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È sempre valida la notifica al portiere condominiale della cartella esattoriale?

Quando può ritenersi valida la notifica effettuata al portiere condominiale?
Avv. Marcella Ferrari del Foro di Savona 

Nulla la notifica al portiere condominiale della cartella esattoriale qualora l'ufficiale giudiziario non attesti chiaramente l'assenza del destinatario.

Da leggere => Non è valida la notifica nelle mani del portiere "di fatto"

La vicenda. Una società a responsabilità limitata agiva in giudizio contro l'Agenzia delle Entrate e contro Equitalia s.p.a..

In primo ed in secondo grado, la commissione tributaria provinciale e quella regionale rigettavano la domanda del contribuente e ritenevano legittima la cartella di pagamento notificatagli dal concessionario per la riscossione (vale a dire Equitalia s.p.a.). Si giungeva così in Cassazione.

La società ricorrente, in particolare, si doleva delle modalità della notifica dell'avviso di accertamento (atto prodromico rispetto alla cartella esattoriale vera e propria) giacché il documento era stato consegnato dal messo comunale al custode del palazzo.

La sentenza. La Suprema Corte, con la sentenza del 10.02.2017 n. 3595, ritiene fondato il motivo di ricorso del contribuente. L'art. 139 c.p.c., infatti, dispone che se la notifica non avviene a mani proprie del destinatario deve essere fatta cercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o dove esercita il commercio [1].

In mancanza, l'atto può essere consegnato ad un familiare o ad un addetto alla casa o all'ufficio.

Solo in assenza di tutte le persone sopra elencate, l'agente notificatore è autorizzato a consegnare copia dell'atto al portiere dello stabile e a darne notizia al destinatario a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

Le censure sollevate dal contribuente in ordine alla mancata attestazione nella relazione di notificazione delle ricerche sulla reperibilità sia del destinatario che degli altri soggetti indicati dall'art. 139 c.p.c. sono considerate dal giudice dirimenti nella valutazione della validità della notificazione.

Nel caso di specie, si trattava di una società e la notifica era rivolta al legale rappresentante, pertanto dovevano essere osservate tutte le prescrizioni contenute nella disciplina di riferimento (art. 145 c.p.c.) [2].

Il messo notificatore, invece, non aveva dato atto della mancata reperibilità presso la propria abitazione del destinatario e, parimenti, non lo aveva fatto con riferimento agli altri soggetti abilitati ex lege.

Per contro, è obbligo dell'agente notificatore attestare l'assenza del destinatario ele vane ricerche effettuate in relazione alle altre persone preferibilmente abilitate a ricevere la notifica del provvedimento.

La legge non richiede precise "formule sacramentali" ma deve chiaramente risultare l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nella categorie contemplate nell'art. 139 c.p.c..
La decisione in commento ribadisce il consolidato orientamento di legittimità in base al quale «è nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell'ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione del mancato rinvenimento delle persone indicate nella norma citata» (Cass. SU 8214/05; Cass. SU 11332/05; Cass. 22151/13).

La necessaria prova scritta delle ricerche effettuate è stata ribadita recentemente da un'altra decisione, sempre in materia di notifica dell'avviso di accertamento, anche in quel caso la notificazione è risultata affetta da nullità in quanto non era stato dimostrato che le ricerche dei soggetti abilitati fossero state effettivamente compiute(Cass. n. 22707/2016).
In definitiva, secondo il percorso argomentativo seguito dai supremi giudici, la commissione tributaria regionale ha erroneamente ritenuto valida la notifica a mani del portiere ed ha sbagliato nel considerare perfezionato l'iternotificatorio con l'avviso al destinatario mediante lettera raccomandata.

Invero, secondo il decisum della Cassazione, il predetto avviso non ha portato il destinatario a conoscenza dell'avvenuta notificazione che, pertanto, deve considerarsi nulla.
Giova segnalare che, in alcune pronunce precedenti, i giudici di legittimità avevano considerato la notifica correttamente perfezionata in seguito al mero invio della raccomandata, senza ulteriori indagini in merito alla sua conoscibilità da parte del destinatario.

L'invio della suddetta missiva è previsto sia dall'art. 139 c. 4 c.p.c.sia dall'art. 60 lett. b) bis del DPR 600/1973 [3] in virtù del quale «se il consegnatario non è destinatario dell'atto […] ilmesso dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'avviso a mezzo raccomandata» [4].

Per completezza si ricorda che anche l'art. 7 della legge 890/1982, in materia di notifica degli atti giudiziari a mezzo posta, reca le medesime disposizioni.

Invero, l'orientamento dei giudici di legittimità sul punto non è costante: secondo alcune pronunce risalenti, l'invio della raccomandata non attiene alla perfezione dell'atto e la sua mancanza dà luogo ad una mera irregolarità (Cass. n. 7349/2003; Cass. n. 3767/1994); in alcune sentenze più recenti, invece, si è sostenuto che l'omesso l'invio della raccomandata renda la notificazione affetta dal vizio di nullità (Cass. n. 17915/2008). [5]

Conclusioni. Ai fini della validità della notificazione dell'avviso di accertamento a mani del portiere, l'agente notificatore deve attestare di aver svolto le opportune ricerche di reperibilità, tanto riguardo alla persona del destinatario quanto, subordinatamente, ad uno dei soggetti indicati dall'art. 139 c.p.c.; in difetto, secondo l'orientamento giurisprudenziale dominante, la notificazione si intende nulla.

Inoltre, la successiva comunicazione al destinatario, a mezzo raccomandata, non sana la predetta nullità «se non risulta che tale avviso sia valso a porre effettivamente il destinatario a conoscenza dell'avvenuta notificazione» (Cass.3595/2017).

L'atto di citazione in giudizio, a chi va notificato?


[1] Tra i luoghi citati (abitazione, ufficio, negozio) non esiste un ordine preferenziale, pertanto l'ufficiale giudiziario può eseguire le proprie ricerche senza dover seguire una "scaletta" tassativa (Cass. n. 2266/2010).

[2] La notificazione alle persone giuridiche (art. 145 c.p.c.) può avvenire presso la sede legale o la sede effettiva o, ancora, presso la residenza, la dimora, il domicilio della persona fisica che rappresenta l'ente. In quest'ultimo caso, se la consegna dell'atto non avviene a mani proprie del destinatario, trova applicazione l'art. 139 c.p.c.

[3] DPR 600/1973 recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi"

[4] Di seguito si riporta integralmente il contenuto dell'art. 60 lett.b) bis del DPR 600/1973: «b-bis) se il consegnatario non è il destinatario dell'atto o dell'avviso, il messo consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso.

Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.

Il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo dà notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata».

[5] Per un approfondimento, vedasi C. MANDRIOLI -A. CARRATTA, Diritto processuale civile, I, Torino, Giappichelli, 2014, 530 ss., nota 69

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione del 10.02.2017 n. 3595
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