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Cartella di pagamento: come pagarla, come rateizzare e quando c'è prescrizione

cartelle di pagamento.
Dott. Davide Tassinari 

La cartella di pagamento notificata dall'agente di riscossione rappresenta l'atto con il quale Equitalia (agente della riscossione) richiede a cittadini e imprese il pagamento di debiti vantati nei confronti degli enti creditori quali Inps, enti locali, ecc.

Nel caso dell'Agenzia delle Entrate la cartella di pagamento è utilizzata nel caso non siano versati importi già precedentemente richiesti tramite controllo automatizzato o tramite controllo formale (art. 36 bis o art. 36-ter del DPR 600/73) e per le somme richieste in a di tasse ipotecarie, tributi catastali e sanzioni dovute (per quanto riguarda gli avvisi di accertamento a partire dall'1.10.2011 gli stessi sono esecutivi e pertanto sostituiscono la cartella di pagamento).

Cosa contiene la cartella di pagamento

All'interno della cartella di pagamento sono presenti le modalità di pagamento, come effettuare la richiesta di rateazione, il nome dei responsabili dell'atto e le motivazioni che hanno determinato l'invio dell'atto. La cartella di pagamento è emessa a seguito di iscrizione a ruolo dell'importo dovuto ed il ruolo pertanto conterrà i nominativi dei debitori e l'importo di quanto dovuto.

Il ruolo sarà successivamente trasmesso dall'ente impositore all'agente di riscossione che provvederà a:

  • Predisporre e notificare le relative cartelle di pagamento;
  • Effettuare la riscossione di quanto dovuto;
  • Avviare le procedure coattive in caso di mancato pagamento.

La cartella contiene uno o più moduli di versamento (Rav) che possono essere utilizzati per effettuare il pagamento entro il termine riportato nella cartella.

Il versamento degli importi potrà essere effettuato tramite:

  • Versamento online con carta di credito direttamente sul sito di Equitalia;
  • Presso poste italiane o presso un istituto di credito;
  • Nei tabaccai con convenzione Lottomatica, Sisal o ITB;
  • Direttamente agli sportelli dell'agente di riscossione che ha emesso la cartella di pagamento o attraverso un bonifico su conto corrente bancario intestato ad Equitalia (occorre fornire gli estremi della cartella di pagamento in modo tale da rendere riconoscibile il bonifico);
  • Online sfruttando i canali home banking di Poste Italiane o del proprio istituto di credito;

Il contribuente ha anche la possibilità di compensare i debiti dovuti con eventuali crediti vantati in precedenza (occorrerà utilizzare il modello F24 accise). La possibilità di compensare, anche parzialmente, è stata introdotta dal decreto legge n. 78/2010 il quale ha previsto anche che la compensazione non è possibile qualora non vengano prima estinti i debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro.

Nel caso in cui venga notificata una cartella di pagamento il contribuente ha la facoltà di contestarla chiedendo l'annullamento totale o parziale della cartella. L'ufficio competente provvede ad esaminare il contenuto della cartella, e qualora venga riscontrata l'irregolarità della pretesa provvederà ad annullare l'atto e ad effettuare lo sgravio degli importi iscritti a ruolo.

Qualora l'annullamento dell'atto venga effettuato successivamente al pagamento, il contribuente potrà richiedere il rimborso di quanto versato.

Nel caso in cui il contribuente effettui ricorso presso la competente Commissione Tributaria e quest'ultima dichiari illegittima la cartella, lo sgravio del provvedimento dovrà essere effettuato entro 90 giorni dalla notifica della sentenza.

Istanza di sospensione delle cartelle di pagamento

Nel caso in cui il contribuente dichiari di contestare la pretesa l'Agente della riscossione effettuerà la sospensione delle procedure esecutive attivate per la riscossione degli importi richiesti.

A seguito dell'entrata in vigore delle ultime novità legislative la dichiarazione effettuata dal contribuente deve essere inoltrata entro 60 giorni dalla notifica della cartella e deve essere opportunamente motivata.

Rateazione delle cartelle di pagamento

Qualora il contribuente non abbia la possibilità di pagare quanto richiesto dall'agente di riscossione è consentita la rateazione dell'importo. Con le modifiche introdotte nel 2015 la rateazione è possibile nei seguenti casi:

  • Sino ad un massimo di 72 rate su domanda del contribuente che dichiara di essere in una temporanea situazione di difficoltà. Qualora l'importo sia superiore a 50 mila euro la rateazione potrà essere concessa qualora la situazione di difficoltà venga documentata;
  • Sino ad un massimo di 120 rate mensili qualora il debitore sia in gravi e comprovate situazioni di difficoltà collegate alla attuale congiuntura economica.

Qualora il contribuente lo ritenga opportuna ha la possibilità di ottenere un piano di rateazione con rate variabili con importo crescente.

Qualora inoltre vi sia un peggioramento della situazione economica è consentito ottenere una proroga della dilazione (qualora non sia intervenuta decadenza).

In virtù del D. Lgs 159/2015 la perdita del beneficio di rateazione si avrà qualora il contribuente non versi 5 rate (anche non consecutive) del piano di rateazione. Qualora si provveda a pagare le rate non precedentemente versate sarà possibile comunque ottenere un nuovo piano di rateazione.

Prescrizione della cartella esattoriale

A seguito della notifica della cartella di pagamento la pretesa tributaria potrebbe anche essere prescritta in quanto la richiesta effettuata dall'agente di riscossione non è effettuata nei tempi opportuni.

I termini di prescrizione sono differenti in base al tipo di imposta che viene richiesta attraverso la cartella.

In particolare qualora la pretesa tributaria riguardi Irpef, Irap, Ires o Iva (pertanto per le imposte dirette e quelle indirette) la prescrizione è pari a 10 anni (anche se esiste un orientamento giurisprudenziale che stabilisce in 5 anni la prescrizione).

I tributi richiesti dagli enti locali (come ad esempio Imu o Tarsi o Tari) hanno una prescrizione di 5 anni, e lo stesso termine (5 anni) è previsto per la contestazione di cartelle esattoriali che riguardano contributi previdenziali contestati da Inps ed Inail, multe e sanzioni amministrative.

Infine termine più breve è previsto per il pagamento del bollo auto (lo stesso deve essere infatti contestato entro 3 anni, pena l'intervenuta prescrizione).

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