Condominio Web: Il portale N.1 sul condominio
Iscriviti alla
Newsletter
chiudi
Inviaci un quesito

Non è valida la notifica nelle mani del portiere “di fatto”

Se avete un portiere “di fatto” queste sono le conseguenze.
Avv.to Maurizio Tarantino - Foro di Bari 

Se lo stabile non ha regolarizzato il portiere e questo svolge le proprie funzioni “di fatto”, tutti gli atti da questi ritirati per conto dei condomini sono nulli (o meglio, è nulla la notifica).

“È nulla la notifica di una cartella di pagamento, di una multa o di qualsiasi altro atto notificato a una persona che si qualifica come portiere mentre, in realtà, non ha tale qualifica”. Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 1197 del 18 gennaio 2017 in merito alla validità delle notifiche.

I fatti di causa. Il Tribunale di Roma con sentenza aveva dichiarato l'inammissibilità della querela di falso proposta da Tizio, in via incidentale, nel corso di un giudizio dinanzi al Giudice di pace, avente ad oggetto l'impugnazione di una cartella esattoriale, derivante da un verbale di contravvenzione redatto dalla Polizia municipale di Roma.

La querela di falso riguardava la relazione di notifica di tale verbale (ove si affermava che l'atto era stato consegnato, in assenza del destinatario, a Caia, "nella sua dichiarata qualità di portiere"), assumendosi la nullità e la falsità di tale verbale, sul presupposto che lo stabile fosse privo di portiere e che Caia svolgesse in realtà soltanto mansioni di donna delle pulizie. In secondo grado, la Corte territoriale confermava la pronuncia del Tribunale. Avverso questo provvedimento, Tizio adiva la Corte di Cassazione.

Istituzione del servizio di portierato e le maggioranze richieste. Se il regolamento non dice nulla e, magari, solo successivamente i condomini vogliano dotarsi del summenzionato servizio di portierato, trattandosi di questione attinente al miglior godimento delle parti comuni, non è necessario il consenso di tutti i condomini, ossia l'unanimità.Per la delibera d'istituzione, seppure senza nessun margine di certezza, si può affermare che è necessario il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea che rappresentino almeno 500 millesimi (art. 1138 III° comma c.c.), trattandosi di una materia afferente ad un servizio comune. (In tal senso Trib. Napoli 21 marzo 2000).

Convocata un'assemblea, i condomini, con le maggioranze sopra indicate potranno legittimamente decidere di assumere un portiere: nell'ipotesi in cui, l'assemblea ha deliberato l'istituzione del portierato ma non il soggetto incaricato (portiere), l'amministratore del condominio è legittimato, in virtù dei poteri conferitigli dalla legge ai fini della esecuzione della delibera, a scegliere egli stesso il portiere ed a concludere l'accordo stipulando il contratto; in altra e diversa ipotesi, si rileva che l'assemblea dei condomini, oltre ad avere il potere di delegare l'amministratore a concludere un determinato contratto, può anche agire in proprio, dando direttamente (senza l'amministratore) il consenso alla conclusione del contratto. (In tal senso Cassazione n. 5297/2014).

Quanto alla suddivisione delle spese per il portierato, salva diversa convenzione, queste vanno ripartite in ragione dei millesimi di proprietà, al pari di quanto accade per le spese dirette ad assicurare o mantenere un certo grado di decoro, signorilità o prestigio dell'edificio.

La consegna della posta nelle mani del portiere. In assenza a casa dell'effettivo destinatario dell'atto, il codice di procedura civile (art. 139 c.p.c.) individua una serie di soggetti cui, al suo posto, il postino o l'ufficiale giudiziario possono consegnare la posta: i familiari conviventi (purché maggiori di 14 anni o non incapaci), le persone addette alla casa (la colf, la domestica, ecc.) o all'ufficio (la segretaria, il dipendente addetto alla posta, ecc.) e, solo in ultima analisi, il portiere.

È ovviamente facoltà di tali soggetti ritirare la posta per conto dell'effettivo destinatario così come di rifiutarla.

Se si tratta di una raccomandata, il postino che affida la busta a una persona diversa dal destinatario invia immediatamente a quest'ultimo una seconda raccomandata con cui lo avvisa dell'avvenuta consegna dell'atto a un soggetto diverso (è la cosiddetta Can, ossia Comunicazione di avvenuta notifica).

Secondo la Cassazione, la consegna della posta al portiere è valida e sortisce ugualmente effetti nei confronti dell'effettivo destinatario anche se poi quest'ultimo non viene messo al corrente della notifica, per dimenticanza del predetto portiere (Cass. sent. n. 942 del 17.01.2017).

Portiere e ricezione delle raccomandate

Il ragionamento della Corte di Cassazione. Secondo i giudici di legittimità, la mancanza della qualità di portiere addetto allo stabile dove era l'abitazione del destinatario, attribuita nella relata di notifica alla persona alla quale era stata consegnata la copia dell'atto notificato, poteva essere contestata con qualsiasi idoneo mezzo di prova, poiché la relazione di notificazione in ordine all'esistenza di rapporto del genere non è dotata di quella piena efficacia probatoria che può essere superata soltanto attraverso lo strumento della querela di falso.

Difatti, “la relata di notificazione di un atto fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario procedente, limitatamente al loro contenuto estrinseco; non sono invece assistite da pubblica fede tutte le altre attestazioni rese come semplici informazioni (come, appunto, la dichiarazione del consegnatario di essere portiere dello stabile dove è l'abitazione del destinatario) che non sono frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale, bensì di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri, attestazioni, queste, assistite da presunzione di veridicità che può essere superata solo con la prova contraria” (In tal senso Cass., Sez. 2, 20 luglio 1999, n. 7763; Cass., Sez. 3, 11 aprile 2000, n. 4590; Cass., Sez. 2, 28 giugno 2000, n. 8799).

Dunque, se un soggetto si qualifica come portiere, ma non è così, l'eventuale attestazione del postino di aver consegnato la busta al portiere non richiede la querela di falso e può essere più facilmente contestata con qualsiasi mezzo di prova.

L'atto di citazione in giudizio, a chi va notificato?

Le conclusioni. Alla luce di tutto quanto innanzi esposto, la Corte di Cassazione con la pronuncia in commento ha respinto il ricorso di Tizio e per l'effetto ha confermato la pronuncia della Corte Territoriale.

Sentenza
Scarica Corte di Cassazione n. 1197 del 18 gennaio 2017
  1. in evidenza

Dello stesso argomento


Buone notizie per il portiere condominiale.

Buone notizie per il portiere condominiale. La circolare. Il 28 aprile 2014, dopo pochi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n. 66/2014, l'Agenzia dell'Entrate ha emesso la circolare