delle leggi di allora non si prevedeva non poteva prevedere che il sentimento comune del rispetto degli animali potesse cambiare; ora invece che e' accaduto (giustamente secondo me) non e' ammissibile che sia possibile ostacolare la diffusione del sentimento stesso, tanto piu' motivato dall'entrata in vigore di una legge in questo senso. Questo ostacolo e' praticamente insormontabile, quasi impossibile avere 1000/1000 per una norma considerata poi marginale e non degna della massima considerazione dai condomini

 

Mi appare cosi' ingiusto e frustrante ! Come si puo' affrontare e risolvere la questione degli animali gia' presenti senza farsi dei "nemici" ?

Sai Tullio l'esempio da me fatto e' reale siccome nel condominio gli animali, nonostante il divieto, sono almeno 3 (per carita', proprietari attenti a non disturbare, animali tranquilli e educati, niente da dire); nessuno come puoi immaginare si lamenta, ne' degli animali, ne' tanto meno del fatto che il RdC sia disatteso; tutti si fanno forza dicendo appunto che ormai la legge permette.......

 

Il concetto e' che l'RdC e' talmente vecchio che, costruito sullo status delle leggi di allora non si prevedeva non poteva prevedere che il sentimento comune del rispetto degli animali potesse cambiare; ora invece che e' accaduto (giustamente secondo me) non e' ammissibile che sia possibile ostacolare la diffusione del sentimento stesso, tanto piu' motivato dall'entrata in vigore di una legge in questo senso. Questo ostacolo e' praticamente insormontabile, quasi impossibile avere 1000/1000 per una norma considerata poi marginale e non degna della massima considerazione dai condomini

 

Mi appare cosi' ingiusto e frustrante ! Come si puo' affrontare e risolvere la questione degli animali gia' presenti senza farsi dei "nemici" ?

Ripeto, ero anche il convinto che l'art. 1138 cc prevalga su un divieto precedente vigente, ma come diceva il Moderatore di allora, l'art 1138 cc non è inderogabile, perciò all'unanimità è possibile derogare e decidere una convenzione diversa da quanto previsto dalla Legge.

Se poi, come nel vostro caso si tollera la presenza di animali nonostante il RdC Contrattuale li vieti, tanto meglio per le bestiole.

Grazie Nicolas, avevo già letto tempo fa questo tuo scritto, però sono parzialmente d'accordo sull'ultimo capoverso, in quanto genera altri dubbi;

[/i]Poniamo il caso che il RdC sia trascritto e registrato, e nel caso l'assemblea a maggioranza decida di non approvare nuovamente il divieto, ovviamente non si potrà modificarlo anche ai Registri Immobiliari, se non con voto unanime confermato con firma davanti ad un notaio.

Per cui quel divieto abrogato a maggioranza rimane valido anche per i futuri acquirenti perchè sarà riportato nei rogiti di compravendita

Per cui direi che, soltanto con voto unanime potrà essere abrogato il divieto di tenere animali in condominio.

Salve,

credo che bisogna partire dal presupposto che non è detto che il Regolamento contrattuale rimanga valido. Seguendo quanto stabilisce l'interpretatio abrogans il regolamento contrattuale approvato ad esempio 20 anni fa resta valido e quindi tutto rimane come nell'esempio che hai fatto.

Ritengo, invece, che proprio perchè tale interpretazione contrasta con la ratio della norma e con le leggi internazionali sul rapporto uomo-animale, di fatto il regolamento decada nella sua validità, in quanto anche le disposizioni tra privati non possono essere contra legem.

 

È mia opinione comunque che l'eventuale regolamento contrattuale che dispone tale divieto vada rimesso ai voti in virtù della legge e solo se approvato nuovamente il divieto si dovrà rispettare in virtù dell'autonomia contrattuale vigente a livello privatistico (art. 1322 c.c.)

A questo punto i condomini, in virtù dell'autonomia contrattuale, possono riproporre il divieto decaduto ma solo con voto unanime. Nel tuo esempio, dunque, a mio parere, non necessita rivotare perchè la norma, seppur trascritta, è contra legem e decade.

Ora il problema è appunto se accettare l'interpretatio abrogans o seguire la ratio generale e le norme internazionali in questo ambito. Per questo l'ho definita il solito pasticcio italiana, perchè il legislatore non ha aiutato affatto nell'interpretare questa norma.

 

Cordiali saluti.

Salve,

credo che bisogna partire dal presupposto che non è detto che il Regolamento contrattuale rimanga valido. Seguendo quanto stabilisce l'interpretatio abrogans il regolamento contrattuale approvato ad esempio 20 anni fa resta valido e quindi tutto rimane come nell'esempio che hai fatto.

Ritengo, invece, che proprio perchè tale interpretazione contrasta con la ratio della norma e con le leggi internazionali sul rapporto uomo-animale, di fatto il regolamento decada nella sua validità, in quanto anche le disposizioni tra privati non possono essere contra legem.

 

A questo punto i condomini, in virtù dell'autonomia contrattuale, possono riproporre il divieto decaduto ma solo con voto unanime. Nel tuo esempio, dunque, a mio parere, non necessita rivotare perchè la norma, seppur trascritta, è contra legem e decade.

Ora il problema è appunto se accettare l'interpretatio abrogans o seguire la ratio generale e le norme internazionali in questo ambito. Per questo l'ho definita il solito pasticcio italiana, perchè il legislatore non ha aiutato affatto nell'interpretare questa norma.

 

Cordiali saluti.

Nicolas, ripeto, quando era entrato in vigore tale norma avevo la tua stessa opinione, ma il moderatore di allora, ricordo e bene chi era, aveva detto che l'art 1138 cc è derogabile all'unanimità come è derogabile all'unanimità l'art. 1123 cc perciò con una convenzione contrattuale si può modificare la regola.

Ovvero se in un RdC Contrattuale vige la regola contrattuale che impone le spese uguali per tutti, solamente all'unanimità si potrà modificare e ritornare alla proporzionalità prevista dai commi 1. - 2. e 3. dell'art 1123 cc

Lo stesso criterio vale anche per l'art 1138 cc, se previsto il divieto Contrattualmente, solamente all'unanimità si potrà modificare, questo è quanto aveva espresso il Moderatore di allora, purtroppo non sono riuscito a trovare il Topic.

 

Non è questo il topic che dicevo ma riporta lo stesso principio;

Quale cosa? Comunque riassumendo:

 

1) Per i regolamenti assembleari (= approvati a maggioranza) il divieto introdotto nel Codice è valido (cioè NON si può vietare la detenzione di animali), esattamente come prima dell'introduzione del nuovo comma;

 

2) Per i regolamenti contrattuali, cioè firmati all'unanimità (trascritti o meno è irrilevante), il divieto introdotto non vale (salvo smentite della futura Giurisprudenza) sia per i regolamenti esistenti sia per quelli ancora da redigere (quindi SI PUO' e si potrà anche con la riforma vietare la detenzione degli animali).

 

Il problema in caso di mancata trascrizione sono eventuali futuri acquirenti ma, se vengono informati del divieto prima del rogito, il divieto vale anche per loro.

 

Staff

--link_rimosso-- Post #20

 

Altro non desidero aggiungere, altrimenti mi ripeterei.

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